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Supplemento n. 23 alla Rivista Edilizia Urbanistica                 del 10/11/2023
Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
IN QUESTO NUMERO
Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
L'APPROFONDIMENTO
La norma

L’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) riconduce all’edilizia libera “le opere […] dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni”.
Illegittima l’ordinanza di demolizione priva di adeguata istruttoria dinanzi ad un’opera temporanea
La giurisprudenza commentata

La recente sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II del 19 ottobre 2023, n. 2340, merita una breve segnalazione perché evidenzia un possibile errore da evitare nella valutazione di un’opera edilizia temporanea.

Nel caso specifico, un operatore economico, impegnato nella produzione e promozione di prodotti tipici locali, presentava una c.i.l. per l’installazione temporanea di manufatti e pertinenze amovibili, semplicemente appoggiate al suolo, prive di qualsiasi fondazione, per un periodo di circa 4 mesi e, contemporaneamente, una s.c.i.a. per l’attività temporanea di degustazione e vendita di prodotti per il suddetto periodo. L’ufficio tecnico comunicava l’irricevibilità della c.i.l. depositata e disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività segnalata tramite s.c.i.a.; i provvedimenti comunali venivano impugnati dall’operatore economico interessato.

Prorogabilità del termine di 180 giorni per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee
FAQ
Si chiede se sia prorogabile il termine di 180 giorni previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità.

Il termine dei 180 giorni non è superabile (TAR Piemonte, sez. II, sent. 26 luglio 2022, n. 688) né prorogabile (TAR Abruzzo, Pescara, sent. 30 maggio 2023, n. 223), per cui la temporaneità non esiste oltre il limite dei 180 giorni (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 21 marzo 2023, n. 161).
Il Direttore dei lavori - Le mansioni tecnico-contabili e la gestione della fase esecutiva nel nuovo quadro normativo
VOLUME
Il Direttore dei lavori - Le mansioni tecnico-contabili e la gestione della fase esecutiva nel nuovo quadro normativo
A cura di Marco Agliata (Maggioli Editore)

Quest’opera, edita da Maggioli Editore, affronta il tema della direzione lavori dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile aggiornato allo stato dell’arte della normativa, e in particolare al nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023).

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