SPETTACOLO VIAGGIANTE – ATTIVITÀ SOSPESA – CESSATA
QUESITO
LA SOLUZIONE
Al fine di richiedere la licenza di esercizio per l'installazione di una attività dello spettacolo viaggiante (si veda voce 81 tabella A in allegato al d.lgs 222/2016) è necessario che il richiedente sia in possesso della licenza valida su tutto il territorio nazionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 69 del TULPS dal comune di residenza del titolare e nella quale sono indicate le attrazioni e il loro codice identificativo.
Se la persona possiede questa documentazione non dovrebbe risultare come sospesa la sua iscrizione al registro delle imprese ed ancora meno come attività cessata, dato che se è veramente cessata si dovrebbe revocare la suddetta licenza.
Riteniamo che anche ai fini della sicurezza si debbano verificare le revisioni annuali dell'attrazione, cosa questa che se l'attività dovesse risultare cessata o sospesa non avrebbero avuto modo di svolgersi.
Si rammenta infatti che l’art. 7 del DM 18 maggio 2007 dispone “7. Verifiche periodiche. " 1.Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali”.
A nostro avviso riteniamo che sia opportuno accertare anche la reale iscrizione al registro delle imprese.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
► DLGS 25/11/2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124