Venerdì 10 maggio 2024

IN PRIMO PIANO

assegno unico universale

Non ammessa l’integrazione postuma dei requisiti di gara poiché il favor partecipationis non può mai confliggere con il principio di par condicio.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 18 aprile 2024 n. 3522.

A cura di Salvio Biancardi


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Negli appalti PNRR le Stazioni Appaltanti sono tenute ad introdurre come criteri premiali clausole che prevedano l’attribuzione di punteggio agli operatori economici che abbiano adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità anche di genere.

A cura di Vincenzo Laudani

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Parere MIT 17 aprile 2024, n. 2459
Giurisprudenza

Speciale Trentino Alto Adige

Con parere n. 396 del 4 aprile 2024, del servizio l’Esperto risponde, dell’Osservatorio Provinciale sugli appalti pubblici, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento della garanzia definitiva di cui all’art 117 del d.lgs. 36/2023, applicabile anche agli appalti della Provincia Autonoma di Trento. 

A cura di Roberta Bertolani

News Bolzano

SEMPLIFICAZIONE PER AFFIDAMENTI DIRETTI – RIUTILIZZO MODULO SEMPLIFICATO PER 4 MESI

Con riferimento alla news d.d. 28.03.2024 con la quale è stato messo a disposizione, delle stazioni appaltanti e degli operatori economici affidatari diretti di appalti sotto 40.000 euro, un nuovo modulo di Allegato A1 in versione semplificata si comunica che lo stesso modello, contenente l’autodichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da fornire prima della sottoscrizione del contratto tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale (art 18 del nuovo codice D.lgs. 36/2023) può essere riutilizzato da parte dell’operatore economico per 4 mesi ed inoltrato a tutte le stazioni appaltanti che durante quell’arco temporale conferiscono un affidamento diretto.
Per ricordare questa semplificazione è stato inserito all’inizio del modulo la seguente indicazione: “L’operatore economico può riutilizzare il presente modello, previa verifica della correttezza delle informazioni contenute, nell’arco temporale massimo di 120 gg dalla sottoscrizione.”

LINK

fonte: www.provincia.bz.it

Giurisprudenza

Per costituire validamente la garanzia provvisoria in sede di gara è necessario rispettare le modalità stabilite dal bando di gara
TRGA Bolzano Sentenza n. 114 depositata in data 29 aprile 2024
link a sentenza

Il ricorrente era stato escluso dalla gara in quanto aveva provveduto ad effettuare il
versamento della cauzione provvisoria secondo la previsione dell’articolo 5 del codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ma non in conformità della lex
specialis che non ammetteva, tra i sistemi di pagamento accettati, quello effettuato
mediante i sistemi elettronici; altra criticità era costituita, inoltre, dalla circostanza che il
suddetto pagamento elettronico era stato disposto a favore dell’amministrazione
provinciale anziché a favore della società strumentale dell’amministrazione provinciale che
aveva bandito la gara.
Inoltre, il ricorrente aveva rilevato che il pagamento successivo effettuato secondo le
modalità indicate nel bando, seppur tardivamente, costituisse valido versamento in quanto
sanabile anche mediante soccorso istruttorio.
Il TRGA di Bolzano ha respinto il ricorso rilevando:
- che se la lex specialis non contempla, tra le modalità di pagamento della cauzione
provvisoria, quello elettronico esso non può essere utilizzato;
- che non poteva, comunque, essere ritenuto regolare il versamento a favore della
Provincia in quanto l’amministrazione aggiudicatrice, nel caso concreto, era una società
strumentale dotata di propria personalità giuridica distinta rispetto alla Provincia
controllante;
- per quanto attiene al pagamento effettuato successivamente, questo non poteva essere
accettato in quanto è ormai consolidato il principio per cui la garanzia provvisoria è
regolarizzabile solo se esiste almeno una iniziale costituzione della stessa effettuata
tempestivamente. 


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