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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 24            19/12/2023

IMU: dichiarazione, fabbricati collabenti, mancata comunicazione

IN QUESTO NUMERO

- Pillola/1: Dichiarazione IMU per immobili assegnati ai militari (e per i beni merce).
- Pillola/2: IMU e fabbricati collabenti.
- Pillola/3: IMU e mancata comunicazione edificabilità.
- Volume: La mediazione tributaria per gli Enti Locali dalla A alla Z
Vademecum operativo della mediazione nel contenzioso tributario.

Dichiarazione IMU per immobili assegnati ai militari (e per i beni merce)

PILLOLA/1

L’ordinanza n. 28931 del 18 ottobre 2023 della Corte di cassazione consente di chiarire se la dichiarazione IMU per gli immobili assegnati ai militari ai sensi dell’art. 1, comma 741, lettera c), numero 5), della legge n. 160/2019 (e, ancora più importante, per i beni merce di cui all’art. 1, comma 751, terzo periodo, della stessa legge n. 160/2019) debba essere ancora presentata, a pena di decadenza, per godere dell’agevolazione IMU.

IMU e fabbricati collabenti

PILLOLA/2

Con la risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023, il MEF ha fornito un importante chiarimento sull’assoggettamento ad IMU dei fabbricati collabenti.

Come noto, i fabbricati collabenti sono immobili che presentano un elevato livello di degrado, sostanziandosi in ruderi.
Tali fabbricati presentano altresì una temporanea assenza di autonomia funzionale ed una temporanea incapacità reddituale. Essi devono essere accatastati in F/2.

Il MEF, con la citata risoluzione n. 4/DF/2023 ha precisato che i fabbricati collabenti non devono essere considerati ai fini IMU come aree fabbricabili. Infatti, essi sono fabbricati (e non aree) iscritti nel catasto fabbricati, pur essendo privi di rendita.

In considerazione del fatto che l’art. 1, comma 741, lettera a), della legge n. 160/2019 assoggetta ad IMU i fabbricati, iscritti o che devono essere iscritti in catasto, con attribuzione di rendita, i fabbricati collabenti non sono tassabili ai fini IMU (nemmeno come aree edificabili).

IMU e mancata comunicazione edificabilità

PILLOLA/3

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28932 del 18 ottobre 2023 pubblica un’importante conferma per quanto riguarda la debenza dell’IMU per le aree fabbricabili.

La citata ordinanza n. 28932/2023, confermando quanto già indicato con le proprie decisioni n. 26169/2019 e n. 14631/2023, precisa che, anche in assenza della comunicazione di cui all’art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002, l’IMU per le aree fabbricabili è comunque dovuta, così come devono essere irrogate le sanzioni in caso di mancato versamento/dichiarazione.

L’ordinanza n. 28932/2023 sottolinea come la mancata comunicazione di cui all’art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002 non sia condizione per la produttività ai fini tributari dell’avvenuta destinazione edificatoria dell’area.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del DL n. 223/2006, l’area deve essere considerata fabbricabile se come tale inserita nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi.

La mediazione tributaria per gli Enti Locali dalla A alla Z

Vademecum operativo della mediazione nel contenzioso tributario

VOLUME
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