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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 26            30/01/2024

Notifica a mezzo PEC, legittimazione processuale del concessionario e incertezza normativa 

IN QUESTO NUMERO

- Approfondimento/1: La notifica dell’atto impositivo effettuato con PEC.
- Approfondimento/2: La legittimazione processuale del concessionario affidatario del servizio di riscossione.
- Approfondimento/3: La sussistenza dell’incertezza normativa oggettiva, al fine dell’eliminazione delle sanzioni.
- Corso: La Certificazione Unica 2024 e le novità fiscali per i sostituti d’imposta.

La notifica dell’atto impositivo effettuato a mezzo PEC

approfondimento/1

Con la decisione n. 1937 del 18/01/2024 la Cassazione affronta tre questioni interessanti:

1) la notifica dell’atto impositivo effettuato a mezzo PEC;
2) la legittimazione processuale del concessionario affidatario del servizio di riscossione per conto dell’Ente;
3) la sussistenza dell’incertezza normativa oggettiva, al fine dell’eliminazione delle sanzioni.

In ordine alla prima questione, il contribuente eccepisce la validità della notifica dell’avviso di accertamento IMU effettuata tramite PEC, per violazione di diverse norme (d.lgs. 82/2005, artt. 149-bis e 156 c.p.c.). In particolare la CTR ha ritenuto legittima la notifica di una copia analogica conforme ad un documento informatico e equivalenti le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES", sia pure con le differenti estensioni "p7m" e ".pdf". La Cassazione respinge la censura richiamando il principio (Cass. n. 14402/2020; Cass. S.U. n. 10266/2018) secondo cui «L'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 ("ratione temporis" vigente dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi.»

Il giudice di appello ha richiamato anche il principio secondo cui l'irritualità della notifica di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. n. 23620/18 e n. 7665/16). La notificazione, infatti, non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto impositivo, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti la piena conoscenza, da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 654/14; n. 8374/15; 21071/18; n. 26310/21). 

La legittimazione processuale del concessionario affidatario del servizio di riscossione

APPROFONDIMENTO/2

Relativamente alle aliquote e scaglioni dell'addizionale IRPEF, il contribuente osserva che la CTR (decisione n. 1937 del 18/01/2024 la Cassazionen. 1937 del 18/01/) ha omesso di rilevare il difetto di motivazione dell’atto impositivo relativamente all’illegittimo affidamento dell’incarico alla società concessionaria, in mancanza dell’indicazione, nell’avviso di accertamento impugnato, dell’atto amministrativo legittimante l’affidamento esterno del servizio alla predetta società. 

La Cassazione respinge anche tale censura avendo la CTR affermato la legittimità «dell’affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali», con conseguente trasferimento dal Comune alla società concessionaria della legittimazione impositiva e, sotto tale profilo, piena validità dell’avviso di accertamento di che trattasi.

Invero, secondo un consolidato orientamento di legittimità, qualora il Comune, in applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, affidi il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune ed all'attribuzione di tali poteri consegue non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass.nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017 e molte altre). Inoltre, la disapplicazione del provvedimento di affidamento del servizio può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto, non essendo sufficiente la generica contestazione della legittimità della procedura “a monte” di aggiudicazione del servizio.

La sussistenza dell’incertezza normativa oggettiva, al fine dell’eliminazione delle sanzioni

APPROFONDIMENTO/3

Il contribuente eccepisce che la CTR (decisione n. 1937 del 18/01/2024 la Cassazionen. 1937 del 18/01/) è incorsa in errore allorquando ha escluso la nullità delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento per la “incertezza normativa oggettiva” ingenerata dalle innovazioni normative intervenute.

Anche tale censura viene respinta, essendo l'obiettiva "incertezza normativa tributaria" caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e si distingue dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto, come emerge dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti. 

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