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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 29            12/03/2024

Le risposte di Telefisco 2024 sulla fiscalità locale

IN QUESTO NUMERO

- Approfondimento/1: Premessa.
- Approfondimento/2: Gli importi relativi agli oneri di riscossione.
- Approfondimento/3: Il mancato pagamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’alloggiante.
- Approfondimento/4: La dichiarazione presentata in ambito di tributi locali
- Corso: Le attività di accertamento dei tributi locali dopo la riforma del processo tributario e dello Statuto del contribuente.

Premessa

approfondimento/1

Come di consueto, ad ogni inizio anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce il proprio parere in merito ad alcune questioni che gli vengono sottoposte in relazione alla materia tributaria.

Anche per il 2024, il Dipartimento delle finanze si è pronunciato in ordine a diverse fattispecie, intervenendo in ambito di tributi locali solo per tre quesiti. In realtà, le novità che interesseranno la gestione dei tributi locali nel 2024 sono assai rilevanti, stante i decreti legislativi emanati in attuazione alla legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, tuttavia, le nuove disposizioni entrate in vigore di recente, devono essere ancora metabolizzate.

Gli importi relativi agli oneri di riscossione

APPROFONDIMENTO/2

Al MEF è stato posto un quesito diretto a conoscere quali spese il Comune ha la possibilità di recuperare in occasione delle attività di riscossione coattiva, considerato anche l’aggiornamento delle spese di notifica e di avvio delle procedure esecutive, nonché di quelle per il rimborso dei costi sostenuti per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva, avvenuto ad opera del Decreto 14 aprile 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In ordine al recupero delle spese da parte del Comune, Il MEF precisa che occorre fare riferimento all’art. 5, del richiamato decreto, che rinvia alla Tabella A per le spede di notifica e delle procedure cautelari ed esecutive. Per quanto invece concerne le ulteriori attività poste in essere, il recupero dei relativi costi può essere eseguito con riferimento alla Tabella B, a condizione che il recupero di dette spese sia correlato da atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.

Pertanto, qualora il Comune, nel caso di procedura attivata direttamente, o il Concessionario, nell’ipotesi di affidamento del servizio, abbiano sostenuto costi opportunamente documentati per l’avvio di una procedura esecutiva, come nel caso prospettato del pignoramento diretto dello stipendio, sarà possibile richiedere sia il rimborso delle spese di cui alla Tabella A, quanto quelle indicate alla Tabella B del citato decreto del 14 aprile 2023.

Il mancato pagamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’alloggiante

APPROFONDIMENTO/3

La richiesta di chiarimenti in merito all’imposta di soggiorno nasce dalla necessità di comprendere come vada intesa la riforma operata dall’art. 180, del D.L. n. 34/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive come responsabile dell’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dell’eventuale alloggiante inadempiente.

Il MEF ha chiarito che in ragione di tale disposizione normativa il gestore della struttura ricettiva è tenuto a versare al Comune l’imposta di soggiorno anche quando il turista non ha pagato il tributo comunale. A conferma di tale onere richiama la sentenza n. 159/2021 della Corte dei Conti per la Regione Lombardia che ha evidenziato il dovere in capo al gestore. Peraltro, il mancato versamento è punibile con la sanzione nella misura del 30%, ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997, come indicato anche dalla Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, nella sentenza n. 27/2022.

La dichiarazione presentata in ambito di tributi locali

APPROFONDIMENTO/4

Il terzo intervento del MEF afferisce al ravvedimento operoso, con particolare riferimento all’omessa dichiarazione. Con la risposta fornita, il Ministero economico condivide la posizione prospettata nel quesito, sostenendo che, in ambito di fiscalità comunale non sussiste una differenza fra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa.

Da ciò ne consegue che il ravvedimento operoso, di cui all’art. 13, del D. Lgs.n. 472/1997, può essere applicato anche nel caso di omessa dichiarazione di un tributo locale, pure quando l’omissione supera 90 giorni dal termine di legge, diversamente da quanto accade in materia di tributi erariali.

Dunque, il ravvedimento operoso per il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni dei tributi locali può essere utilizzato anche dopo il superamento dei 90 giorni.

In sostanza, qualora si ricorra al ravvedimento operoso entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione, i soggetti passivi dovranno pagare la sanzione ridotta ad un decimo. Superati i 90 giorni, deve essere applicata la misura prevista dall’articolo richiamato, così prevista:
- entro 1 anno dall’omissione → sanzione nella misura del 3,75%,
- entro 2 anni dall’omissione  → sanzione nella misura del 4,29%,
- oltre 2 anni dall’omissione   → sanzione nella misura del 5%.

Le attività di accertamento dei tributi locali dopo la riforma del processo tributario e dello Statuto del contribuente

corso in diretta online
Con le novità introdotte dai Decreti attuativi della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) gli Enti Locali si trovano a dover adeguare le proprie attività di accertamento con le norme del riformato Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), ma anche con le modifiche alla disciplina del processo tributario (D.Lgs. n. 220/2023).

Gli interventi dei Decreti delegati sono rilevanti, stante l’introduzione di principi mai applicati nell’ambito della fiscalità locale, come quello del contraddittorio preventivo, che ha fatto ingresso all’interno dello Statuto dei diritti del contribuente con l’inserimento dell’articolo 6-bis.

Questa è forse la novità più dirompente, in quanto impone una revisione delle procedure dell’attività accertativa e dei modelli relativi agli atti di accertamento esecutivo. Tali interventi non sono di poco conto, in quanto si tratta di cambiare l’approccio di controllo e verifica da parte degli Uffici tributi, poco avvezzi all’adozione di procedimenti che, generalmente, caratterizzano le attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate.

Il corso esamina tali importanti novità, allo scopo di evidenziare i riflessi che queste riverberano nell’attività di competenza dell’Ufficio tributi, per poi fornire suggerimenti operativi per districarsi all’interno del nuovo contesto.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

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