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Supplemento n. 24 alla Rivista Edilizia Urbanistica                 del 24/11/2023
Decadenza del permesso di costruire
IN QUESTO NUMERO
Decadenza del permesso di costruire e adozione di un provvedimento formale
L'APPROFONDIMENTO

Premessa

La necessità o meno dell’adozione di un provvedimento formale dinanzi alla decadenza del permesso di costruire è una questione su cui si registrano posizioni differenti in giurisprudenza. Ne riportiamo una breve sintesi, anche allo scopo di individuare la tesi preferibile.

L’orientamento che ritiene non necessaria l’adozione di un provvedimento espresso

Alcune pronunce (1) hanno sostenuto la non necessità dell’adozione di un provvedimento espresso; in tal senso, ad esempio, si sono espressi:
il TAR Toscana, sez. III, nella sent. 3 marzo 2022, n. 271, secondo cui “Una volta che sia inutilmente decorso il termine per il compimento dei lavori, la decadenza si produce dunque di diritto, qualora il termine stesso non sia stato prorogato, senza che peraltro vi sia bisogno di alcuna pronuncia espressa da parte dell’amministrazione, a differenza di quanto avviene per la proroga, che invece richiede un provvedimento motivato (Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1451).

Serve un provvedimento formale per l’operatività della decadenza del permesso di costruire
La giurisprudenza commentata

Di recente, la tesi della necessità dell’adozione di un provvedimento formale per l’operatività della decadenza del permesso di costruire è stata ribadita dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 13 novembre 2023, n. 2544.
Nell’occasione è stato ricordato che “Secondo la giurisprudenza, la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto che discende dall'inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati;

Decadenza del permesso di costruire motivata dalla mancanza della comunicazione di inizio e fine lavori
FAQ

Quesito risolto

Si chiede se la decadenza del permesso di costruire possa essere motivata dalla mancanza della comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori.

La risposta al quesito è negativa, come evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 15 maggio 2023, n. 1115, nella quale è stato affermato che l’ufficio tecnico comunale non può dichiarare la decadenza del permesso di costruire sulla scorta del mero e non risolutivo riscontro della “mancanza di comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori”.

La gestione della fase esecutiva degli appalti di forniture e serviziLa gestione della fase esecutiva degli appalti di forniture e servizi
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La gestione della fase esecutiva degli appalti di forniture e servizi
La disciplina del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023): subappalto, modifiche in corso di esecuzione, sospensioni, riserve, ecc.
Corso on-line in Diretta - Giovedì 7 dicembre 2023 ore 9.00 – 13.00
A cura di Alberto Ponti

Gli articoli 113-126 del D.Lgs. n. 36/2023, unitamente all’allegato II.14, disciplinano in modo dettagliato i compiti del RUP e Direttore dell’esecuzione (DEC).

La fase successiva alla firma del contratto richiede lo svolgimento di importanti adempimenti tecnico-amministrativi, sui quali è necessario porre la massima attenzione per evitare l’insorgere di delicate problematiche in termini di contenzioso e responsabilità. Si pensi, a titolo esemplificativo, al subappalto, alle modifiche e varianti in corso di esecuzione, all’esecuzione di prestazioni diverse rispetto a quelle offerte, alle riserve dell’operatore economico, ecc.

Il corso, di taglio operativo, esamina ruolo e compiti del DEC, anche in relazione ai suoi rapporti con gli altri soggetti che intervengono nella fase esecutiva dell’appalto, analizzando i vari atti che tale figura deve redigere al fine di gestire correttamente la fase successiva alla firma del contratto.

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