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Newsletter n. 2 di Venerdì 3 febbraio 2017
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ULTIMI GIORNI di ABBONAMENTO SCONTATO!



DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

Trimestrale di dottrina, giurisprudenza, legislazione


Uno strumento unico e imprescindibile per approfondire e comprendere tutti gli aspetti della disciplina
del commercio.




COMPRESO NELL'ABBONAMENTO


  Newsletter quindicinale  UC QUINDICI
►  Ufficio Commercio Channel, a cura di Elena Fiore



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ESTETISTI – ATTIVITÀ DI TRUCCO SEMIPERMANENTE

Il Ministero dello sviluppo economico con nota de 20 gennaio 2017 esprime il prorio parere in merito alla validità di un certificato per l’attività di estetista ed in particolare se detto certificato possa essere utilizzato anche per il servizio di trucco semipermanente rientrando esso tra le attività di tatuaggio e piercing.

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LAVANDERIA SELF-SERVICE – FORNITURA DI SERVIZI AGGIUNTIVI

Il Ministero dello sviluppo economico con nota de 20 gennaio 2017 esprime il prorio parere  in merito alla necessità di designazione del responsabile tecnico nel caso in cui un’impresa esercente l’attività di lavanderia self-service intenda offrire ai propri clienti alcuni ulteriori servizi.

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ACCESSO ALL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE DEL VICINO

Va accolta la richiesta di accesso formulata dall’esercente di un esercizio commerciale avente ad oggetto l’autorizzazione amministrativa rilasciata al titolare di altro esercizio commerciale posto nelle immediate vicinanze.

È quanto si ricava dalla lettura della sentenza del TAR Abruzzo, sede di Pescara n. 22 del 9 gennaio 2017.

Continua a leggere l’articolo

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LATTE E FORMAGGI – NUOVA ETICHETTATURA – COSA CAMBIA DAL 19 APRILE?

Sulla Gazzetta Ufficiale del 19/1/2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 9/12/2016 che introduce in etichetta l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.

L’obbligo scatterà dal 19 aprile 2017 su tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.

Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.

 

PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

- Normativa in materia di produzione e vendita
- Tutela dei consumatori
- Etichettatura
- Igiene degli alimenti
- Strumenti di pesatura



 
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EMILIA ROMAGNA – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – PROROGA DELLA SCADENZA

La Giunta regionale dell’Emilia Romagna con deliberazione del 30/1/2017, ha disposto la proroga della scadenza  in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche.

Con contestuale circolare del 31/1/2017, ha poi fornito indicazioni per garantire la continuità dell’esercizio dell’attività sui posteggi oggetto di selezione  in attesa del rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni.

 
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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – COMUNICAZIONE REGIONE LAZIO

 La Regione Lazio con una comunicazione informa i Comuni che sono state avviati opportuni approfondimenti per valutare la portata della proroga del termine di scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche presente nell’art. 6, del Decreto Legge n.244 del30.12.2016 (c.d. Milleproroghe).

Leggi il documento

 
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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – COMUNICAZIONE REGIONE LIGURIA

 L’assessore della Regione allo Sviluppo Economico della Regione Liguria informa che la Conferenza Stato Regione ha approvato l’emendamento al testo dell’articolo 6, comma 8, del D.L. n.244/2017 (mille proroghe).

Iin sostanza, se l’emendamento viene inserito nella legge di conversione del decreto, la proroga al 31.12.2018 dovrebbe applicarsi solamente per i comuni che al 30.12.2017 non avevano ancora approvato i bandi di assegnazione.

Quindi sembrerebbe che, per coloro che avevano i bandi già pubblicati, le scadenze non saranno posticipate.

 Leggi il documento

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CAMPANIA: NO DURC PER LE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA

 La legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3, pubblicata sul BUR n. 7 del 20 gennaio 2017 ha inserito nel comma 4, dell’articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) il seguente comma 4bis: “ Nelle more del riordino della normativa regionale in materia, per far fronte alle situazioni di disagio sociale del settore, le disposizioni di cui al comma 4, lettere c) e d) non si applicano ai soggetti che esercitano l’attività di commercio su aree pubbliche fino alla scadenza delle concessioni rese ai sensi dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).”.
Il comma 4 dell’art. 32 citato dispone che:

Per il rilascio delle concessioni di posteggio, alla scadenza delle proroghe di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti per l’assegnazione di un posteggio, le regole delle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica sono improntate ai seguenti criteri:
(..)
c)  presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell’impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
d)  per le nuove autorizzazioni, l’obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d’impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC, decorre dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Legge Regione Campania 9/1/2014, n. 1

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – COMUNICATO DELLA REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana con comunicato del 24 gennaio 2017  presenta alcune considerazioni sulle fattispecie che si possono registrare a  seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (Proroga e definizione di termini), il quale, all’art. 6, comma 8, stabilisce che: “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”.

 
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LA DISCIPLINA DEGLI HOBBISTY IN REGIONE UMBRIA

di D.Tedoldi

La disciplina dei cosidetti  hobbisty non si limita ad alcune regioni del Nord Italia ma trova una sponda anche al Centro , per esempio in Umbria dove il legislatore regionale ha di recente rivisto le norme sul commercio dettate con la Legge regionale 13/6/2014 n. 10 . La regolamentazione degli hobbisty prevista all’articolo 44 non ha però avuto modifiche e pertanto proviamo a riassumere i tratti caratteristici delle disposizioni regionali .

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PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA


Disciplina, adempimenti e controlli


di Elena Fiore

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QUALI NOVITÀ PER LA CONFERENZA DI SERVIZI NEL PROCEDIMENTO UNICO?

Diradato il polverone inizialmente sollevatosi per l’evidente corposità delle modifiche che il D.Lgs. 127/2016 ha apportato agli articoli 14 e ss. della legge n. 241/1990, risulta chiaro che, per lo sportello unico, e forse non solo, la novità più rilevante della nuova disciplina della conferenza di servizi è data dalla rappresentanza unica – ossia dall’obbligo per ciascun ente o amministrazione d’essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa – prevista dal novellato art. 14-ter, rubricato Conferenza simultanea, di là dalle dinamiche di gestione telematica in forma sincrona e, soprattutto, asincrona.

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MILLEPROROGHE – IL PARERE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

 Nella Conferenza Unificata del 19 gennaio le Regioni hanno espresso il parere sul Decreto “Milleproroghe”, tornando a sottolineare alcuni emendamenti strategici che riguardano la tenuta dei bilanci, con particolare riferimento all’accelerazione degli investimenti, le attività produttive, la sanità, le infrastrutture, il riordino delle società partecipate nonché la trasparenza.

Nel documento si precisa che il parere va considerato negativo nell’eventualità che la condivisione dell’esecutivo manifestata in precedenza non si traduca nell’accoglimento di queste proposte emendative.

In particolare per il commercio su aree pubbliche si propone

Il Comma 8 dell’art. 6 è così sostituito: “Ferma restando l’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata in materia di rilascio delle concessioni di commercio su aree pubbliche, al fine di rendere coerente l’applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale, i Comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno provveduto all’approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni, devono adempiere al rilascio delle concessioni entro il 31 dicembre 2018. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”.
Relazione L’emendamento è volto a richiamare esplicitamente l’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, adottata in attuazione dell’art. 70, comma 5, del DLGS 59/2010 di recepimento della Direttiva Bolkestein in materia di commercio su aree pubbliche e a chiarire che viene concessa una proroga al 31 dicembre 2018 per il rilascio delle concessioni in quei comuni che alla data di entrata in vigore del DL 244/16 non hanno provveduto all’approvazione dei relativi bandi.


PER APPROFONDIRE

 CONSULTA LA NOTA DI LETTURA n. 158 del 13/1/2017 DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DEL SENATO

 CONSULTA LA SCHEDA DI LETTURA N. 422 DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO

CONSULTA LA NOTA ANCI 4/1/2017 Prima nota di lettura su decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244. Norme di interesse degli Enti locali

 CONSULTA IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE 2017 (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244).

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CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI E SOMMINISTRAZIONE

Un Comune – attraverso il responsabile del Settore Commercio – disponeva la cessazione immediata dell’attività, esercitata da un’associazione privata, di sala giochi e di somministrazione di alimenti e bevande in un locale, in virtù della contestazione di illeciti amministrativi e di due accertamenti elevati dai Carabinieri.Avverso tale provvedimento dell’Amministrazione comunale il legale rappresentate dell’associazione ha proposto ricorso al TAR.

 

Continua a leggere la decisione del TAR

 Continua a leggere il commento


PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

– Commercio
– Tutela dei consumatori
– Violazioni al TULPS e al codice penale
– Pubblici esercizi, somministrazione e spettacoli
– Stranieri
– Sanzioni – Atti da redigere – Note operative – Schemi procedurali – Modulistica

acquistaora

QUESITO IN EVIDENZA

SPETTACOLO VIAGGIANTE – ATTIVITÀ SOSPESA – CESSATA


QUESITO

Alcune volte accade che pervengano richieste per installazione di attrazioni di spettacoli viaggianti da parte di operatori che non risultano essere iscritti al registro imprese o di soggetti con registro imprese cessate. Si chiede se si possa addivenire ugualmente al rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.

LA SOLUZIONE

Al fine di richiedere la licenza di esercizio per l'installazione di una attività dello spettacolo viaggiante (si veda voce 81 tabella A in allegato al d.lgs 222/2016) è necessario che il richiedente sia in possesso della licenza valida su tutto il territorio nazionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 69 del TULPS dal comune di residenza del titolare e nella quale sono indicate le attrazioni e il loro codice identificativo.

Se la persona possiede questa documentazione non dovrebbe risultare come sospesa la sua iscrizione al registro delle imprese ed ancora meno come attività cessata, dato che se è veramente cessata si dovrebbe revocare la suddetta licenza.

Riteniamo che anche ai fini della sicurezza si debbano verificare le revisioni annuali dell'attrazione, cosa questa che se l'attività dovesse risultare cessata o sospesa non avrebbero avuto modo di svolgersi.

Si rammenta infatti che l’art. 7 del DM 18 maggio 2007 dispone “7. Verifiche periodiche. " 1.Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali”.

A nostro avviso riteniamo che sia opportuno accertare anche la reale iscrizione al registro delle imprese.


LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 DLGS 25/11/2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124

 TULP art. 69

 DM 18/5/2007 - art. 7


PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA


Manuale pratico per le attività di vigilanza, pubblica sicurezza e polizia amministrativa



corsi e convegni

Come cambia il procedimento amministrativo nel settore delle attività economiche dopo il Decreto SCIA 2

Montecchio Emilia (RE) 16 febbraio 2017

Come cambia il procedimento amministrativo dopo i Decreti attuativi Madia

Cagliari 23 marzo 2017

Come cambia il procedimento amministrativo nel settore delle attività economiche dopo il Decreto SCIA 2 (D.Lgs. n. 222/2016)

Varazze (SV) 7 febbraio 2017

Dossobuono di Villafranca (VR) 15 febbraio 2017 - nuova data!

Borgo Virgilio (MN) 28 febbraio 2017

Il nuovo sistema della trasparenza tra accesso e privacy nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle società partecipate e controllate

Milano 7 marzo 2017

Roma 22 marzo 2017

La normativa in materia di trasparenza: quali obblighi per le Amministrazioni dopo il FOIA?

Torino 9 febbraio 2017

Verona 16 febbraio 2017

Cagliari 23 febbraio 2017


Per informazioni:

MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 628840 - Fax 0541 622595
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