Inoltra

n. 10 di Venerdì 26 Giugno 2015

PERCORSI OPERATIVI

IL CASO

Organizzava un evento fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgeva entro le ore 24 del giorno di inizio, senza avere presentato la Scia allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.


Tratto da: Prontuario di Polizia amministrativa di Elena Fiore


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

RD n. 773/1931 (TULPS) - art. 69, comma 1
CP: art. 666, commi 1, 3 e 4

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da € 258 a € 1.549 pagamento in misura ridotta non ammessa.

Sanzioni accessorie: cessazione dell'attività svolta in difetto di SCIA. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

ATTI DA REDIGERE

- Verbale di ispezione (art. 13, l. 689/81);
- Verbale di accertata violazione;
- Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell'ufficio comunale ove è stata commessa la violazione;
- Ordinanza di cessazione di attività.

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi.

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QUESITO

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a cura di Elena Fiore

Quesito selezionato dalla Redazione:


Somministrazione - chiosco - concessione - durata



Quesito


Si chiede un vostro giudizio in merito alla differenza tra la concessione di un’area pubblica per la somministrazione di alimenti e bevande (chiosco) e quella relativa alla concessione di un posteggio in area mercatale.
In particolare si chiede parere se la durata della concessione, in ambedue i casi, sia riconducibile alle regole dettate dalla conferenza stato–regione (da 9 a 12 anni) oppure, nel caso di realizzazione di un manufatto (chiosco) nel suolo pubblico, la durata della concessione possa differire dai limiti sopraesposti.
Nello specifico, questo Ente ha rilasciato in passato delle concessioni di suolo pubblico (senza determinarne la durata) per la realizzazione di chioschi in muratura a cura e spese del concessionario, per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, senza accesso di pubblico al suo interno. Pertanto si chiede parere in merito alla durata della concessione nei due casi sopra descritti.


Risposta


L'articolo 16 del D.lgs 59/2010 indica che, nell'ipotesi in cui l'attività produttiva sia limitata a causa della scarsità delle risorse naturali, le assegnazioni dovranno avvenire mediante bando pubblico; solo il successivo articolo 70 si riferisce all'attività di commercio su area pubblica rinviando alle decisioni che successivamente vennero raggiunte nella conferenza unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012. Riteniamo quindi che il principio di concessione di suolo pubblico limitata nel tempo e non rinnovabile automaticamente, previsto dall'articolo 16, debba applicarsi a tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti sul territorio e sulle quali sia stata autorizzato lo svolgimento di una attività produttiva; una simile regolamentazione dovrà essere prevista da un regolamento comunale e potrebbe anche prendere spunto da quella per il commercio su area pubblica. Nel caso in esame quindi non trovano applicazione diretta le indicazioni della intesa stato regioni in quanto applicabile solo al commercio su area pubblica; in genre su area pubblica si rilascia autorizzazione per somministrazione solo se il pubblico accede entro il chiosco, diversamente trattasi di commercio su area pubblica.

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