ww.ufficiocommercio.it Offre da sempre a tutti i suoi abbonati un fondamentale servizio di consulenza a cura di Elena Fiore Quesito selezionato dalla Redazione:
spettacolo viaggiante - attrazioni - spazi liberi - agibilità Quesito Una ditta individuale ha chiesto di installare in un'area esterna alla piscina, di proprietà privata un paio di trampolini elastici. Come viene configurata questa attività?
I trampolini elastici rientrano tra gli spettacoli viaggianti, si deve quindi rilasciare il numero di matricola e autorizzazione art. 69? Oppure un'autorizzazione ai sensi art. 68? Quale documentazione si deve chiedere? E' necessario convocare la commissione di pubblico spettacolo? Risposta
I trampolini elastici rientrano fra le attrazioni spettacolari elencate nell'allegato all'articolo 4 della legge 337/68 tra le medie attrazioni e sono così definiti: TAPPETI ELASTICI - Attrazione realizzata con una o più reti in materiale plastico agganciate a molle che rendono il piano elastico, consentendo di saltare a ciclo continuo. Le parti metalliche ed il perimetro sono protetti da reti e materiali atti ad assorbire urti da parte degli utilizzatori. Quindi la loro installazione necessita del codice identificativo e quindi della licenza di esercizio prevista dall'articolo 68 del TULPS previa verifica di corretto montaggio redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo. Il competente Ministero dell'interno ebbe a indicare, nella nota del 14 Aprile 2013 protocollo 557/PAS/U005089/13500 A8, reperibile sul sito, che in mancanza di una specifica indicazione del termine parco divertimenti, l'installazione di poche attrazioni in uno spazio aperto senza delimitazioni per il pubblico e quindi con ampie vie di fuga non necessiti del parere della commissione di vigilanza.
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