Accesso civico: parere della conferenza delle regioni e delle Province autonome
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, valutato lo schema di Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013, esprime parere favorevole con l’eccezione della Regione Veneto, condizionato all’accoglimento delle osservazioni di seguito proposte, richiedendo l’immediata costituzione del Tavolo di confronto, al fine di poter al meglio declinare le modalità operative all’organizzazione e alle funzioni delle amministrazioni regionali.
Osservazioni su linee guida
L’accesso civico: una nuova sfida per le PA, le indicazioni dell’ANAC
di A. Bianco
Dallo scorso 23 dicembre l’accesso civico generalizzato è diventato operativo, per cui i cittadini e le associazioni possono chiedere informazioni, dati e documenti senza che abbiano l’obbligo di fornire una motivazione e potendo svolgere compiti di controllo: per rendere l’idea della importanza della novità si può dire ciò che in precedenza era consentito in materia di accesso solamente ai consiglieri è diventato da qualche giorno possibile a chiunque.
Siamo in presenza di una tappa di grande rilievo nella storia delle pubbliche amministrazioni: per molti aspetti di rilevanza non minore del riconoscimento del diritto di accesso operato dalla legge n. 241/1990. Le amministrazioni pubbliche diventeranno sempre più trasparenti e ciò dovrebbe consentire sia il miglioramento dei rapporti con i cittadini, sia un aumento della efficienza. Questa può essere inoltre una importante misura di prevenzione rispetto ai fenomeni della corruzione e della cattiva gestione.
Ma la nostra pubblica amministrazione è pronta o corriamo il rischio che l’applicazione dell’accesso civico generalizzato diventi un ulteriore mero adempimento che ne appesantisce l’attività? Ed i cittadini sapranno fare un uso corretto delle nuove possibilità loro offerte o questo strumento si tradurrà in concreto in una nuova forma attraverso cui cercare di condizionare l’attività delle PA? Dobbiamo essere pienamente consapevoli che questa è una delle sfide di maggiore rilievo che amministratori, segretari, dirigenti e dipendenti pubblici, a partire dai comuni in quanto livello istituzionale più vicino ai cittadini, si trovano oggi dinanzi.
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Formazione Maggioli
Trasparenza e FOIA dopo il Decreto Legislativo n. 97/2016
Docente: Ernesto Belisario
Acceso ai documenti - Diniego espresso o tacito – Riti alternativi al ricorso giurisdizionale – individuazione – decisione dell’organo amministrativo – mancata conferma del diniego nel termine di 30 giorni – annullamento in autotutela dell’assenso – va escluso.
In caso di diniego di accesso, espresso o tacito, la normativa prevede (in alternativa al ricorso giurisdizionale) la possibilità di richiedere ad un organo amministrativo, difensore civico o Commissione per l’accesso, che sia riesaminata la determinazione negativa. La decisione, favorevole al richiedente, assunta dall’organo amministrativo competente in materia, impone all’Amministrazione, se intende confermare il diniego, di adottare un provvedimento espresso in tal senso entro 30 giorni; in caso contrario l’accesso è consentito. Il decorso del termine, senza che l’Amministrazione intervenga, cristallizza la situazione in senso definitivamente favorevole al richiedente, senza lasciare più spazio ad ulteriori interventi dell’Amministrazione stessa, il cui potere è in questo caso consumato. La mancata conferma del diniego da parte dell’Amministrazione si traduce in una rinuncia della stessa ad opporsi all’accesso. Proprio perché in tal modo si consolida definitivamente il giudizio espresso dal difensore civico o dalla Commissione, non appare neppure ipotizzabile che, prodottosi l’effetto legale in questione, su di esso l’Amministrazione possa ancora intervenire in via di autotutela.
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Atto pubblico straniero - Autenticazione da parte dell'autorità prepostaOltre all’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci), per le procure rilasciate all’estero si rende necessaria, oltre alla traduzione in lingua italiana, la legalizzazione del documento da parte dei competenti uffici consolari italiani ovvero, qualora si tratti di Paese che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 1253 del 1966, quanto meno la formalità della c.d. apostille.
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FOIA - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico
L’Anac ha pubblicato le linee guida per regolare esclusione e limiti all’accesso civico generalizzato.
Le linee guida recano indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013
In concreto, le Linee Guida regoleranno gli ambiti in cui i cittadini avranno il diritto di conoscere atti e documenti detenuti dalla Pa, anche senza un interesse diretto. Spetterà poi alle amministrazioni e agli altri soggetti individuati dalla legge valutare, caso per caso, eventuali eccezioni.
L’Autorità nazionale anticorruzione, sempre in collaborazione con il Garante per la privacy, provvederà in ogni caso a monitorare l’applicazione della legge ed entro un anno aggiornerà le Linee Guida, in modo da precisare ulteriormente esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato.
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