Giurisprudenza Per costituire validamente la garanzia provvisoria in sede di gara è necessario rispettare le modalità stabilite dal bando di gara TRGA Bolzano Sentenza n. 114 depositata in data 29 aprile 2024 link a sentenza
Il ricorrente era stato escluso dalla gara in quanto aveva provveduto ad effettuare il versamento della cauzione provvisoria secondo la previsione dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ma non in conformità della lex specialis che non ammetteva, tra i sistemi di pagamento accettati, quello effettuato mediante i sistemi elettronici; altra criticità era costituita, inoltre, dalla circostanza che il suddetto pagamento elettronico era stato disposto a favore dell’amministrazione provinciale anziché a favore della società strumentale dell’amministrazione provinciale che aveva bandito la gara. Inoltre, il ricorrente aveva rilevato che il pagamento successivo effettuato secondo le modalità indicate nel bando, seppur tardivamente, costituisse valido versamento in quanto sanabile anche mediante soccorso istruttorio. Il TRGA di Bolzano ha respinto il ricorso rilevando: - che se la lex specialis non contempla, tra le modalità di pagamento della cauzione provvisoria, quello elettronico esso non può essere utilizzato; - che non poteva, comunque, essere ritenuto regolare il versamento a favore della Provincia in quanto l’amministrazione aggiudicatrice, nel caso concreto, era una società strumentale dotata di propria personalità giuridica distinta rispetto alla Provincia controllante; - per quanto attiene al pagamento effettuato successivamente, questo non poteva essere accettato in quanto è ormai consolidato il principio per cui la garanzia provvisoria è regolarizzabile solo se esiste almeno una iniziale costituzione della stessa effettuata tempestivamente.
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