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Newsletter n. 21 di Venerdì 25 novembre 2016
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… #NON SOLO SCIA NEI DECRETI  MADIA

Inconsapevolezza, superficialità, prudenza, furbizia… cosa induce il legislatore a parlare di SCIA nel disciplinare anche tutto il resto (ammesso che vi sia tanto di più)?

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APERTURA DI GRANDE STRUTTUTRA DI VENDITA

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4472/2016 ha ritenuto che il Comune, erroneamente, ha sostenuto che l’assenza di un apporto istruttorio spettante ad una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento conseguente all’istanza (di un privato) impedisse la formazione del titolo commerciale per silentium, quando invece il modello del silenzio-assenso è richiamato proprio per ovviare a una tale assenza quando non sia imputabile al privato.

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ORDINE DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CUCINA NELL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – CANNA FUMARIA

Il TAR Lazio con sentenza n. 10337/2016 ha deciso che non può considerarsi sufficiente la produzione in giudizio di una consulenza tecnica di parte (asseverazione di conformità) circa l’idoneità dell’impianto alternativo a sostituire le vie di fumo tradizionali, dovendosi esigere che l’accertamento sia condotto nel procedimento amministrativo con le competenti autorità e concluso prima dell’avvio dell’attività imprenditoriale.

Pertanto, il potere di controllo esercitato dall’ Amministrazione trova titolo nello svolgimento di una attività economica (somministrazione alimenti: cottura cibi) in assenza di requisiti oggettivi, ovvero di canna fumaria, ed in carenza di autorizzazione all’uso di impianto alternativo che asseveri l’idoneità dell’impianto medesimo sotto il profilo della sua “equipollenza” alla via di fumo tradizionale.

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AGCM - REGIONE SICILIA - NUOVE DIRETTIVE IN MATERIA DI IMPIANTI DI DEPOSITO DI OLI MINERALI E DI CARBURANTI

L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha espresso un parere in merito al contenuto dell’art. 13, comma 4, del Decreto 29 giugno 2016 dell’Assessore per le Attività Produttive della Regione Sicilia in materia di carburanti, recante “Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”.

In particolare il decreto contempla il divieto di operare impianti di distribuzione di carburanti completamente automatizzati “nelle fasce orarie diurne di apertura obbligatoria dell’impianto” e, pertanto, introduce una palese restrizione rispetto alla normativa nazionale.

L’Autorità ha evidenziato la necessità di abrogare tutte quelle disposizioni che impongano vincoli ingiustificati allo svolgimento in libera concorrenza delle attività di distribuzione di carburanti.

La Regione Sicilia dovrà comunicare entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta.

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AGCM - REQUISITI OBBLIGATORI PER AVVIARE L'ATTIVITA' DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato alcune  osservazioni in merito all’art. 66 ter “Requisiti obbligatori per avviare attività da parte di cittadini stranieri” del Regolamento di polizia urbana del Comune di Mondovì che  prevede, quale requisito per gli stranieri che intendono avviare le attività di somministrazione di alimenti e bevande, la conoscenza della lingua italiana comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in Italia o un’altra certificazione rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero o dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CTP) oppure, in caso di autocertificazione della conoscenza dell’italiano,
il superamento di una specifica prova da sostenere presso il Comune di Mondovì.

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RIORDINO DELLE FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Il Servizio Studi della Camera e Senato ha diffuso un dossier esplicativo sul nuovo schema di riforma delle Camere di Commercio.


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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIE  STRUTTURE DI VENDITA

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4435/2016 ha deciso che in tema di tutela della concorrenza, legittimamente è stato proposto ricorso per evitare indebiti sviamenti di clientela, al fine di preservare un interesse personale, qualificato e meritevole di tutela nei casi in cui l’amministrazione autorizzi l’ingresso di un nuovo operatore economico nello stesso mercato alterando l’assetto concorrenziale esistente.

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LA SCURE DELLA CONSULTA SUL CODICE DEL COMMERCIO DELLA PUGLIA

Nel tormentato contenzioso fra Stato e Regioni in materia di riparto di competenze della potestà legislativa su tutela della concorrenza e commercio e a meno di un mese dal referendum costituzionale proprio sulla modifica del Titolo V^ della Costituzione, la Corte Costituzionale boccia un’altra legge regionale.

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VENDITA DI PRODOTTI OFFICINALI SENZA AUTORIZZAZIONE

Un medicinale per uso umano, che in base alla normativa nazionale, non necessiti di un’autorizzazione all’immissione in commercio per via del fatto che esso viene prescritto di frequente da medici o dentisti e che viene prodotto all’interno di una farmacia nell’ambito della normale attività della stessa in una quantità giornaliera non superiore a 100 confezioni pronte per la fornitura, non può essere considerato quale medicinale preparato industrialmente.
È quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in una recente sentenza del 26 ottobre 2016.


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VENDITA DI PRODOTTI PIROTECNICI

Riportiamo la circolare della Prefettura di Avellino dell’8/11/2016 “Decreto del Ministro dell’Interno 16 agosto 2016 recante modificazioni agli articolil e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza”. – Prodotti pirotecnicirelativa alla vendita di prodotti pirotecnici.


>> Circolare Ministero dell’Interno 14/10/2016, n. 15805

>> DM 16/8/2016 – Modifiche al Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635



PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA


Manuale pratico per le attività di vigilanza, pubblica sicurezza e polizia amministrativa


LEGGE DI BILANCIO 2017 – DOSSIER DEL SENATO

Il Servizio  studi del Senato ha pubblicato il nuovo dossier “LEGGE DI BILANCIO 2017 con il quale offre una sintesi del contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio 2017.

Le disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee con l’obiettivo di dare conto in modo organico delle più significative misure che intervengono nei singoli settori.


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ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE IN ABITAZIONE PRIVATA

La X Commissione Attività produttive ha concluso l’esame del testo unificato delle proposte di legge C. 3258, C. 3337, C. 3725 e C. 3807 volto a disciplinare l’attività di ristorazione in abitazione privata.

Il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare A.C.3258, A.C. 3337, A.C. 3725 e A.C. 3807 consta di 7 articoli ed è volto ad introdurre nell’ordinamento giuridico italiano, che ne è privo, una disciplina specifica per l’attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant), al fine di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità.

L’attività di home restaurant è definita nel provvedimento come “l’attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all’interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all’interno delle strutture medesime” (art.2). Accanto alla definizione di home restaurant, sono inoltre recate le definizioni di “soggetto gestore”, “utente operatore cuoco” e “utente fruitore”.


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QUALIFICA ESTETISTA


Il Ministero dello sviluppo economico con parere del 22 novembre 2016, prot n.366160 risponde ad un quesito in merito alla possibilità, per una persona che per alcuni anni ha svolto un’attività lavorativa in qualità di  “collaboratrice familiare nell’impresa estetica di cui è titolare la madre”, di poter utilizzare tale attività  come requisito per poter accedere al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale necessaria all’esercizio dell’attività di estetista.


PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA


di Saverio Linguanti e Daniela Paradisi


QUESITO IN EVIDENZA

SPETTACOLO DI STRADA - ATTIVITA' LIBERA


QUESITO

Un'associazione intende chiamare, in occasione delle festività natalizie, un artista che effettuerà uno spettacolo con fuoco all'aria aperta. E' necessaria l'autorizzazione ai sensi art. 68/69 del TULPS? Se fosse un artista di strada?


RISPOSTA

Per fare l'artista di strada, essendo stato abolito l'obbligo di iscrizione al registro di cui all'art 121 del TULPS, approvato con RD n 773/1931, non è richiesto il possesso di alcun requisito. Queste attività di intrattenimento sono disciplinate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 che all’art. 4 prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. In particolare il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005 (G.U. 6/4/2005 n. 79) ha creato una nuova sezione, inserendo tra gi spettacoli viaggianti la seguente nuova attrazione: "Sezione VI Spettacolo di strada - Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150". L’inserimento di queste attività nel suddetto elenco fa assumere alle stesse lo “status” di spettacolo viaggiante e di conseguenza sembrerebbe generare per esse l’obbligo della licenza di polizia di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S., come indicato dall’art.5 della citata legge n. 337/1968, in relazione a tutte le attività dello spettacolo viaggiante inserite in detto elenco. Resta valida anche in questo ambito, si ritiene, la regola generale per cui è necessario preliminarmente valutare che si tratti di attività svolte in forma non meramente occasionale, ove l’artista attui una forma di spettacolo giuridicamente rilevante. Il Ministero dell’Interno però con parere n. 557/PAS.616.12007(1) del 6 febbraio 2008 opta per una diversa interpretazione. “La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell’ambito del territorio comunale”. Nel caso di specie indicato nel quesito occorre meglio definire cosa si intende per “artista che effettuerà uno spettacolo con fuoco all’aria aperta” poichè potrebbe doversi richiedere licenza di cui art.68 ed eventualmente anche agibilità art.80 del TULPS.


PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA



Disciplina, adempimenti e controlli


di Elena Fiore

corsi e convegni

Come cambia il procedimento amministrativo dopo i Decreti attuativi Madia

Cagliari 1 dicembre 2016


Dalla carta al digitale dopo il Decreto Legislativo n. 179/2016

Curtatone (MN) 12 dicembre 2016

FAD
Sanzioni Amministrative: le procedure di accertamento delle violazioni

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Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale

Bari 29 novembre 2016

Bolzano 13 dicembre 2016 - Nuova data!


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