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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 30            09/04/2024

Obbligo di contraddittorio preventivo differito
al 30 aprile 2024

IN QUESTO NUMERO

- Premessa: Il decreto-legge 29/03/2024 n. 39.
- Approfondimento/1: Le perplessità sull’applicabilità dell’atto di indirizzo ministeriale del 29/2/2024.
- Approfondimento/2: Il chiarimento del Governo
- Volume: L'imposta di bollo - Guida pratica per la P.A. e gli Enti Locali.

Il decreto-legge n. 39 del 29/03/2024

premessa

Il decreto-legge 29/03/2024 n. 39 (rubricato “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”), ha differito al 30 aprile 2024 l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 212/2000, riguardante il nuovo obbligo di contraddittorio preventivo introdotto dal d.lgs. n. 219/2023.  

L’intervento chiarificatore del Governo si è reso necessario dopo l’emanazione dell’atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle Finanze del 29/02/2024 che ha fornito una lettura delle recenti novità normative che si sono susseguite (d.lgs. 219/2023 d.lgs. n. 13/2024), ritenendo che “fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30 aprile 2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente”. 

Le perplessità sull’applicabilità dell’atto di indirizzo ministeriale del 29/2/2024

APPROFONDIMENTO/1

Sono emerse diverse perplessità sull’applicabilità dell’atto di indirizzo ministeriale, in particolare per le entrate locali, considerato che nelle premesse viene richiamato l’art. 10-septies della legge 212/2000 che riguarda le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze, notoriamente sfornite di efficacia normativa vincolante.

Inoltre, il differimento al 30 aprile viene motivato dal d.lgs. 13/2024 contenente la nuova disciplina dell’accertamento con adesione, ma in tale decreto non c’è alcuna disposizione che prevede il differimento del nuovo art. 6-bis introdotto dal d.lgs. 219/2023, trattandosi peraltro di ambiti diversi.

D’altronde una connessione tra i due istituti (contraddittorio preventivo e accertamento con adesione) sussiste solo per i tributi erariali, dal momento che l’accertamento con adesione è facoltativo per gli enti locali, che potrebbero anche disporre diversamente eliminando dai loro regolamenti tutti i riferimenti al d.lgs. n. 218/1997 e prevedere, eventualmente, che l’istituto dell’accertamento con adesione non si applica in caso di atto soggetto a contraddittorio preventivo obbligatorio. 
L’atto di indirizzo del 29/2/2024 (peraltro sfornito di efficacia normativa esterna) poteva quindi riguardare solo l’accertamento dei tributi erariali, il cui procedimento già prevede un contraddittorio preventivo (c.d. redditometro, studi di settore, accertamento con adesione su iniziativa di ufficio, ecc.), senza sospendere per i tributi locali il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6-bis dello statuto dei diritti del contribuente.

Il chiarimento del Governo

APPROFONDIMENTO/2

Il dubbio interpretativo causato dall’atto di indirizzo ministeriale del 29/2/2024 è stato ora risolto dal D.L. n. 39/2024 il quale stabilisce che “le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024” (art. 7 comma 1). 

Inoltre, per evitare eventuali decadenze all’azione di accertamento già intrapresa dal 18/1/2024 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 219/2023), l’art. 7 comma 3 del D.L. n. 39/2024 stabilisce che alle comunicazioni degli schemi di atti emessi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 (cioé prima del 30/03/2024) si applica comunque la proroga dei termini di decadenza – pari a 120 giorni - prevista dall’art. 6-bis della legge n. 212/2000. 

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