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Supplemento al quotidiano Bilancio e Contabilità n. 27          09/01/2023

Esercizio provvisorio e gestione - Equilibri finanziari

IN QUESTO NUMERO

- Approfondimento/1: La differenza tra esercizio provvisorio e gestione provvisoria.
- Approfondimento/2: I controlli degli equilibri finanziari.
- Formazione: L’impatto della manovra di bilancio 2024 sugli Enti Locali - Aspetti operativi.

La differenza tra esercizio provvisorio e gestione provvisoria

APPROFONDIMENTO/1
E' in corso un dibattito sulle conseguenze del rinvio dei termini di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 dal 31-12-23 ad una data successiva.
 
Si discute in particolare se si tratta di un rinvio generalizzato per tutti gli enti locali, come sostiene l'ANCI, o di un rinvio limitato ai soli enti indicati nel provvedimento governativo che dispone il rinvio stesso.
 
Questa è la posizione del Ministero dell'economia, che fa riferimento al DM 25/7/23 (GU n.181 del 4-8-2023) di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, che prevede:
 
"9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio. Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche
se determinato da motivazioni di natura generale, e' adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio
nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.".
 
In attesa che il dibattito sfoci in una chiara posizione ufficiale, possibilmente semplificata, vediamo assieme le conseguenze di una mancata approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Organo consiliare entro il 31/12/23.
 
Innanzitutto, si evidenzia che la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio preventivo va adottata entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il termine del 31 dicembre può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze, ai sensi del citato art. 151, comma 1, del Tuel. 
In tal caso, se l'Ente  non ha ancora approvato il proprio bilancio di previsione entro il nuovo termine di approvazione del bilancio, scatta l'"esercizio provvisorio" che viene "autorizzato per legge" (nel caso specifico con il decreto ministeriale). 
Nel corso dell'esercizio provvisorio, vi sono vari limiti gestionali, ad esempio, si applicano gli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato, divieto di assunzione di mutui e di avvio di nuovi investimenti, gestione degli impegni per dodicesimi, limiti ai pagamenti.
Gli enti che non hanno approvato entro il 31-12-23 il bilancio preventivo 2024 e non possono usufruire delle regole dell'esercizio provvisorio, sono soggetti al regime della "gestione provvisoria", ai sensi dell'art. 163, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il regime della gestione provvisoria comporta grandi limitazioni ai poteri gestionali degli Organi dell'Ente e dei responsabili dei servizi, poiché consente sostanzialmente il solo assolvimento delle obbligazioni già assunte.

La ragione discende dall'obbligatorietà della programmazione nella gestione degli enti locali, dall'importanza del bilancio preventivo e dal carattere autorizzatorio dello stesso. 

Non a caso il Legislatore assegna alla mancata approvazione del bilancio la massima sanzione prevista dall'ordinamento, ovvero lo scioglimento del Consiglio e l'avvio del procedimento per nuove elezioni. 
 
Infatti, l'art. 141, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno..... c) quando non sia approvato nei termini il bilancio..." 
I controlli degli equilibri finanziari
APPROFONDIMENTO/2
L’art. 147-quinquies del Tuel D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, definisce e regola il controllo degli equilibri finanziari.
In primo luogo, tale controllo è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e nella vigilanza dell’Organo di revisione.
Nell'espletamento del controllo degli equilibri, il Responsabile del servizio finanziario (o Ragioniere dell'Ente) dirige e coordina gli organi di governo, il direttore generale, ove previsto, il segretario ed i responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (Art. 147-quinquies, comma 1, del Tuel). 
Tale funzione è ritenuta fondamentale dal legislatore che dispone, altresì, che il Ragioniere può chiedere informazioni specifiche, anche in prospettiva di evoluzioni future, nonché attestazioni, come, ad esempio, quella di inesistenza di debiti fuori bilancio in sede di rendiconto o di delibera consiliare di riequilibrio della gestione ex art. 193 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.
Ciò contribuisce a rendere infungibile la funzione del Ragioniere, così come indicato nell'atto di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ex art. 154, comma 2, del Tuel D.Lgs. 267/2000, del 26 ottobre 2018 sui provvedimenti di rotazione e revoca del responsabile del servizio finanziario di cui all’art. 153, comma 4, del tuel. 
Il comma 3 del citato art. 147-quinquies del Tuel prevede che la presente tipologia di controllo si estenda anche agli “organismi gestionali esterni” in relazione agli effetti che potrebbero generare sul bilancio dell’ente, dell'anno in corso e di quelli futuri.
Per la definizione di organismi gestionali esterni si fa riferimento agli artt. 1 e 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; in pratica, unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società controllate e partecipate e altri soggetti controllati o comunque oggetto di influenze dominanti.
L’estensione del controllo sugli equilibri finanziari agli organismi esterni rappresenta un'altra peculiarità che differenzia tale forma di controllo da tutti gli altri controlli interni; cioè si attribuisce ad un dirigente/funzionario (il responsabile del servizio finanziario) un potere di coordinamento e di “valutazione” (come indicato letteralmente al comma 3 dell’art. 147-quinquies) che va oltre la struttura dell’ente.
Un altro aspetto significativo risiede sul fatto che, sotto il profilo amministrativo, un funzionario/dirigente, nell’espletamento del controllo degli equilibri, si inserisce in maniera del tutto autonoma non solo nei rapporti interorganici tra sindaco, giunta e consiglio, ma anche nei riguardi, ad esempio, dei rappresentanti dell’amministrazione nei consigli di amministrazione delle società partecipate, oppure nei confronti degli organi di controllo delle medesime società.
Infatti, l’art. 147-quinquies del Tuel va coordinato con il successivo art. 153, laddove è previsto che il responsabile del servizio finanziario, nell’esercizio delle funzioni di salvaguardia degli equilibri finanziari e dei vincoli di finanza pubblica “agisce in autonomia”.
Le finalità di questa tipologia di controllo sono palesi: contrastare i fenomeni di squilibri di bilancio, le situazioni deficitarie e il dissesto finanziario.

Gli equilibri di bilancio oggetto del suddetto controllo sono molteplici:
- Il pareggio complessivo
- L'equilibrio della gestione di competenza
- L'equilibrio della gestione residui
- L'equilibrio di parte corrente
- L'equilibrio delle partite finanziarie
- L'equilibrio di parte capitale
- L'equilibrio di cassa
- L'equivalenza dei servizi per conto di terzi
- Gli equilibri delle anticipazioni di cassa
- L'equilibrio degli investimenti pluriennali
- L'equilibrio dell'indebitamento e delle altre poste dello stato patrimoniale
 
Gli equilibri di bilancio fanno altresì riferimento al principio e alle regole della copertura finanziaria, che conducono direttamente agli artt. 81 e 97 della Costituzione. Vedasi le pronunce della Corte Costituzionale n. 70/2012 e n. 115/2012.
Il controllo sugli equilibri finanziari rientra comunque nell’ambito del più ampio controllo di gestione finanziario, che si può definire l’insieme degli atti, delle verifiche e dei riscontri effettuati prima, durante e dopo la gestione, diretti alla verifica della copertura finanziaria degli atti amministrativi dell’ente e al controllo della sussistenza e del mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (art. 153 del Tuel).
L’impatto della manovra di bilancio 2024 sugli Enti Locali - Aspetti operativi
CORSO
Il corso illustra l’impatto della Legge di bilancio 2024 sui conti degli Enti Locali, con particolare riferimento alle disposizioni in materia finanziaria e di personale (contrattazione e misure pensionistiche).

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