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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 23            05/12/2023

Contraddittorio preventivo e pronunce sull'IMU

IN QUESTO NUMERO

- Pillola/1: Contraddittorio preventivo all’accertamento tributario.
- Pillola/2: IMU e immobili del Ministero della difesa.
- Pillola/3: IMU sugli immobili compresi in procedure concorsuali.
- Pillola/4: Dichiarazione IMU per beni merce.
- Volume: La mediazione tributaria per gli Enti Locali dalla A alla Z
Vademecum operativo della mediazione nel contenzioso tributario.

Contraddittorio preventivo all’accertamento tributario

PILLOLA/1

La legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) comporterà l’esigenza di riorganizzare le procedure dell’ufficio tributi in ordine all’attività di accertamento tributario.

Si pensi all’obbligo di contraddittorio preventivo indicato dall’art. 17 della citata legge n. 111/2023 (contraddittorio preventivo che la giurisprudenza ritiene obbligatorio per i tributi armonizzati con diretta applicazione del diritto comunitario, come per esempio l’IVA).
Il citato art. 17 della legge n. 111/2023 e lo schema di decreto legislativo all’esame del Governo inseriscono anche per i tributi locali l’obbligo del contraddittorio preventivo, a pena di nullità; tale obbligo non sussiste solamente nei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento a carattere sostanzialmente automatizzato.

Per quanto riguarda i tributi locali dunque, il contraddittorio, a seguito della futura emanazione del decreto delegato, sarebbe sicuramente obbligatorio nei seguenti casi:

- rettifiche di valore delle aree edificabili ai fini IMU;
- mancato riconoscimento di esenzioni, detrazioni ed altre agevolazioni;
- la delimitazione delle aree nelle quali si producono rifiuti speciali.

Lo schema di decreto delegato prevede che al contribuente debba essere trasmesso lo schema di avviso di accertamento, assegnando 60 giorni per consentire al contribuente stesso di formulare controdeduzioni o altre spiegazioni. L’avviso di accertamento non può notificato prima dei sessanta giorni citati.
 

IMU e immobili del Ministero della difesa

PILLOLA/2

Importante la sentenza n. 27035/2023 della Corte di cassazione in ambito di agevolazioni IMU: gli immobili di proprietà del Ministero della difesa sono soggetti al tributo qualora il Ministero non li utilizzi esclusivamente per i propri scopi istituzionali (art. 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019 e art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992).

Gli scopi istituzionali del Ministero della difesa attengono alla difesa ed alla sicurezza dello Stato, nonché alla gestione di operazioni di pace internazionale.

Nella sentenza n. 27035/2023 la Cassazione non ha pertanto riconosciuto l’esenzione per immobili di proprietà del Ministero della difesa utilizzati per l’ospitalità del personale in servizio allo scopo di consentire ai militari di ristorarsi in località climatiche atte al recupero psico-fisico.

IMU sugli immobili compresi in procedure concorsuali

PILLOLA/3

La lettura della sentenza n. 8081 del 05/10/2023 della corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia risulta utile nel caso di immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 1, comma 768, della legge n. 160/2019.

Il giudice tributario siciliano ha sentenziato che, in caso di mancata vendita dell’immobile compreso nella procedura concorsuale, l’obbligo del versamento dell’IMU grava sul contribuente fallito che ha riacquistato la proprietà dell’immobile stesso.

Dichiarazione IMU per beni merce

PILLOLA/4

E’ ancora obbligatoria, a pena di decadenza, la dichiarazione IMU per i cosiddetti “immobili merce” (fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, che non siano locati). Si ricorderà che l’art. 2, comma 5-bis, del DL n. 102/2013 disponeva espressamente che la presentazione della dichiarazione IMU fosse necessaria, a pena di decadenza, per godere dell’agevolazione IMU per gli immobili merce.

L’art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019, specificando l’esenzione IMU per gli immobili merce non riporta espressamente l’obbligo della dichiarazione da parte del contribuente.

Si considerino tuttavia:
l’art. 2, comma 5-bis, del DL n. 102/2013 non è stato abrogato;
l’art. 1, comma 769, ultimo periodo, della legge n. 160/2019 dispone che per godere dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 751, della stessa legge n. 160/2019, il contribuente in ogni caso attesta nella dichiarazione il possesso dei requisiti richiesti.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 28806/2023 ha infatti confermato la necessità di presentazione della dichiarazione IMU, a pena di decadenza, per godere dell’esenzione IMU per gli immobili merce.

La mediazione tributaria per gli Enti Locali dalla A alla Z

Vademecum operativo della mediazione nel contenzioso tributario

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