Convegno: La riforma dell’imposizione comunale - La nuova IMU, la riforma della riscossione, le modifiche al prelievo sui rifiuti e il nuovo canone sostitutivo dei tributi minori Bologna 6/2 - Roma 20/2 - Milano 27/2. Docenti: Luigi Lovecchio, Pasquale Mirto, Giovanni Spalletta e Claudia Rotunno
Dopo una lunga attesa, il comparto dei tributi comunali è stato interessato da una rivoluzione epocale, soprattutto per l’estensione delle materie coinvolte (in termini di contenuti, infatti, la nuova IMU ricalca in larga parte quella precedente). L’impostazione - anch’essa in linea di principio ragionevole - è quella di evitare stravolgimenti, cercando di mutuare ove possibile le best practices dei tributi erariali. Va sicuramente salutato con favore l’ingresso dell’accertamento esecutivo nel mondo dei tributi comunali ma occorrerà maneggiarlo con cura, al fine di assicurare che la notifica degli atti vada a buon fine, considerato l’accorciamento di procedura che esso realizza. Altrettanto positivo è l’effetto di “moralizzazione” degli aggi di riscossione, recato dalla statuizione di tetti massimi assai limitati. La nuova IMU prova a rimuovere talune delle questioni critiche insorte con il tributo precedente (ad es., regime del coniuge separato, efficacia dell’attribuzione dell’edificabilità, isolamento delle agevolazioni alla sola quota di possesso dell’avente diritto), ma ne lascia irrisolte altre (ad es., gli effetti della risoluzione dei contratti di leasing). Il prelievo sui rifiuti rappresenta ancora un cantiere aperto, in attesa di definire la tariffa del futuro che parrebbe annunciarsi di natura patrimoniale (ma occorre capire cosa ne pensano le Sezioni Unite della Cassazione) e che sembra invece delinearsi a natura mista, in parte patrimoniale. Da ultimo, non possono mancare all’appello due nuove entrate, a forte impatto operativo, quali il canone sostitutivo dei tributi minori (una scommessa azzardata, anche alla luce del differimento di un anno della sua efficacia) e il nuovo tributo sulle piattaforme petrolifere. |