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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 24            16/01/2023

Contraddittorio, addizionale IRPEF e imposta di soggiorno

IN QUESTO NUMERO

- Pillola/1: Principio del contraddittorio e riflessi su reclamo e mediazione.
- Pillola/2: Aliquote e scaglioni per l’addizionale comunale all’IRPEF 2024.
- Pillola/3: Imposta di soggiorno e costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Volume: La mediazione tributaria per gli Enti Locali dalla A alla Z
Vademecum operativo della mediazione nel contenzioso tributario.

Principio del contraddittorio e riflessi su reclamo e mediazione

PILLOLA/1

Il D.Lgs. n. 219/2023 ha integrato la disciplina recata dallo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000).

Tra le importanti novità recate dal citato D.Lgs. 219/2023 si deve sottolineare l’introduzione (come nuovo art. 6-bis della legge n. 212/2000) del principio del contraddittorio: tutti gli atti autonomamente impugnabili nel contenzioso tributario devono essere preceduti, a pena di annullabilità da un contraddittorio.

Aliquote e scaglioni per l’addizionale comunale all’IRPEF 2024

PILLOLA/2

L’art. 1 del D.Lgs. n. 216/2023 ha ridotto da tre a quattro gli scaglioni per l’applicazione dell’IRPEF; per il 2024 tali scaglioni sono dunque:

per redditi fino a 28.000 euro: 23%;
per redditi da 28.000,01 euro a 50.000 euro: 35%;
per redditi oltre 50.000 euro: 43%.

Come disposto dall’art. 1, comma 11, del DL n. 138/2011 l’ente locale può stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale. Tuttavia, per il 2024 l’art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 216/2023 ha disposto che il Comune possa tenere tre comportamenti:
- entro il 15/04/2024 modificare le aliquote dell’addizionale comunale 2024 utilizzando i tre scaglioni previsti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 216/2023 (le nuove aliquote avrebbero comunque validità dal 1° gennaio 2024);
entro il 15/04/2024 applicare l’addizionale 2024 utilizzando gli scaglioni previsti per il 2023 (tali aliquote avrebbero comunque validità dal 1° gennaio 2024);
- in caso di mancata modifica delle aliquote e degli scaglioni entro il 15/04/2024 (ovvero di mancata pubblicazione entro il 20/12/2024 della delibera sul portale informatico del Dipartimento per la fiscalità locale), per il 2024, l’addizionale comunale si applica sulla base delle aliquote vigenti per il 2023.

Imposta di soggiorno e costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

PILLOLA/3

L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, introducendo la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno, ha disposto che il gettito del tributo sia destinato a finanziare:

- interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

Il comma 493 dell’art. 1 della legge n. 213/2023, integrando l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, ha disposto che il gettito dell’imposta di soggiorno possa finanziare anche i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

L’integrazione del citato comma 493 consente, soprattutto ai Comuni ad alta vocazione turistica, di finanziare con l’imposta di soggiorno i maggiori e rilevanti costi del servizio di igiene urbana conseguente ai sensibili afflussi di visitatori.

Il finanziamento di cui al citato comma 493 per i costi attinenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti era già possibile per il gettito del contributo di sbarco di cui all’art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 23/2011. Infatti, il gettito del contributo di sbarco deve essere destinato a finanziare:

- interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- interventi di recupero e salvaguardia ambientale;
- interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

La mediazione tributaria per gli Enti Locali dalla A alla Z

Vademecum operativo della mediazione nel contenzioso tributario

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