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Supplemento n. 23 alla Rivista online IlPersonale.it                   25/10/2023
Lo svolgimento di attività extra istituzionali da parte dei dipendenti pubblici
IN QUESTO NUMERO
Le fonti di regolazione della materia e la giurisdizione
L'APPROFONDIMENTO/1

Con questo numero della newsletter inquadriamo il tema delle attività extra istituzionali vietate o consentite ai pubblici dipendenti, per poi approfondire in successivi step editoriali aspetti particolari di questo complesso tema, sul quale continua ad insistere una corposa giurisprudenza che non può essere ignorata nella gestione quotidiana delle nostre attività.
Torneremo quindi prossimamente su aspetti di maggior dettaglio della materia, quali le deroghe al regime autorizzatorio di seguito descritto o discipline di settore particolari.
L’ambito di riferimento è costituito dagli incarichi extralavorativi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, ossia non attinenti al rapporto di lavoro costituito con l’ente di appartenenza con contratto individuale di lavoro di tipo subordinato, incarichi – quindi – da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro.
Occorre, innanzitutto, chiarire che non esiste una check list predefinita di tutti gli incarichi e attività che i dipendenti pubblici possono svolgere o non possono svolgere, ma siamo di fronte ad un ampio insieme aperto di attività vietate o consentite a seconda del caso concreto che ci troviamo ad affrontare e ad un insieme chiuso più ristretto di attività che sono sempre vietate, anche sulla base della tipologia di rapporto di lavoro del dipendente (a tempo pieno o a tempo parziale).

I tre pilastri concettuali del documento della Funzione pubblica
L'APPROFONDIMENTO/2

Il documento elaborato dalla Funzione pubblica suddivide le attività in tre macroaree:
1) Incarichi vietati ai dipendenti pubblici a tempo pieno e a tempo parziale superiore al 50% del tempo pieno: a questi dipendenti sono vietate le attività che presentano le caratteristiche della ABITUALITA’ E PROFESSIONALITA’ e/o che sono in CONFLITTO DI INTERESSE, ANCHE POTENZIALE, con l’attività istituzionale.
Il divieto opera in presenza anche di una sola di queste due caratteristiche;
2) Incarichi vietati ai dipendenti pubblici a tempo parziale pari o inferiore al 50% del tempo pieno: a questi dipendenti sono consentite le attività che presentano le caratteristiche della ABITUALITA’ E PROFESSIONALITA’, purchè non siano in conflitto di interesse, anche potenziale, con l’attività istituzionale;
3) Incarichi vietati ai dipendenti pubblici a prescindere dal regime orario di lavoro: vengono elencate alcune attività che sono comunque vietate a tutti i dipendenti pubblici indipendentemente dal regime orario, ossia vietate in riferimento a parametri diversi da quelli che differenziano i punti 1) e 2) di cui sopra.

Il procedimento di autorizzazione e le sanzioni in caso di violazione delle norme
L'APPROFONDIMENTO/3

a) L’autorizzazione e gli obblighi connessi
Prima di entrare nel merito del procedimento autorizzatorio, vediamo le disposizioni di cui al citato art. 53:

- comma 7 (doveri del dipendente pubblico):
“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. […] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.”;

- comma 8 (doveri delle Pubbliche Amministrazioni conferenti l’incarico):
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.”;

L'esperto risponde su alcune questioni legate all'incompatibilità dei pubblici dipendenti
FAQ

1) L’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e la normativa sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti si applica anche al personale assunto a tempo determinato?

Sì, si applica sia al personale assunto a tempo determinato che a quello a tempo indeterminato, assunto con contratto di lavoro individuale di tipo subordinato. Fanno eccezione eventuali discipline di legge, quale l’art. 1, comma 7-ter del d.l. 80/2021, che consente al personale a tempo determinato assunto per l’attuazione dei progetti del PNRR di continuare ad esercitare la libera professione fatta salva l’insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l’esercizio dell’attività professionale.
La normativa sulle incompatibilità si applica anche alla tipologia “speciale” di contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 del TUEL.

Autorizzazione a proprio dipendente a tempo pieno per incarico a favore di ente pubblico
MODULISTICA

Alleghiamo un modello di autorizzazione ad incarico extra istituzionale di un dipendente di ente locale a tempo pieno a favore di Pubblica Amministrazione.
Il modello andrà adeguato al regolamento dell’ente e alla casistica concreta.

Il Codice di comportamento dopo il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81
VOLUME CONSIGLIATO
Una seconda edizione dell’opera dedicata ai codici di comportamento dei dipendenti pubblici si è resa necessaria a seguito dell’emanazione del regolamento di modifica del codice di comportamento generale, emanato con d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, che ha introdotto misure in materia di utilizzo dei social media e delle tecnologie informatiche, ma anche disposizioni destinate ai dirigenti, relative ai rapporti con il pubblico, nonché dedicate alle attività formative; ciò, anche al dichiarato scopo di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione.
L’opera fornisce una prima analisi sia di tali previsioni, sia di quelle contenute nella bozza di decreto, ma non riproposte nel decreto definitivo; inoltre, tiene conto della normativa di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha ridisciplinato il whistleblowing.
Autore: Riccardo Patumi - Maggioli Editore - Ottobre 2023

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