"La Corte dei Conti Regione Abruzzo, con parere 98/2017, ha precisato che il finanziamento del trattamento accessorio con le risorse derivanti dal Codice della Strada può avvenire in relazione alle finalità di cui all’articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. menzionato. La disposizione consente agli enti di incrementare le risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio."
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