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Newsletter n. 21 del 23 november 2016
 
in evidenza
Gli adempimenti dell'ufficiale di stato
civile e anagrafe

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ENTI.IT - LE CIRCOLARI OPERATIVE PER GLI ENTI LOCALI

Direttamente in posta elettronica due circolari a settimana con tutti gli aggiornamenti e le novità per i servizi demografici fino al 31/12/2016.
anagrafe

La Corte decide sul cognome del figlio

La Corte costituzionale ha accolto  la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

di Alessandro Francioni – Catia Cecchini – William Damiani – Barbara Gori

1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
2. L'organizzazione di un Ufficio Anagrafe Comunale
3. I Presupposti oggettivi e soggettivi per l'archiviazione dei dati anagrafici
4. Iscrizioni e mutazioni nell'anagrafe
5. I procedimenti di cancellazione anagrafica
6. La popolazione temporanea
7. La gestione anagrafica degli stranieri e dei comunitari
8. L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
9. L'accesso al dato anagrafico: certificazione, visure, elenchi e consultazioni telematiche
10. Adempimenti topografici ed ecografici
11. I censimenti e le statistiche demografiche

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documenti amministrativi

Nuovo diritto di accesso: rischio di ingolfamento burocratico

di Arturo Bianco

Sulle pubbliche amministrazioni, a cominciare da quelle locali, si stanno per “abbattere” gli effetti del FOIA.

L’applicazione delle misure contenute nel d.lgs. n. 97/2016 in materia di ampliamento del diritto di accesso rischia di determinare un pesante ingolfamento dei vincoli che gli enti devono rispettare, con un conseguente appesantimento delle procedure ed effetti non positivi sulla attività amministrativa.

Il tutto mentre la giurisprudenza amministrativa conferma l’ampiezza dei vincoli dettati dalla normativa sul diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990.

Continua a leggere l’articolo

Accesso ai documenti amministrativi - Richiesta di rilascio di certificato di stato di famiglia

In sede di accesso agli atti, l’amministrazione non è tenuta a compiere attività di ricerca e di elaborazione di documenti (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 68), sicché la richiesta di ottenere la produzione di un certificato di “stato di famiglia”, sebbene possa essere legittimamente formulata, non rientra nell’ambito del procedimento di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990.

Continua a leggere la sentenza


Acceso agli atti

ANAC – Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico

L’ANAC, mette in consultazione lo schema di “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013”.

Il documento viene posto in consultazione pur in presenza di alcune riserve che dovranno essere sciolte, anche alla luce delle risultanze della consultazione medesima, al fine di perfezionare l’intesa prevista dalla legge.
Secondo quanto previsto dall’art. 5-bis co. 6, sulle Linee guida dovrà essere sentita anche la Conferenza unificata Stato, Regioni  e Autonomie locali di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281.

L’istituto dell’accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone,  è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013.

La nuova tipologia di accesso, delineata nell’art. 5, co. 2 e ss. del d.lgs. 33/2013, si aggiunge all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all’accesso agli atti ex. l. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato art.1, co.1 del decreto definisce anche, con una modifica assai significativa, come strumento di  tutela dei diritti dei cittadini  e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Il  legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all’accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali,  secondo quanto previsto all’art. 5-bis, co.3;  i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che  la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all’art. 5-bis, co. 1 e 2 del d. lgs. 33/2013.
Al fine di consentire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, l’Autorità intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati ogni osservazione ed elemento utile per l’elaborazione del documento definitivo.

Eventuali contributi potranno essere inviati entro le ore 12.00 del 28 novembre 2016 mediante compilazione dell’apposito modello.

Documento di consultazione

Modulo per le osservazioni

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

 
Commento sistematico al D.Lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.  97

Il regime Foia: l’accesso generalizzato e i suoi  limiti
La pubblicità sostitutiva mediante banche dati centralizzate La trasparenza sull’uso delle risorse
L’accesso ai dati statistici elementari

Con indicazioni operative su utilizzo, accessibilità e design dei siti web delle   P.A.


elettorale

Referendum  costituzionale 4 dicembre 2016

Punti principali della riforma costituzionale

La Prefettura di Avellino ha diffuso un documento di sintesi della riforma Costituzionale.

Fac-simile della scheda del referendum costituzionale

Pubblichiamo il fac-simile della scheda del Referendum Costituzionale 4 Dicembre 2016 con il quesito referendario  “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”

Voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre scorso è stato pubblicato il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, il cui articolo 10 detta “Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016”.

Tale norma disciplina le modalità di esercizio del diritto di voto sia degli elettori che dimorano tuttora nei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sia degli elettori temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, già individuati nell’allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, o che verranno successivamente individuati con ordinanza del Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 205/2016.

Il Ministero dell’Interno si riserva di fornire a breve, con circolare, ulteriori indicazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 10 – DL 11 novembre 2016, n. 205
Allegato 1 – DL 17 ottobre 2016, n. 189


Adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio

Il Ministero dell’Interno, con circolare 15/11/2016, n. 53  richiama alcuni tra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.
A) Orari di votazione, provvista del materiale, quesito referendario, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

B) Ammissione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

D) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all’esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

E) Ammissione degli elettori alla votazione, operazioni di voto e adempimenti del seggio

F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap

G) Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

H) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti.

I) Operazioni di scrutinio, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede


Rilevazione del numero degli elettori al “blocco liste”

La Prefettura di Reggio Calabria, con circolare n. 83, indirizzata a tutti i comuni della Provincia allega il modello da compilare entro sabato 19 novembre (15° giorno antecedente quello della votazione) riguardante il numero degli elettori risultanti dal “blocco liste”.

Ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale

In vista della consultazione referendaria, la Prefettura di Firenze ha diramato la circolare 11/11/2006 in cui  si richiamano i  principali adempimenti finalizzati a consentire l’esercizio del diritto di voto di alcune categorie di elettori, non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì in un altro ufficio sezionale (normale o speciale o “volante”) nell’ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune.

  1. Componenti del seggio; rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum
  2. Ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio
  3. Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
  4. Naviganti(marittimi o aviatori)
  5. Degenti in ospedali e case di cura
  6. Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità
  7. Detenuti
  8. Ammessi al voto domiciliare

On-line le istruzioni per le operazioni di votazione

Pubblicate on line sul sito del ministero dell’Interno le istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione in occasione del referendum confermativo del 4 dicembre 2016.

Le istruzioni sono state predisposte, in forma semplificata, dal Servizio elettorale del ministero dell’Interno per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione.

Come stabilito dalla legge di stabilità 2014 “le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23″.
Le istruzioni contengono anche i suggerimenti per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali, che possono influire sulla regolarità delle operazioni.

Scarica le istruzioni


Gestione dei locali scolastici utilizzati per le operazioni elettorali

Il MIUR, con Circolare del 19/10/2016 invita i dirigenti scolastici o chi di competenza a prendere contatti e a stipulare intese con le Amministrazioni comunali per l’individuazione degli edifici scolastici da rendere disponibili dal pomeriggio di venerdì 3 dicembre 2016 al lunedì 5 dicembre 2016 per l’allestimento dei seggi e per lo svolgimento delle operazioni elettorali

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

 

MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE
di  Vincenzo Mercurio - Sereno Scolaro

- Disciplina dell’elettorato attivo 
- Tenuta e revisione delle liste
- Organi del servizio elettorale
- Incandidabilità e ineleggibilità
- Elezioni del Parlamento nazionale
- Elezioni europee
- Elezioni regionali e comunali
 
stato  civile

Matrimoni, separazioni e divorzi -  Statistiche ISTAT

L’ISTAT presenta un report sui matrimoni, separazioni e divorzi nel 2015

Nel 2015 sono stati celebrati in Italia 194.377 matrimoni, circa 4.600 in più rispetto al 2014. Si tratta dell’aumento annuo più consistente dal 2008. Nel periodo 2008-2014, i matrimoni sono diminuiti in media al ritmo di quasi 10.000 l’anno.

Aumenta la propensione alle prime nozze: 429 per 1.000 uomini e 474 per 1.000 donne. Gli sposi celibi hanno in media 35 anni e le spose nubili 32 (entrambi quasi due anni in più rispetto al 2008).

Le seconde nozze, o successive, sono 33.579, quasi 3.000 in più rispetto al 2014 (+9%). L’incidenza sul totale dei matrimoni raggiunge il 17%.

Prosegue l’aumento dei matrimoni celebrati con rito civile. Sono 88.000, l’8% in più rispetto al 2014, il 45,3% del totale dei matrimoni.

I matrimoni in cui almeno uno dei due sposi è di cittadinanza straniera sono circa 24.000 (12,4% delle nozze celebrate nel 2015), in calo di circa 200 unità rispetto al 2014.

Per l’instabilità coniugale, i dati del 2015 risentono degli effetti delle recenti variazioni normative. In particolare l’introduzione del “divorzio breve” fa registrare un consistente aumento del numero di divorzi, che ammontano a 82.469 (+57% sul 2014). Più contenuto è l’aumento dele separazioni, pari a 91.706 (+2,7% rispetto al 2014).

La durata media del matrimonio al momento della separazione è di circa 17 anni. In media i mariti hanno 48 anni, le mogli 45 anni.

La propensione a separarsi è più bassa e stabile nel tempo nei matrimoni celebrati con il rito religioso. A distanza di 10 anni dalle nozze, i matrimoni sopravviventi sono, rispettivamente, 911 e 914 su 1.000 per le coorti di matrimonio del 1995 e del 2005. I matrimoni civili sopravviventi scendono a 861 per la coorte del 1995 e a 841 per quella del 2005.

Nel 2015 le separazioni con figli in affido condiviso sono circa l’89% di tutte le separazioni con affido. Soltanto l’8,9% dei figli è affidato esclusivamente alla madre (si tratta dell’unico risultato evidente dell’applicazione della Legge 54/2006 sull’affido condiviso).

La quota di separazioni in cui la casa coniugale è assegnata alla moglie sale al 60% e arriva al 69% per le madri con almeno un figlio minorenne. Si mantiene stabile la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal padre (94% del totale delle separazioni con assegno nel 2015).

 

PER APPROFONDIRE

>> Nota metodologica
>> Infografica – I matrimoni in Italia per età degli sposi

>> Altri dati e indicatori

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Legge n. 151 del 19 maggio 1975 – Riforma del diritto di famiglia
Art. 155 – Codice Civile
Legge n. 898 del 1 dicembre 1970 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Legge n. 121 del 25 marzo 1985 – Modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
Artt. 6 e 12 del Decreto legge 132/2014 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
Articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Legge 6 maggio 2015, n. 55 – Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi



Separazione o divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile

Il Ministero dell’Interno con Circolare 15 novembre 2016, n. 19  risponde ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale, ai fini della formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

Nella circolare si dispone che, allo stato della vigente legislazione, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti individuati dall’art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.


PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA



di Renzo Calvigioni - Liliana Palmieri - Tiziana Piola

Gli adempimenti dell’Ufficiale di stato civile
• Convenzione di negoziazione assistita da avvocati
• Accordo innanzi all’Ufficiale dello stato civile
• Procedure per i cittadini stranieri

Alterazione di stato civile del neonato

Con sentenza n. 236/2016,  la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

La disposizione censurata, sotto la rubrica «Alterazione di stato», prevede, al secondo comma, che chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di una siffatta cornice edittale, ritenendola eccessiva e perciò irragionevole e sproporzionata, in violazione dellart. 3 Cost., alla luce dell’effettivo disvalore attualmente attribuibile alla condotta incriminata, anche in relazione al trattamento sanzionatorio che il legislatore riserva alle fattispecie di reato di cui agli artt. 567, primo comma, 566, secondo comma, e 568 cod. pen., asseritamente analoghe a quella prevista dalla disposizione censurata e ritenute comunque non meno gravi (o addirittura più gravi) di essa.

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

GLI ATTI DI STATO CIVILE
di Marina Caliaro, Renzo Calvigioni

Nascita, cittadinanza, matrimonio, morte


• Guida pratica alla stesura
• Esempi completi di redazione
• Modulistica, normativa e prassi

FORMAZIONE

Come cambia il procedimento amministrativo dopo i Decreti attuativi Madia

Cagliari 1 dicembre 2016


Dalla carta al digitale dopo il Decreto Legislativo n. 179/2016

Curtatone (MN) 12 dicembre 2016


Gli acquisti di beni e servizi informatici

tra Legge di stabilità 2016, Codice dei contratti pubblici e CAD

Milano 1 dicembre 2016

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale

Bari 29 novembre 2016

Bolzano 13 dicembre 2016 - Nuova data!

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