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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 33           23/04/2024

IMU: casa non di proprietà assegnata, cumulo giuridico e omesso versamento

IN QUESTO NUMERO

- Pillola/1: IMU: casa non di proprietà assegnata in sede di separazione al genitore affidatario dei figli.
- Pillola/2: Cumulo giuridico e omesso versamento.
- Corso: Il rispetto dei tempi medi di pagamento - Le indicazioni dell'ANCI e della Ragioneria Generale dello Stato.

IMU: casa non di proprietà assegnata in sede di separazione al genitore affidatario dei figli

Pillola/1

L’art. 1, comma 741, lettera c), punto 4), della legge n. 160/2019 dispone che sia considerata abitazione principale anche la casa familiare (non più “coniugale”, disciplinando anche la fattispecie attinente a conviventi non coniugi) assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

Ma se il proprietario dell’abitazione familiare non è né il genitore affidatario e nemmeno il genitore non affidatario, si costituisce il diritto di abitazione?

Il punto 4) citato non richiede che l’abitazione sia di proprietà di uno dei genitori (o di entrambi) e pertanto, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario si costituisce a seguito del provvedimento del giudice: tale diritto si costituisce anche se l’abitazione è concessa in comodato da un terzo (per esempio, i nonni o i suoceri o un conoscente). Si veda in tal senso anche la circolare n. 1/DF/2020 del MEF, laddove viene anche precisato quanto segue:

il provvedimento del giudice non è suscettibile di valutazione da parte del Comune, che deve semplicemente prenderne atto;
i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale del genitore affidatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione.

Si precisa tuttavia che, come già indicato dall’ordinanza n. 6545/2023 della Corte di cassazione, che il diritto di abitazione non si costituisce se il legislatore abbia disciplinato espressamente la fattispecie, come è avvenuto, invece, con l'articolo 6 della legge n. 392/1978, il quale prevede che in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l'immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione.
In caso di locazione, dunque, non costituendosi diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, il soggetto passivo IMU rimane il locatore.

Cumulo giuridico e omesso versamento

Pillola/2


Il cumulo giuridico è previsto dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997: quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Finora il cumulo giuridico era stato applicato ai tributi locali solamente a seguito di emissione di avvisi di accertamento per omesse o infedeli denunce. Tuttavia, recentemente, la giurisprudenza ha cominciato a valutare la possibile applicazione del cumulo giuridico (e non più del cumulo materiale) anche per gli omessi versamenti di imposta.

Infatti, la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7710/2024, statuisce che compete al giudice tributario ricalcolare la sanzione unica (non applicando quindi il cumulo materiale, bensì il cumulo giuridico), anche nel caso di accertamenti su tributi locali attinenti ad omessi versamenti per annualità diverse, applicando la sanzione base maggiorata dalla metà al triplo.L’art. 15 ter del DL n. 34/2019 dispone che gli enti locali possano disporre che il rilascio, il rinnovo o la permanenza, di licenze, autorizzazioni, ecc., anche per attività economiche, siano subordinati al regolare versamento dei tributi locali.

Il citato art. 15 ter precisa che la disposizione dell’ente locale debba essere disciplinata con norma regolamentare.

La sentenza n. 694 del 22/02/2024 del TAR Sicilia (sezione III) ci consente di fissare alcuni punti importanti per l’applicazione operativa della disciplina in esame:
- la norma non richiede che vi sia stata la notifica di un avviso di accertamento divenuto definitivo per poter attuare le misure regolamentari conseguenti all’art. 15 ter del DL n 34/2019;
- il regolamento può disporre, in caso di irregolare versamento dei tributi locali, anche la sospensione delle licenze/autorizzazioni, e non solo la revoca;
- nell’ordinanza di sospensione non è obbligatorio indicare l’importo dei tributi locali non versati, potendosi fare riferimento alle verifiche in precedenza effettuate

Il rispetto dei tempi medi di pagamento

Le indicazioni dell'ANCI e della Ragioneria Generale dello Stato

corso in diretta online
Per tenere conto dei vincoli di risultato del PNRR riguardanti il rispetto dei tempi medi di pagamento da parte della P.A., la Ragioneria Generale dello Stato del MEF con le circolari n. 15 e n. 17/2024 ha fornito indicazioni sul possibile governo dei tempi medi di pagamento da seguire per raggiungere l’obiettivo europeo.

Di particolare rilevanza sono anche alcuni ulteriori chiarimenti forniti in materia da ANCI-IFEL con la collaborazione della stessa Ragioneria Generale dello Stato.

Il corso esamina tutte le possibili casistiche per consentire agli Enti la corretta applicazione della disciplina in materia.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

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