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Newsletter n. 5 - Edizione di Venerdì 22 marzo 2024
L'accertamento di conformità edilizia secondo la recente giurisprudenza
IN QUESTO NUMERO
L'accertamento di conformità
L'APPROFONDIMENTO

In numerosi casi la giurisprudenza ha approfondito l’istituto dell’accertamento di conformità, previsto dall’art. 36 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), fornendo una serie di utili indicazioni operative per gli uffici tecnici comunali.

Accertamento di conformità: garanzie partecipative del privato

Anche se la valutazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 presenta natura vincolata, consistendo nella verifica della conformità o meno delle opere abusive alla disciplina urbanistica vigente sia all’epoca di realizzazione delle stesse che a quella di presentazione della domanda, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990, in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e, dunque, della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.

L’accertamento di conformità richiede la verifica della normativa in materia sismica e di sicurezza
La giurisprudenza commentata
Presupposto di validità e condizione di efficacia del permesso di costruire in sanatoria è il rispetto non solo delle norme urbanistiche ma anche di quelle edilizie, tra le quali sicuramente rientrano quelle in materia sismica e di sicurezza: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, (Sez. VIII), nella sent. 26 febbraio 2024, n. 1271, nel negare un accertamento di conformità ex art. 36 del Testo Unico Edilizia nella cui richiesta non risultava alcun provvedimento di autorizzazione sismica in sanatoria.
Permesso di costruire in sanatoria: calcolo degli oneri
FAQ

Si chiede di chiarire se le tabelle da applicare per il calcolo degli oneri dovuti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria siano quelle vigenti alla data di realizzazione dell’opera o quelle vigenti alla data di presentazione della domanda o, ancora, quelle in essere alla data di rilascio del titolo.

Come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 11 febbraio 2020, n. 1886), la disciplina normativa applicabile per la determinazione degli importi dovuti non è quella vigente all’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio o alla data di presentazione della domanda di sanatoria, bensì quella vigente alla data di rilascio della concessione in sanatoria.

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