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Supplemento al quotidiano Bilancio e Contabilità n. 30          20/02/2024
Mancanza di risorse per finanziare l’intera opera pubblica - Contabilizzazione spending review
IN QUESTO NUMERO

- Approfondimento/1: Mancanza di risorse per finanziare l’intera opera pubblica.
- Volume: Recovery Plan: il controllo dei revisori sui fondi del PNRR.
- Approfondimento/2: Contabilizzazione spending review.
- Convegno: La riforma del TUEL e della contabilità pubblica.

Mancanza di risorse per finanziare l’intera opera pubblica

APPROFONDIMENTO/1
A seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 70, della legge n. 213/2023, è entrata a regime, senza alcun termine temporale di scadenza, la possibilità offerta dall’art. 1, comma 4, del DL n. 32/2019.
Il citato art. 1, comma 4, del DL n. 32/2019 consente di avviare le procedure di affidamento della progettazione di un’opera pubblica anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Tuttavia, appare opportuno continuare a tenere in considerazione quanto indicato dalla Corte dei conti, sezione Lombardia, con la deliberazione n. 270/2021: il giudice contabile, in considerazione dell’art. 1, comma 4, del DL n. 32/2019, ha indicato le condizioni necessarie per poter procedere ad affidare gli incarichi di progettazione in assenza del finanziamento dell’intera opera pubblica:
- le spese di progettazione devono essere finanziate;
- le opere pubbliche per le quali si affida l’incarico di progettazione:
- devono essere investimenti di interesse generale;
- devono avere una ragionevole e probabile fattibilità in termini tecnici e finanziari;
- deve essere rispettato il principio di autosufficienza dell’ente locale: - l’affidamento dell’incarico esterno può essere effettuato in caso di motivata assenza e/o insufficienza di personale tecnico dipendente che possa effettuare la progettazione.

Il citato comma 70 prevede altresì che, con DM del MIT, siano definite le modalità di analisi e monitoraggio delle attività progettuali, anche al fine di verificare il livello di realizzazione degli interventi per i quali l’ente locale ha proceduto all’affidamento della progettazione pur non disponendo del finanziamento dell’intera opera pubblica.

Ci si può chiedere tuttavia a che livello di progettazione si riferisca l’art. 1, comma 4, del DL n. 32/2019, come modificato dall’art. 1, comma 70, della legge n. 213/2023. Si può ritenere che la facoltà prevista dal citato art. 1, comma 4, del DL n. 32/2019, modificato dalla legge n. 213/2023, si riferisca al progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre l’affidamento della redazione del progetto esecutivo rimarrebbe subordinato al finanziamento dell’intera opera pubblica.

I paragrafi 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) dovranno essere aggiornati rispetto quanto indicato dall’art. 1, comma 4, del DL n. 32/2019.

Recovery Plan: il controllo dei revisori sui fondi del PNRR

VOLUME
Si tratta di un organico e sistematico metodo di lavoro di verifica delle attività relative ai progetti del PNRR, secondo il tipico ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione del sistema di bilancio degli enti locali.

La complessità e l’entità economica dei progetti del PNRR a cui gli enti locali hanno aderito è tale da non poter essere sottovalutata nell’ambito dell’ordinaria attività di revisione.

Va chiarito che l’attività di verifica e controllo sullo stato di attuazione dei progetti del PNRR non è un’attività aggiuntiva per i revisori.

Le check list sull’avvio e l’attuazione dei singoli progetti PNRR ed i verbali suggeriti dall’ANCREL, renderanno l’attività dell’organo di revisione non un appesantimento, ma un ausilio ed una garanzia che le attività siano svolte sulla base dei requisiti richiesti ai fini dell’effettiva e corretta spendita delle risorse comunitarie.

Il materiale offerto nel presente volume consentirà un dialogo costruttivo con i funzionari dell’ente, impegnati nello svolgimento dei controlli di legalità ed amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale, per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, prima di rendicontarle all’Amministrazione centrale titolare di interventi attraverso il caricamento sulla piattaforma ReGiS.
Contabilizzazione della spending review
APPROFONDIMENTO/2
L’art. 1, commi 533, 534 e 535, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha disposto che gli enti locali debbano assicurare un contributo alla finanza pubblica. A livello complessivo il citato comma 533 indica che il contributo debba essere pari, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, ad euro 200 milioni per i Comuni e ad euro 50 milioni per le Province e le Città metropolitane.

Il citato comma 534 precisa che il contributo a carico di ciascun ente locale (a valere sul fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 per i Comuni e del fondo unico di cui all’art. 1, comma 783, della legge n. 178/2020 per le Province e le Città metropolitane) è indicato in un decreto del Ministero dell’interno da emanarsi entro il 31/01/2024.

Il citato comma 535 indica invece la modalità di contabilizzazione del contributo a carico degli enti locali:
- in entrata vengono integralmente accertate (al lordo del contributo alla finanza pubblica) le somme assegnate a titolo di fondo solidarietà comunale (art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012) per i Comuni (al conto finanziario E.1.03.01.01.001) ed a titolo di fondo unico (art. 1, comma 783, della legge n. 178/2020) per le Province e le Città metropolitane (al conto finanziario E.2.01.01.01.001);
- in spesa vengono impegnate le somme relative al contributo alla finanza pubblica (al conto finanziario U.1.04.01.01.020 della missione 1, programma 3, cofog 1.1, sia per i Comuni che per le Province e le Città metropolitane);
viene emesso un mandato in quietanza di entrata per l’importo di cui al punto b) che si compensa con una reversale di pari importo sull’accertamento di cui al punto a).

In caso di incapienza dei fondi in esame, il Ministero attiva le procedure di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 228/2012.

La riforma del TUEL e della contabilità pubblica

CONVEGNO
L’evento è aperto a tutti gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ai funzionari e agli amministratori degli Enti Locali e ai revisori.

L’evento è inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permette di maturare complessivamente n. 08 crediti formativi (in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis.

PARTECIPAZIONE GRATUITA
previa iscrizione, compilando il form a questo link.

L’evento sarà fruibile, per l'accreditamento, anche in modalità webinar, per gli iscritti che non provengono dalla regione Emilia-Romagna. Segnare la specifica opzione nel form d'iscrizione qui indicato

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