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Newsletter n. 1 di Venerdì 20 gennaio 2017
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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Pubblichiamo una comunicazione dell’assessore al Turismo e Commercio, Andrea Corsini, relativa alla posizione assunta dalla Regione Emilia-Romagna rispetto al parere reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (prot. n. 78725 del 15 dicembre 2016) in merito all’assegnazione delle concessioni di posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – EMILIA-ROMAGNA

Si riporta la nota della regione Emilia Romagna relativa alle disposizioni contenute nel Decreto “Milleproroghe”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, con riferimento alle concessioni commerciali su area pubblica diffusa in considerazione delle numerose richieste di informazioni ricevute.

 
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DECRETO MILLEPROROGHE: LA PRIMA NOTA DI LETTURA ANCI

Dopo la pubblicazione dell’atteso provvedimento in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre (decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016) l’ANCI ha pubblicato una interessante nota di lettura del provvedimento.


PER APPROFONDIRE

 CONSULTA QUI LA NOTA DI LETTURA ANCI

 CONSULTA IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE 2017 (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244).

 
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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – ANCI LOMBARDIA SULLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI

ANCI Lombardia con circolare n. 5/17 del 10 gennaio si esprime sulla proroga delle concessioni per il commercio ambulante introdotto dal decreto n. 244/2016.

La circolare si pone a completamento ed integrazione della circolare del 23 dicembre 2016 n. 228 e dispone pertanto che i Comuni che hanno già avviato procedure di assegnazione delle concessioni, se relative a concessioni aventi scadenza successiva al 30 dicembre 2016, potranno sospendere dette procedure, per l’intervenuta proroga ex lege delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 244/2016 in attesa della sua definitiva conversione in legge.


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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – IL PARERE DEL SENATO SULLA PROROGA DELLE CONCESSIONI

Il Servizio studi del Senato ha pubblicato la Scheda di lettura n. 422 sul decreto milleproroghe (DL 30/12/2016, n. 244).

Evidenziamo in particolare l’analisi dell’articolo 6 sulla proroga delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.

 Articolo 6, comma 8  – (Commercio su aree pubbliche)

L’articolo 6, comma 8, proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime.

Andrebbe valutata l’opportunità di richiamare espressamente le disposizioni normative di cui si dispone la proroga.

La norma non dispone la proroga di una specifica disposizione legislativa. Tuttavia si ricorda che il D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all’articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ha demandato a un’intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi candidati, l’individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.

In applicazione dell’articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l’Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012, avente ad oggetto i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie.

Con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell’Intesa del 5 luglio 2012 stessa.

Nella riunione del 24 marzo 2016 la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012, ha approvato un documento unitario in attuazione dell’Accordo del 2015 relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012.

In particolare il documento disciplina:

  • la durata delle concessioni di aree pubbliche (in relazione alla quale si propone di fissare una durata massima, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali)
  • i criteri di selezione;
  • l’assegnazione di nuove aree pubbliche con i relativi criteri e punteggi di priorità
  • la partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell’Unione Europea;
  • le disposizioni transitorie.

In particolare in relazione a queste ultime, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si stabilisce l’applicazione, in fase di prima attuazione (2017-2020), delle seguenti disposizioni transitorie:

  1. le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
  2. le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
  3. le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

La norma in esame, pertanto, si applica, prorogando la relativa scadenza al 31 dicembre 2018:

  • alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7 maggio 2017;
  • alle concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
  • alle concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, che sono state rinnovate automaticamente.

Considerato che i termini oggetto di proroga sono contenuti in un documento della Conferenza delle Regioni e delle province autonome in recepimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata, andrebbe valutata l’opportunità di verificare se vi siano state forme adeguate di coinvolgimento delle Regioni nell’adozione della norma in esame.

La materia del commercio, è attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.), ma presenta altresì profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costitituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).

La Corte costituzionale ha infatti sottolineato (sentenza n. 98 del 2013), che la direttiva n. 2006/123/CE – pur ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche (e, tra queste, la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 [ex art. 43] del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) – consente, comunque, di porre dei limiti all’esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale (come quelli derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i diversi candidati), come previsto, in termini generali, dagli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Peraltro, la Corte ha, contestualmente, rilevato che l’art. 70, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 59 del 2010 consente, a sua volta, espressamente di derogare alle regole dettate per tale regime autorizzatorio, proprio nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedendo che, «con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie».

La Corte riconduce tale normativa alla materia “tutela della concorrenza” (che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche).

Nella specie, è dunque lo stesso art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 a stabilire che, attraverso lo strumento dell’intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime “con ciò individuando espressamente, nella medesima sede partecipata, il luogo ove adottare la normativa transitoria, da intendersi quale ordinario strumento teleologicamente diretto a regolamentare i rapporti pendenti in caso di successione delle leggi nel tempo” (sentenza n. 245 del 2013).

La norma di proroga in commento andrebbe inoltre valutata alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia di applicazione della direttiva 2006/123/CE, con particolare riguardo alla proroga delle concessioni, e della giurisprudenza costituzionale in materia.

Con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria della proroga delle concessioni, con specifico riguardo al commercio al dettaglio su aree pubbliche, non risultano avviate procedure di contenzioso o precontenzioso nei confronti dell’Italia.

In materia, si evidenziano, tuttavia, le seguenti procedure di infrazione per violazione del diritto dell’Unione europea concernenti l’applicazione della direttiva 2006/123/CE:

• Concessioni idroelettriche: La Commissione europea ritiene che l’articolo 37 del decreto-legge 22/06/12, n. 83 (convertito in legge 07/08/12, n. 134) contrasti con l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’articolo 49 del TFUE. Secondo la Commissione, l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE non solo ribadisce l’obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, ma stabilisce anche che l’affidatario della concessione scaduta non debba conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. La normativa statale di cui al citato articolo 37 del decreto-legge 22/06/12, n. 83, secondo la Commissione, prevede una sostanziale proroga automatica – da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 – delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo articolo obbliga l’eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all’esercizio dell’impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto articolo 12 della direttiva 2006/123/CE;

• Concessioni demaniali marittime: lo scorso 14 luglio la Corte di giustizia dell’UE ha bocciato il regime nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali per finalità turistico ricreative Corte giust. sez. V, 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Melis. La Corte ha dichiarato che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.

La Corte costituzionale si è espressa in più occasioni sulle disposizioni statali o regionali che recano norme di proroga di concessioni in essere, anche in relazione alle previsioni dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, che richiama il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni.

In più occasioni (ex multis sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010 e sentenza n. 205 del 2011) la Corte costituzionale ha valutato le disposizioni impugnate richiamando, oltre al rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, i principi comunitari in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, «impedisc[ono] l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori»


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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – LA RELAZIONE TECNICA DEL GOVERNO

Il Servizio del Bilancio del Senato ha pubblicato la Nota di lettura n. 158 relativa alla conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2017 (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244).

Nella Nota vengono analizzate le relazioni tecniche elaborate dal Governo in relazione alla conversione in legge del decreto.

 In particolare

Per il commercio su aree pubbliche

Il comma 8 dell’articolo 6, al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La Relazione Tecnica afferma che la disposizione è di carattere procedurale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe valutata la compatibilità della proroga in esame con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e all’eventuale rischio di procedure di infrazione.

Per i servizi pubblici non di linea

 La norma nel modificare l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione di un decreto interministeriale volto ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La Relazione Tecnica afferma che la disposizione di carattere ordinamentale non ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.


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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DOPO IL MILLEPROROGHE

Pubblichiamo l’avviso diffuso dalla regione Lombardia in merito all’assegnazione dei posteggi  dopo la pubblicazione del milleproroghe.

A fronte delle ricorrenti e numerose richieste di informazione comprensibilmente indirizzate in queste ore anche a Regione Lombardia da Comuni ed Operatori a seguito della divulgazione a mezzo stampa di una bozza di testo del cosiddetto Decreto “Milleproroghe” esaminato ieri 29 dicembre dal Consiglio dei Ministri, che parrebbe contenere all’art. 6 comma 7 una disposizione secondo la quale sarebbero prorogate al 2020 le concessioni commerciali su area pubblica attualmente vigenti, si segnala sul piano meramente tecnico-giuridico, quanto segue.

1. Al momento non vi è in atti alcuna comunicazione da parte del Governo che preannunci o accompagni la volontà di effettuare tale modifica che, se confermata, andrebbe ad incidere unilateralmente su un iter disciplinato da norme oggetto di Intesa in sede di Conferenza Unificata.
2. La disposizione contenuta nella bozza divulgata ieri ricalca esattamente la proroga automatica per le concessioni degli stabilimenti balneari già oggetto di pronuncia definitiva da parte della CORTE DI GIUSTIZIA CE, con la SENTENZA 14 luglio 2016, n.C-458/14 – Pres. A Tizzano; Rel.J.L. da Cruz Vilaça, che ne ha stabilito l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario.
3. In ogni caso, si ricorda che l’unico testo giuridicamente rilevante sarà quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a seguito del perfezionamento dell’iter del Decreto legge. Solo sulla base di quel testo sarà possibile verificare l’effettiva esistenza, nonché gli effetti e la portata, di eventuali nuove norme in materia oltre a quelle già contenute nel d.lgs. 59 / 2010, nell’Intesa attuativa del 2012 e nei successivi atti adottati, su queste basi, dalla Conferenza Unificata, dalle Regioni e dagli Enti locali.
4. Trattandosi peraltro di un Decreto Legge, la norma dovrà essere ovviamente oggetto di conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni e deve dunque essere tenuto presente che potrebbe essere nel frattempo modificata.

Non è pertanto possibile effettuare al momento da parte di Regione Lombardia alcuna analisi o approfondimento, né conseguentemente dare indicazioni di sorta, se non richiamare gli scenari giuridicamente possibili:

– i Comuni che decidessero di interrompere la pubblicazione dei bandi o le loro procedure attuative, qualora la disposizione non venisse confermata o venisse annullata a seguito di ricorso vittorioso avverso il Decreto Legge, correrebbero il rischio di non attuare il percorso definito dall’Intesa e si esporrebbero a conseguenze e costi eventualmente esposti dagli aventi causa, infatti, sulla base dell’Intesa e degli atti correlati, le concessioni scadrebbero comunque a maggio o a luglio 2017 e non ci sarebbe per i Comuni il tempo materiale di riproporre i bandi;

– I Comuni che intendessero invece procedere nel percorso definito dal d.lgs. 59 / 2010 e dall’Intesa del 2012, si metterebbero al riparo dal rischio di cui allo scenario precedente, potendo comunque riservarsi di sospendere o revocare successivamente la procedura e gli atti conseguenti in autotutela qualora vi fossero effettive sopravvenute ragioni per farlo.

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – TARIFFE

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5076/2016 ha deciso che la concessione di occupazione del suolo pubblico è soggetta comunque alle sopravvenienze di interesse pubblico, che ne possono comportare una modifica, anche in ordine alla determinazione del nuovo canone.


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LA PSEUDOSEMPLIFICAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN AMBITO SPORTELLO UNICO

Sono gemelli (diversi) il D.lgs. 126/2017 e il D.lgs. 127/2016.

Concepiti dalla stessa legge 124/2015, nota come legge Madia, sono nati contemporaneamente il 30 giugno 2016, il primo, noto come decreto nuova SCIA o anche SCIA 1, in attuazione  dell’art. 5, il secondo, noto come decreto nuova conferenza di servizi, in attuazione dell’art. 2.

Dopo aver scandagliato le novità contenute nel primo, ci occupiamo ora del secondo, muovendo da una domanda fondamentale: ma la conferenza di servizi è vero strumento di semplificazione amministrativa dal punto di vista dello sportello unico?

Per chi scrive la risposta è decisamente NO.

 

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ARTISTI DI STRADA – L’ANTITRUST CONTRO IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI VENEZIA

di Daniela Tedoldi

L’antitrust con propria segnalazione AS 1328 del 19 dicembre 2016 ha formulato rilievi sul regolamento del Comune di Venezia disciplinante le attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico (artisti di strada) ; non si tratta peraltro di una novità in quanto tale regolamento era già stato oggetto di segnalazione indirizzata al Comune di Venezia nel 2008 con AS 46.

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ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE – PARERE MISE

Acconciatore: Il Mise pubblica il parere 20 dicembre 2016, n.404575 recante i requisiti per ammissibilità ai corsi per l’esercizio dell’attività di acconciatore.

PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

REVOCA AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il TAR Veneto con sentenza n. 409/2016 ha stabilito che qualora l’Amministrazione comunale decida di irrogare la più grave sanzione della revoca dell’autorizzazione oltretutto in un caso in cui non sussistono precedenti contestazioni di violazioni amministrative nei confronti del soggetto privato, l’onere motivazionale diviene ancor più necessario e stringente, dovendosi dare puntualmente conto delle motivazioni poste a base del più gravoso carico afflittivo imposto al privato.

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SERVIZIO ABUSIVO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE – L’ANALISI NEL DOSSIER DEL SENATO

Dalla scheda di lettura n. 422 del servizio studi del Senato sul decreto milleproroghe (DL 30/12/2016 n. 244) estrapoliamo l’analisi dell’articolo 9 relativo al noleggio con conducente e taxi.

 

Articolo 9, comma 3
(Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente)

Il comma 3 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Si ricorda che il termine originario per l’emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall’art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010 è stato già prorogato dieci volte. Le successive proroghe del termine sono state disposte dall’art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall’art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011 (al 30 giugno 2012), dall’art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012), dall’art. 1, comma 388 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013; al 30 giugno 2013), dal D.P.C.M. 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013), dal D.L. n. 150 del 2013 (al 31 dicembre 2014), dal D.L. n. 192 del 2014 (al 31 dicembre 2015), e, da ultimo, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 7, comma 5, del D.L. n. 210 del 2015.

La proroga viene disposta modificando l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 che ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l’esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stata quindi rimessa anche l’attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008.

Si ricorda infatti che l’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. L’operatività della disciplina è stata subito sospesa con l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 5/2009, in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, il cui termine viene qui nuovamente differito, si deve ritenere ancora vigente la disciplina in materia di NCC recata dalla legge n. 21/1992 precedentemente alle modifiche del decreto-legge n. 207/2008 e caratterizzata da minori vincoli per l’esercizio dell’attività. In Italia operano, nel libero mercato, oltre 80000 imprese titolari di Autorizzazioni NCC, con circa 200.000 addetti;

Si ricorda che a giugno 2015 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell’autotrasporto di persone non di linea: taxi, NCC e nuovi relativi servizi offerti su piattaforme tecnologiche, basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse. L’Autorità segnala la necessità di dare un adeguato livello di regolazione alle emergenti formule, diverse dai servizi di taxi ed NCC, basate su piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale, proponendo di introdurre obblighi specifici attinenti sia alle piattaforme, che ai requisiti del conducente, che alla qualità ed alla sicurezza del servizio. L’Autorità propone il mantenimento dell’attuale connotazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi con la copertura del servizio nell’arco dell’intera giornata, ma con la possibilità per i taxi di praticare sconti, di costituirsi come impresa e in tal caso di poter cumulare più licenze, nonché di ampliare l’utilizzo del servizio di taxi per servizi pubblici flessibili destinati a specifiche categorie di utenti, nonché la possibilità per il tassista di acquisire servizi da fonti diverse, senza vincoli di esclusiva. Si propone anche l’eliminazione dell’obbligo per gli NCC di fare rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio e l’affidamento alle Regioni, anziché ai Comuni, dell’individuazione dei bacini ottimali sovracomunali. Per approfondimenti si vedano: l’Atto di segnalazione al Governo e Parlamento; le proposte di modifica della legge n. 21/1992; la Tabella di raffronto tra la disciplina vigente e le proposte dell’Autorità.


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NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI

Il comma 3, dell’art. 9 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, (c.d. “Decreto Milleproroghe”), ha modificato l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sostituendo le parole: «31 dicembre 2016» con «31 dicembre 2017”.

Per l’ennesima volta è rimandata per un altro anno l‘emanazione del provvedimento per contrastare pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente e per per definire indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Le modifiche alla legge n.21/1992 , attuate dall’ art. 29 comma.1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ancora in standby sono:

art. 3, comma 3 obbligo x NCC di sede e rimessa nel territorio del comune che autorizza
art.5-bis – accesso di NCC nel territorio di altri comuni
art.8, comma 3 – obbligo x NCC di mantenere sede e rimessa nel territorio del comune che autorizza
art.11, commi 3 e 4 – modalità della sosta NCC su suolo pubblico e prenotazione del trasporto
art.11-bis – sanzioni accessorie

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LE NOVITÀ DEL DECRETO SCIA 2

Con la tanto attesa emanazione del D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 (cd. Decreto “SCIA 2”) è stato finalmente dato seguito al più volte dichiarato obiettivo di individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione, oltre che di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Questo infatti lo scopo che si prefigge il recente Decreto n. 222, emanato in attuazione dell’art. 5 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (cd. “Legge Madia”).

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LA TABELLA A DEL DECRETO SCIA 2


Secondo l’intento del legislatore delegato, nella Tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, in epigrafe Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, non v’è soltanto ricognizione dei titoli abilitativi e degli adempimenti necessari per l’avvio, la modifica, il trasferimento, il subingresso e la cessazione di una determinata attività, anche se, agli effetti pratici, è questa l’impostazione che prevale e scarsa resta la portata innovativa delle sue disposizioni.

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PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

 

SCIA 2 – LA PRIMA GUIDA – A CURA DI ELENA FIORE

SCARICA E STAMPA


La prima guida per comprendere i nuovi adempmenti conseguenti all’approvazione del decreto legislativo 25/11/2016, n. 222 (SCIA 2)

INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI

Con circolare del ministero dello sviluppo economico 5/12/2016, n. 381060 si forniscono chiarimenti interpretativi riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

PER APPROFONDIRE

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

Regolamento (UE) 25 novembre 2011, n. 1169/2011 – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.


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HOME RESTAURANT – VIA LIBERA DELLA CAMERA ALLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE IN ABITAZIONE PRIVATA

Via libera dell’Aula della Camera alla disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant).
Il testo, approvato a Montecitorio con 326 voti a favore, 23 contrari e 27 astenuti, passa ora al Senato.

In base alla nuova legge, l’attività di  home restaurant non potrà superare il limite di 500 coperti all’anno e il cuoco non potrà percepire per la sua attività di cucina in casa per terzi più di 5mila euro.

Le norme della legge non si applicheranno se il cuoco organizzerà meno di cinque eventi culinari nella struttura: in quel caso si tratterà solo di «social eating».

In base al testo approvato, un decreto del ministero della Salute dovrà determinare le «buone pratiche di lavorazione e di igiene determinate nonché le misure dirette» al contrasto dell’alcolismo.



di Saverio Linguanti e Daniela Paradisi


QUESITO IN EVIDENZA

PUBBLICO SPETTACOLO – COMMISSIONE DI VIGILANZA – CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA

 


QUESITO

Con la modifica all'art. 141 del secondo comma del reg. esec. TULPS introdotta dal D.lgs 222/2016, non dovrebbe essere necessario il parere preventivo della CVLPS per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, anche se ciò, come da Lei già evidenziato in una precedente risposta, è in contrasto con la voce 78 dell'allegato A del medesimo decreto. Come ci si deve comportare per le manifestazioni temporanee, es. feste di quartiere o altro, che dichiarano una capienza inferiore a 200 persone? Posto che comunque dovranno essere presentate tutte le certificazioni di corretto montaggio delle strutture e dichiarazioni di conformità degli impianti, è sufficiente una sola relazione del tecnico che sostituisce sia il parere sul progetto, sia il sopralluogo della CVLPS? Devono essere acquisite due relazioni, una preventiva e una sostitutiva del sopralluogo? Oppure si continua a chiedere il parere preventivo della Commissione di Vigilanza, mentre il sopralluogo viene sostituito dalla dichiarazione del tecnico?

RISPOSTA

Si premette che su questa argomento non vi è chiarezza; il d.lgs 222/2016 ha infatti modificato l’art.141 del reg. del TULPS prevedendo per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, che le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo; facendo quindi decadere l’obbligo, in questo caso, di sottoporre la certificazione del tecnico al parere della CVLPS. Inoltre il d.lgs. 222/2016 nulla ha innovato negli artt. 68 e 69 del TULPS che ancora prevedono la possibilità di attivare questi spettacoli con SCIA, se terminano entro le ore 24 del giorno di inizio. Nella tabella A del d.lgs. 222/2016 però, alle voci 78 e 79, non vi alcun riferimento alla possibilità di attivare con SCIA attività di spettacolo con capienza non superiore alle 200 persone, ma si fa sempre riferimento al regime amministrativo dell’autorizzazione e con l’obbligo di presentare alla CVLPS la relazione del tecnico. Vero è che nella tabella si fa sempre riferimento a spettacoli con impianto soggetti a certificazione di sicurezza; e questo, fino ad una interpretazione diversa del Ministero, sembra il discrimine da utilizzare. A ns parere, per i locali con capienza non superiore a 200 persone, senza che vi siano strutture soggette a certificazione di sicurezza, non dovrebbe essere più necessaria la verifica da parte della commissione di vigilanza, essendo stato modificato l'articolo 141 del reg. d’es. del TULPS, e quindi, in tali ipotesi, la certificazione del tecnico abilitato sarà essa stessa certificazione di agibilità e lo spettacolo potrà avviarsi con SCIA.


LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

>> Artt. 68, 69 141, RD 18/6/1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

>> Tabella A, DLGS n. 222/2016


PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA



Disciplina, adempimenti e controlli


di Elena Fiore

corsi e convegni

Come cambia il procedimento amministrativo nel settore delle attività economiche dopo il Decreto SCIA 2

Montecchio Emilia (RE) 16 febbraio 2017

Come cambia il procedimento amministrativo dopo i Decreti attuativi Madia

Cagliari 23 marzo 2017

Come cambia il procedimento amministrativo nel settore delle attività economiche dopo il Decreto SCIA 2 (D.Lgs. n. 222/2016)

Torino 31 gennaio 2017

Varazze (SV) 7 febbraio 2017

Dossobuono di Villafranca (VR) 15 febbraio 2017 - nuova data!

Borgo Virgilio (MN) 28 febbraio 2017

La normativa in materia di trasparenza: quali obblighi per le Amministrazioni dopo il FOIA?

Bologna 31 gennaio 2017

Torino 9 febbraio 2017

Verona 16 febbraio 2017

Cagliari 23 febbraio 2017



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LA REDAZIONE CONSIGLIA


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