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Newsletter n. 23 di Venerdì 23 dicembre 2016
news

POSTEGGI IN SCADENZA SU AREE PUBBLICHE: L’AUTORITY NON È D’ACCORDO SUI CRITERI – TUTTO DA RIFARE?

In merito all’assegnazione di punteggi relativi all’anzianità di impresa e all’anzianità di posteggio l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato  dichiara, con proprio parere del 15/12/2016: “Il favor per il concessionario uscente che verrebbe così significativamente a determinarsi potrebbe di fatto dissimulare, nella sostanza, una forma di rinnovo automatico della concessione, ponendosi in contrasto con l’art. 12 della Direttiva Servizi, in base al quale, l’assegnazione di un titolo autorizzatorio (che già deve avere una durata limitata) “non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente”.” (..)

L’Autorità auspica, quindi, che i documenti di riferimento nel settore siano modificati recependo le indicazioni sopra esposte e che, in ogni caso le amministrazioni locali esercitino la propria potestà sull’individuazione della durata delle concessioni e dei criteri di selezione in maniera coerente con i principi sopra richiamati e con le disposizioni della Direttiva Servizi”.

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APPLICABILITA' CODICE ANTIMAFIA

La risoluzione reca ulteriori chiarimenti in merito a quanto disposto dall’articolo 83 del decreto legislativo n. 159 del 2011 recante il Codice Antimafia, sulla base di quanto precisato in una apposita nota dal Ministero dell’Interno. Questa risoluzione  è integrativa della precedente nota ministeriale del 7 settembre 2016.

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LE NUOVE RISOLUZIONI DEL MISE


La risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016, stante anche il contenuto delle precedenti note della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, n. 174884 del 29-9-2015 e n. 75893 dell’8-5-2013, reca ulteriori chiarimenti in merito alla norma di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che istituisce il c.d. consumo sul posto dei prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

La risoluzione n. 343306 del 2 novembre 2016 avente ad oggetto “D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Corretta individuazione dei prodotti provenienti dall’azienda dell’imprenditore agricolo rispetto a quelli acquistati presso terzi.” La medesima reca chiarimenti se, “al fine di agevolare i controlli da parte degli Organi di vigilanza circa la prevalenza della vendita dei prodotti propri dell’imprenditore agricolo rispetto a quelli acquistati presso terzi, oltre che allo scopo di impedire che il consumatore sia indotto in errore circa la diretta riconducibilità dei prodotti posti in vendita all’attività di produzione diretta da parte dell’imprenditore agricolo, (…) i prodotti che questi acquisti presso terzi non debbano quanto meno essere collocati in aree o su scaffali separati dai prodotti del proprio fondo, ovvero identificati mediante cartelli o altri mezzi atti ad individuarne la diversa provenienza”.

La risoluzione n. 338662 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto “D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche – Requisiti morali”. La medesima risponde al quesito se risulti ostativo il reato di cui al punto 3) dell’allegato certificato del casellario giudiziale, ossia l’importazione, la detenzione e il trasporto di sostanze stupefacenti in concorso, per il quale il soggetto richiedente è stato condannato a reclusione per 4 anni e 3 mesi e ad una multa di € 20.000,00, con sentenza irrevocabile del 12-3-2013 e con pena accessoria di interdizione perpetua dai pubblici uffici per 5 anni.

La risoluzione n. 331084 del 20 ottobre 2016 risponde al quesito di un comune che chiede se sia possibile esercitare l’attività di vendita al dettaglio del settore alimentare (vendita di frutta e verdura) su area esterna, scoperta, privata adiacente al locale, non soggetta al pubblico passaggio e, se eventualmente se ne ravvisi la possibilità, se sia necessaria la presentazione della SCIA per ampliamento della superficie di vendita.

Risoluzione n. 331051 del 20 ottobre 2016 – Attività di commercio elettronico di auto nuove ed usate
La risoluzione n. 331051 del 20 ottobre 2016, in materia di commercio elettronico di auto nuove e usate, riporta una serie di precisazioni fornite dal Ministero dell’Interno in relazione a tale specifica attività.

La risoluzione n. 294246 del 21 settembre 2016 risponde al quesito di un comune in merito all’applicabilità della disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio, intervenuta con la modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell’articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con riferimento, nello specifico, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La risoluzione n. 293796 del 20 settembre 2016 reca ulteriori chiarimenti relativamente all’attività di massaggi svolta nei Tuina.

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Le novità marginali (?) del D.Lgs. 126/2016

Siamo giunti a concludere la disamina sul D.Lgs. 126/2016, noto anche come decreto nuova SCIA o SCIA 1, quasi in contemporanea alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26- 11-2016 (Suppl. Ordinario n. 52 ) della sua propaggine più avanzata, il c.d. “decreto SCIA 2”, ossia il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, in epigrafe Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, comunque poco prima della sua entrata in vigore in data 11 dicembre.

Continua a leggere l’articolo


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PANORAMICA SUL DECRETO SCIA 2


I decreti c.d. (impropriamente) Scia 1 e Scia 2 danno attuazione alla delega di cui all’art. 5 della legge 7 agosto, n. 124, di massima, secondo la seguente corrispondenza:
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SCIA 2 – LA PRIMA GUIDA – A CURA DI ELENA FIORE

SCARICA E STAMPA


La prima guida per comprendere i nuovi adempmenti conseguenti all’approvazione del decreto legislativo 25/11/2016, n. 222 (SCIA 2)

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LE ATTIVITÀ DI “COMPRO ORO”

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale lo schema del decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell’attività di compro oro, in attuazione della delega prevista dall’articolo 15, comma 2, lett. l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), per l’adozione di una
disciplina organica di settore di questa particolare attività.
La pubblicazione dello schema del decreto ha lo scopo di avviare una pubblica consultazione dal 9 al 23 dicembre 2016.
I commenti possono essere inviati per e-mail – dt.antiriciclaggio@tesoro.it, – indicando nell’oggetto l’argomento posto in consultazione, entro il 23 dicembre 2016

 
PER APPROFONDIRE

>> Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze

>> Schema di decreto legislativo “Disciplina organica del settore dei compro oro in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170″

>> DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


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DITTA INDIVIDUALE ARTIGIANALE. POSSIBILITÀ DI APERTURA DI SECONDA SEDE

Il Ministero dello sviluppo economico, con risoluzione n. 282196 del 7 settembre 2016, risponde al quesito sulla ammissibilità per una ditta individuale artigianale, che esercita l’attività in un Comune, di aprire un’altra sede operativa nel territorio di un Comune vicino.
Risoluzione n. 282196 del 7 settembre 2016
Legge 8 agosto 1985, n. 443. Ditta individuale artigianale. Possibilità di apertura di seconda sede
Codesto Comune richiama il caso di una ditta individuale artigianale, con due dipendenti, che  esercita l’attività di kebab in un Comune vicino,  e che vorrebbe aprire un’altra sede operativa nel  territorio di codesto Comune. Nella nota di codesto Comune si evidenzia che l’albo artigiani presso  la Camera di commercio di (…) rifiuta l’inserimento della seconda sede, sostenendo che una ditta individuale non può avere più sedi operative e che a tal fine sia invece necessaria la modifica  della ragione giuridica da ditta individuale a società.  Codesto Comune , richiedendo un parere alla scrivente Direzione,  manifesta al riguardo un  orientamento diverso sostenendo che :
• non vi è alcuna norma che vieti ad una ditta artigiana di avere più sedi operative. L’art. 3  della legge 148/2011 inoltre prevede che: “l’iniziativa e l’attività economica privata sono  libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge ”;
• il diverso trattamento riservato ad una ditta individuale rispetto ad una società determina una  discriminazione fondata sulla ragione sociale dell’impresa che pone delle pesanti limitazioni  alla concorrenza e all’accesso al mercato, contraddicendo i principi del D.Lgs 59/2010.
Con riferimento a quanto sopra, la scrivente, in  ordine alla possibilità per un’impresa  individuale, con collaboratori, di aprire una seconda sede operativa in un Comune diverso rispetto a  quello ove già esercita la sua attività, svolge le seguenti considerazioni.
L’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 definisce come imprenditore artigiano “colui che  esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone  la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e  svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
Dalla definizione emerge che per la qualifica artigiana rilevi, ai fini in discorso, il principio  della prevalenza del lavoro dell’imprenditore artigiano rispetto al processo produttivo. Tale processo infatti  è da intendersi come l’insieme unitario delle fasi organizzate, dirette e gestite  dall’imprenditore artigiano in funzione del conseguimento dello scopo produttivo (nel caso di  specie, la preparazione di alimenti). Pertanto, in quanto è la professionalità dell’imprenditore artigiano a  caratterizzare il processo  produttivo e dirigere il lavoro dei collaboratori, e purché sussistano i requisiti di legge per lo  svolgimento dell’attività di preparazione di alimenti  per la sede prescelta,  ad avviso della scrivente,  nulla osta a che le finalità produttive dell’imprenditore artigiano individuale siano conseguite anche  per il tramite di un’altra unità locale dell’impresa, nel rispetto delle procedure all’uopo previste per  le nuove aperture.
In presenza delle due sopra citate condizioni , porre un ostacolo  all’apertura di una unità  locale di un’impresa artigiana individuale che non  sia espressamente codificato dalla legge, potrebbe integrare una illegittima restrizione del principio di libertà di iniziativa economica sancito  dall’art. 41 della Costituzione, e da ultimo ripreso all’art. 3, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n.  138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

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REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE DA GIOCO

Il TAR Veneto,  accoglie il ricorso, ritenendo sproporzionata ed ingiustificata la drastica riduzione dell’orario di apertura delle sale giochi compiuta con il Regolamento de quo: orario ridotto a 6 ore giornaliere, con un abbattimento superiore al 50%. Risulta invece legittima, a differenza di quanto affermato nel ricorso, la scelta del Comune di regolare in modo generale gli orari di apertura delle sale giochi mediante lo strumento regolamentare ai sensi dell’art. 20 L.R. n.6/2015, in quanto non sussiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione comunale di disciplinare singulatim l’orario di ogni singola sala gioco, considerando altresì che, anche con lo strumento dell’Ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.Lgs n.267/2000, il Sindaco regola in via generale ed uniforme gli orari di apertura delle varie categorie di esercizi commerciali, non dovendo affatto procedere alla valutazione e regolazione degli orari caso per caso.

Continua a leggere la sentenza


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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PREFETTIZIO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

È stato pubblicato sulla G.U. del 14/12/2016, n. 291, il DECRETO del ministero delll’interno 24 novembre 2016 recante “Modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita’ per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13, dell’articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94.”

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HOME RESTAURANT – QUESITO


Il Ministero dell’Interno con parere 24/10/2016 si occupa di chiarire l’attività di home restaurant.


di Saverio Linguanti e Daniela Paradisi


QUESITO IN EVIDENZA

SPETTACOLO VIAGGIANTE - CESSIONE ATTRAZIONE


QUESITO

Nell'Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione della direttiva Bolkestein, tra i criteri di priorità da applicare vi è l'anzianità di impresa che è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese. Si chiede se un'impresa che al momento della presentazione della relativa istanza risulta aver sospeso l'attività nel posteggio in concessione ed anche al Registro Imprese risulta: "Impresa con attività sospesa", è possibile assegnare il punteggio riferito a tale requisito.

RISPOSTA

Il titolare dell'autorizzazione per commercio su aree pubbliche e quindi della concessione di posteggio se esercita direttamente, deve essere iscritto come azienda attiva nel registro delle imprese, in caso contrario dovrà immediatamente essere data notizia di detta attività al Registro delle Imprese, all'INPS e all'Agenzia delle Entrate. La sospensione dell'iscrizione, ovvero la sospensione di esercizio dell'attività, dovrà in primo luogo essere valutata in relazione alla possibile revoca dell'autorizzazione per inattività.

Ciò posto, ai fini della valutazione dell'anzianità per il punteggio da assegnare in sede di bando, si dovranno prendere in esame solamente i periodi di impresa attiva regolarmente iscritta al registro.

Il “ Documento unitario delle regioni e province autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata del 5.7.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche” del 24 gennaio 2013 precisa infatti, in riferimento al criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, che l’anzianità dell’esercizio dell’impresa è “ comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa”.

Si consiglia però di leggere anche la news pubblicata sul sito in data 20 dicembre 2016 con il titolo “Posteggi in scadenza su aree pubbliche: l’Autority non è d’accordo sui criteri – Tutto da rifare?”


LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

>>DLGS 26/3/2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

>>Documento unitario 24/1/2013 - Documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche

>> Intesa Conferenza Unificata 5/7/2012 - Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno


PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA



Disciplina, adempimenti e controlli


di Elena Fiore

corsi e convegni


Come cambia il procedimento amministrativo 
dopo i Decreti attuativi Madia

Roma 15 febbraio 2017

Cagliari 23 marzo 2017


Come cambia il procedimento amministrativo 
nel settore delle attività economiche dopo il Decreto SCIA 2 (D.Lgs. n. 222/2016)

Torino 31 gennaio 2017

Varazze (SV) 7 febbraio 2017

Dossobuono di Villafranca (VR) 14 febbraio 2017

Borgo Virgilio (MN) 28 febbraio 2017


La normativa in materia di trasparenza: quali obblighi per le Amministrazioni dopo il FOIA?

Bologna 31 gennaio 2017

Torino 9 febbraio 2017

Verona 16 febbraio 2017

Cagliari 23 febbraio 2017


Per informazioni:

MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA
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LA REDAZIONE CONSIGLIA


Manuale pratico per le attività di vigilanza, pubblica sicurezza e polizia amministrativa


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