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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 30            26/03/2024

Crediti insoluti della TARI, irregolarità nel versamento dei tributi locali, imposta di soggiorno

IN QUESTO NUMERO

- Approfondimento/1: Componente di costo nel PEF per i crediti insoluti della TARI.
- Approfondimento/2: Sospensione attività economica per irregolarità nel versamento dei tributi locali.
- Approfondimento/3: Comuni che possono istituire l’imposta di soggiorno.
- Corso: La gestione dell’imposta di soggiorno - Indirizzi operativi.

Componente di costo nel PEF per i crediti insoluti della TARI

APPROFONDIMENTO/1

La gestione degli avvisi di pagamento TARI insoluti rappresenta un aspetto che deve essere attenzionato puntualmente dall’ente locale, nonché dall’ente di governo dell’ambito (EGATO) in sede di validazione del piano economico-finanziario (PEF).

L’attenzione deve essere posta sulla componente di costo che il gestore chiede di inserire nel PEF per il riconoscimento del ripiano tariffario degli insoluti. Chiaramente, tale componente di costo, una volta inserita nel PEF, viene posta a carico di tutte le utenze TARI.

La sentenza n. 224/2024 del Consiglio di Stato dispone delle importanti precisazioni, che devono essere sicuramente tenute in considerazione nei rapporti tra Comune, gestore ed EGATO in sede di elaborazione e validazione del PEF:

- la convenzione tra ente locale e gestore deve disciplinare compiutamente le attività di recupero dei crediti insoluti;
- non spetta al gestore decidere autonomamente quali siano le posizioni che devono essere portate ad esecuzione forzata;
- per inserire nel PEF il costo del ripiano tariffario degli insoluti:
non è sufficiente da parte del gestore aver proceduto ad inviare gli avvisi di pagamento ed i relativi solleciti;
- il gestore deve dimostrare che i crediti insoluti siano diventati assolutamente inesigibili, avendo in ogni caso posto in essere tutte le procedure necessarie ad evitare tale inesigibilità (prima di tutto, aver attivato le procedure per la riscossione coattiva di tali crediti).

Sospensione attività economica per irregolarità nel versamento dei tributi locali

APPROFONDIMENTO/2

L’art. 15 ter del DL n. 34/2019 dispone che gli enti locali possano disporre che il rilascio, il rinnovo o la permanenza, di licenze, autorizzazioni, ecc., anche per attività economiche, siano subordinati al regolare versamento dei tributi locali.

Il citato art. 15 ter precisa che la disposizione dell’ente locale debba essere disciplinata con norma regolamentare.

La sentenza n. 694 del 22/02/2024 del TAR Sicilia (sezione III) ci consente di fissare alcuni punti importanti per l’applicazione operativa della disciplina in esame:
- la norma non richiede che vi sia stata la notifica di un avviso di accertamento divenuto definitivo per poter attuare le misure regolamentari conseguenti all’art. 15 ter del DL n 34/2019;
- il regolamento può disporre, in caso di irregolare versamento dei tributi locali, anche la sospensione delle licenze/autorizzazioni, e non solo la revoca;
- nell’ordinanza di sospensione non è obbligatorio indicare l’importo dei tributi locali non versati, potendosi fare riferimento alle verifiche in precedenza effettuate

Comuni che possono istituire l’imposta di soggiorno

APPROFONDIMENTO/3

L’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 attiene alla facoltà di istituire l’imposta di soggiorno. Possono esercitare questa facoltà i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

Mentre per le prime due categorie di enti (Comuni capoluogo di provincia ed Unioni di Comuni) non vi sono dubbi, per la terza categoria (Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte) gli studiosi e la giurisprudenza non hanno mai manifestato un orientamento univoco.
Alcune Regioni avevano indicato che tutti i Comuni del proprio territorio potessero istituire il tributo; tale deliberazione regionale era stata oggetto di contenzioso giudiziario con alterne vicende.

Finalmente il Consiglio di Stato ha scritto la parola fine alla competenza ed alle possibilità di inserire i Comuni negli elenchi regionali in esame.
Con la sentenza n. 1955/2024 il Consiglio di Stato ha stabilito quanto segue:
- la competenza all’inserimento dei Comuni negli elenchi è esclusivamente della Regione;
- la scelta della Regione ha natura prettamente discrezionale (anche se chiaramente deve essere motivata);
- sono utilizzabili i criteri ISTAT della categoria turistica prevalente e della densità turistica;
- è legittimo non inserire negli elenchi regionali SOLAMENTE i Comuni privi di strutture ricettive, ovvero i Comuni nei quali risultino assenti flussi turistici;
- si deve considerare che un’accezione allargata di turismo concerne altresì il movimento di persone per motivi di lavoro, anche in occasione di manifestazioni fieristiche, nonché dal movimento di pazienti per motivi sanitari e di medici anche per eventi congressuali;
- in un’accezione ampia di località turistica (che cioè concerne il soggiorno per fini diversi da quelli meramente lavorativi o comunque caratterizzati da turismo business), può essere ben ricompresa anche quella località, che, pur non avendo una vocazione diretta al turismo, per storia, tradizione o bellezza paesaggistica e monumentale, risente di flussi che attengono a motivi diversi da quelli puramente “occasionali”.

La gestione dell’imposta di soggiorno - Indirizzi operativi

corso in diretta online
Le novità sulla disciplina dell’imposta di soggiorno hanno visto i gestori delle strutture ricettive passare da un ruolo ausiliario (limitato allo svolgimento di compiti meramente strumentali all’esazione del prelievo) ad un ruolo attivo di responsabili del versamento dell’imposta, incidendo profondamente sulla gestione del tributo.

Inoltre, nonostante i recenti interventi normativi, permangono tuttora alcuni dubbi sul ruolo di agente contabile per il gestore della struttura ricettiva e su altre questioni, con evidenti riflessi dal punto di vista operativo sia per i gestori delle strutture che per i Comuni.

Il corso esamina in modo organico tali novità, senza tralasciare i recenti sviluppi giurisprudenziali di rilievo.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

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