IL CASOOrganizzava un evento fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgeva entro le ore 24 del giorno di inizio, senza avere presentato la Scia allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. NORMATIVA DI RIFERIMENTORD n. 773/1931 (TULPS) - art. 69, comma 1 CP: art. 666, commi 1, 3 e 4 SANZIONI Sanzione pecuniaria: da € 258 a € 1.549 pagamento in misura ridotta non ammessa. Sanzioni accessorie: cessazione dell'attività svolta in difetto di SCIA. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. ATTI DA REDIGERE - Verbale di ispezione (art. 13, l. 689/81); - Verbale di accertata violazione; - Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell'ufficio comunale ove è stata commessa la violazione; - Ordinanza di cessazione di attività. AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi.
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