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Newsletter n. 1 del 18 gennaio 2017
 
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Approvati i decreti attuativi della legge sulle unioni civili

Il Consiglio dei ministri del 14 gennaio ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi di attuazione della legge sulle unioni civili.

Nello specifico i tre provvedimenti prevedono:

1. disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;

2. disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la stessa legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti già in vigore;

3. disposizioni di coordinamento in materia penale.

 

Il Ministro della giustizia Orlando commenta con piena soddisfazione il sì definitivo del Consiglio dei ministri di oggi ai tre decreti attuativi della legge sulle unioni civili.

“Oggi si è concluso definitivamente il percorso di attuazione della legge sulle unioni civili. Era un impegno che avevo assunto e che abbiamo portato a termine, dando così piena attuazione ad una legge che rappresenta una svolta di civiltà per l’Italia”. Commenta così, il guardasigilli Andrea Orlando, il via libera definitivo del Consiglio dei ministri ai tre decreti attuativi della legge 20 maggio 2016, n. 76 che disciplina le unioni civili.

Questo passaggio, completa il percorso legislativo della riforma adeguando “le norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e quelle di coordinamento in materia penale”, ha concluso il ministro della giustizia.

I decreti legislativi attuativi della legge delega sulle unioni civili

di B. Gori

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 gennaio 2017, ha approvato i tre decreti legislativi attuativi della legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla Unioni civili (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016), quale atto conclusivo di un complesso percorso normativo.

L’art. 1 della legge, che istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto, al comma 28 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

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Gli adempimenti dell'ufficiale di stato
civile e anagrafe

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ENTI.IT - LE CIRCOLARI OPERATIVE PER GLI ENTI LOCALI

Direttamente in posta elettronica due circolari a settimana con tutti gli aggiornamenti e le novità per i servizi demografici fino al 31/1/2017.
cittadinanza

Istanza per la concessione della cittadinanza italiana - Obbligo di pronunciarsi entro 730 giorni

La legge 5 febbraio 1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno”.

Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.

Tale termine, peraltro, è stato confermato dall’allegato al D.P.C.M. 21 marzo 2013 n. 58, contenente la Tabella dei procedimenti con termine superiore a 90 gg. e fino a 180 gg. ed oltre.

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno ha obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

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Annuario statistico italiano 2016

L’ISTAT ha pubblicato il consueto annuario statistico italiano offrendo un patrimonio di dati statistici solido e strutturato e molte chiavi di lettura sui principali temi ambientali, sociali ed economici che interessano il Paese.

L’Annuario statistico italiano offre di anno in anno un articolato ritratto dell’Italia e della sua evoluzione, favorendo una lettura integrata dei fenomeni in atto.

L’edizione 2016 è organizzata in 24 capitoli all’interno dei quali i dati, generalmente riferiti al 2015, sono presentati nel dettaglio regionale e accompagnati da un confronto sintetico con i quattro anni precedenti.


Annuario statistico italiano 2016

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LA REDAZIONE CONSIGLIA

di Alessandro Francioni – Catia Cecchini – William Damiani – Barbara Gori

1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
2. L'organizzazione di un Ufficio Anagrafe Comunale
3. I Presupposti oggettivi e soggettivi per l'archiviazione dei dati anagrafici
4. Iscrizioni e mutazioni nell'anagrafe
5. I procedimenti di cancellazione anagrafica
6. La popolazione temporanea
7. La gestione anagrafica degli stranieri e dei comunitari
8. L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
9. L'accesso al dato anagrafico: certificazione, visure, elenchi e consultazioni telematiche
10. Adempimenti topografici ed ecografici
11. I censimenti e le statistiche demografiche

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documenti amministrativi

Accesso civico: parere della conferenza delle regioni e delle Province autonome

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, valutato lo schema di Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013, esprime parere favorevole con l’eccezione della Regione Veneto, condizionato all’accoglimento delle osservazioni di seguito proposte, richiedendo l’immediata costituzione del Tavolo di confronto, al fine di poter al meglio declinare le modalità operative all’organizzazione e alle funzioni delle amministrazioni regionali.

 Osservazioni su linee guida


L’accesso civico: una nuova sfida per le PA, le indicazioni dell’ANAC

di A. Bianco

Dallo scorso 23 dicembre l’accesso civico generalizzato è diventato operativo, per cui i cittadini e le associazioni possono chiedere informazioni, dati e documenti senza che abbiano l’obbligo di fornire una motivazione e potendo svolgere compiti di controllo: per rendere l’idea della importanza della novità si può dire ciò che in precedenza era consentito in materia di accesso solamente ai consiglieri è diventato da qualche giorno possibile a chiunque.

Siamo in presenza di una tappa di grande rilievo nella storia delle pubbliche amministrazioni: per molti aspetti di rilevanza non minore del riconoscimento del diritto di accesso operato dalla legge n. 241/1990. Le amministrazioni pubbliche diventeranno sempre più trasparenti e ciò dovrebbe consentire sia il miglioramento dei rapporti con i cittadini, sia un aumento della efficienza. Questa può essere inoltre una importante misura di prevenzione rispetto ai fenomeni della corruzione e della cattiva gestione.

Ma la nostra pubblica amministrazione è pronta o corriamo il rischio che l’applicazione dell’accesso civico generalizzato diventi un ulteriore mero adempimento che ne appesantisce l’attività? Ed i cittadini sapranno fare un uso corretto delle nuove possibilità loro offerte o questo strumento si tradurrà in concreto in una nuova forma attraverso cui cercare di condizionare l’attività delle PA? Dobbiamo essere pienamente consapevoli che questa è una delle sfide di maggiore rilievo che amministratori, segretari, dirigenti e dipendenti pubblici, a partire dai comuni in quanto livello istituzionale più vicino ai cittadini, si trovano oggi dinanzi.

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Formazione Maggioli

Trasparenza e FOIA dopo il Decreto Legislativo n. 97/2016 

Docente: Ernesto Belisario


 

Acceso ai documenti - Diniego espresso o tacito – Riti alternativi al ricorso giurisdizionale – individuazione – decisione dell’organo amministrativo – mancata conferma del diniego nel termine di 30 giorni – annullamento in autotutela dell’assenso – va escluso.

In caso di diniego di accesso, espresso o tacito, la normativa prevede (in alternativa al ricorso giurisdizionale) la possibilità di richiedere ad un organo amministrativo, difensore civico o Commissione per l’accesso, che sia riesaminata la determinazione negativa. La decisione, favorevole al richiedente, assunta dall’organo amministrativo competente in materia, impone all’Amministrazione, se intende confermare il diniego, di adottare un provvedimento espresso in tal senso entro 30 giorni; in caso contrario l’accesso è consentito. Il decorso del termine, senza che l’Amministrazione intervenga, cristallizza la situazione in senso definitivamente favorevole al richiedente, senza lasciare più spazio ad ulteriori interventi dell’Amministrazione stessa, il cui potere è in questo caso consumato. La mancata conferma del diniego da parte dell’Amministrazione si traduce in una rinuncia della stessa ad opporsi all’accesso. Proprio perché in tal modo si consolida definitivamente il giudizio espresso dal difensore civico o dalla Commissione, non appare neppure ipotizzabile che, prodottosi l’effetto legale in questione, su di esso l’Amministrazione possa ancora intervenire in via di autotutela.

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Atto pubblico straniero - Autenticazione da parte dell'autorità preposta

Oltre all’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci), per le procure rilasciate all’estero si rende necessaria, oltre alla traduzione in lingua italiana, la legalizzazione del documento da parte dei competenti uffici consolari italiani ovvero, qualora si tratti di Paese che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 1253 del 1966, quanto meno la formalità della c.d. apostille.

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FOIA - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico

L’Anac ha pubblicato le linee guida per regolare esclusione e limiti all’accesso civico generalizzato.
Le linee guida recano indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui allarticolo 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013

In concreto, le Linee Guida regoleranno gli ambiti in cui i cittadini avranno il diritto di conoscere atti e documenti detenuti dalla Pa, anche senza un interesse diretto. Spetterà poi alle amministrazioni e agli altri soggetti individuati dalla legge valutare, caso per caso, eventuali eccezioni.

L’Autorità nazionale anticorruzione, sempre in collaborazione con il Garante per la privacy, provvederà in ogni caso a monitorare l’applicazione della legge ed entro un anno aggiornerà le Linee Guida, in modo da precisare ulteriormente esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato.


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Commento sistematico al D.Lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.  97

Il regime Foia: l’accesso generalizzato e i suoi  limiti
La pubblicità sostitutiva mediante banche dati centralizzate La trasparenza sull’uso delle risorse
L’accesso ai dati statistici elementari

Con indicazioni operative su utilizzo, accessibilità e design dei siti web delle   P.A.


stato civile

Disposizioni in materia di cognome dei figli - Nota breve del Servizio Studi del Senato

Il Servizio studi del Senato ha diffuso  una nota sulle disposizioni in materia di cognome dei figli.

Nella nota si analizzano i sette disegni di legge  che intervengono sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l’attribuzione anche del cognome materno.

FORMAZIONE

Come cambia il procedimento amministrativo nel settore delle attività economiche dopo il Decreto SCIA 2

Montecchio Emilia (RE) 16 febbraio 2017



Come cambia il procedimento amministrativo 
dopo i Decreti attuativi Madia

Cagliari 23 marzo 2017


Come cambia il procedimento amministrativo 
nel settore delle attività economiche dopo il Decreto SCIA 2 (D.Lgs. n. 222/2016)


Torino 31 gennaio 2017

Varazze (SV) 7 febbraio 2017

Dossobuono di Villafranca (VR) 15 febbraio 2017 - nuova data!

Borgo Virgilio (MN) 28 febbraio 2017


La normativa in materia di trasparenza:  quali obblighi per le Amministrazioni dopo il FOIA?

Bologna 31 gennaio 2017

Torino 9 febbraio 2017

Verona 16 febbraio 2017

Cagliari 23 febbraio 2017



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