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Supplemento al quotidiano Bilancio e Contabilità n. 34          02/04/2024

Il rifinanziamento del fondo
di riserva di competenza

IN QUESTO NUMERO

- Premessa: Il fondo di riserva di competenza.
- Approfondimento/1: Lo stanziamento complessivo del fondo di riserva.
- Approfondimento/2: L' eventuale rifinanziamento del fondo di riserva in corso di esercizio tramite una apposita variazione di bilancio.

Il fondo di riserva di competenza

PREMESSA
Ai sensi dell'art. 166 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il bilancio preventivo contiene necessariamente uno stanziamento, tra le spese del titolo I -spese correnti, denominato fondo di riserva; l'allocazione esatta è nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, con il codice del piano dei conti finanziario U.1.10.01.01.001.
 
L'impiego del fondo di riserva è previsto anche dal punto 7 - Principio della Flessibilità dell'all. 1 al D. Lgs. 118/11, che ne precisa le finalità "garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari". 
 
L'ordinamento prevede un importo massimo perchè uno stanziamento illimitato svuoterebbe il Consiglio delle proprie competenze, passando di fatto alla Giunta un potere gestionale non in linea con gli artt. 42 (Attribuzioni dei consigli) e 48 (Competenze delle giunte), del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
 
Segue anche un importo minimo in coerenza con il fondamentale principio della prudenza  (Vedasi punto 9 dei Principi generali o postulati, allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

Volumi per l'Ufficio Ragioneria

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Lo stanziamento complessivo del fondo di riserva
APPROFONDIMENTO/1
Lo stanziamento complessivo del fondo di riserva, gestione di competenza, da inserire nel bilancio preventivo è pari a:
 
- valore minimo pari al 0,3% delle spese correnti;
- valore massimo pari al 2% delle spese correnti.
 
La metà dello stanziamento minimo (0,15% delle spese correnti) è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione, come prescritto dal comma 2bis dell'art. 166 del Tuel.
 
Il fondo di riserva è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti (art. 166, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
 
Quanto sopra per una sintesi del quadro normativo vigente che comunque non affronta un caso limite che consiste in un eventuale rifinanziamento del fondo di riserva in corso di esercizio tramite una apposita variazione di bilancio.
L' eventuale rifinanziamento del fondo di riserva in corso di esercizio tramite una apposita variazione di bilancio
APPROFONDIMENTO/2
In altri termini, si potrebbe eludere il limite massimo dello stanziamento di bilancio del 2% con una semplice variazione di bilancio in corso dell'esercizio che potrebbe aumentare lo stanziamento del capitolo del fondo di riserva utilizzando altre risorse finanziarie disponibili. 
 
La risposta si rinviene nell'ordinamento precedente, che si ritiene tutt'ora valida in assenza di specifiche indicazioni contrarie.  
 
L'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art.154 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Principio contabile n. 1, Programmazione nel sistema del bilancio, 12 marzo 2008, punto 53, specifica anche che "... non può essere rifinanziato tramite successive variazioni di bilancio, se non nel limite massimo complessivo, al lordo quindi degli utilizzi, del 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio". 

Si ricorda che é vietato assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio (art. 7 del  D. Lgs. 23/6/11, n. 118)

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