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Supplemento n. 20 alla Rivista Edilizia Urbanistica                 del 29/09/2023
Rilevanza edilizia del pergolato
IN QUESTO NUMERO
Rilevanza edilizia del pergolato
L'APPROFONDIMENTO

Come è noto, il pergolato assolve tendenzialmente una funzione ornamentale, allorchè sia facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funga da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (1).

Ed infatti, è stato affermato dal Consiglio di Stato che “il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni” (2) .

L’installazione di un pergolato, generalmente, non è soggetta a titolo edilizio, purché il manufatto presenti le caratteristiche sopra descritte e sia, quindi, suscettibile di essere ricondotto alle opere di cui all’art. 6, comma 1, lett. e quinquies) del D.P.R. 380/2001. Conferma tale ricostruzione anche il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 che, nell’individuare le opere soggette ad edilizia libera, ha incluso i pergolati purché di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo (3).

Una struttura rilevante non può essere considerata un mero pergolato liberamente installabile
La giurisprudenza commentata
Un caso di struttura che non può essere considerato un mero pergolato è stato oggetto della recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 22 settembre 2023, n. 8475, nella quale è stato affermato che non può qualificarsi in termini di pergolato una struttura in legno di m.7,20 x mt.4,20, costituito da una copertura piana, in plexiglas, con altezza pari a mt 3,00 circa. La struttura era costituita da n.2 travi in legno longitudinali, poste sui lati lunghi, delle dimensioni di mt.0,20 x mt.0,20 circa e da n.8 travi trasversali, poste sul lato corto, di dimensioni pari a mt.0,15 x mt. 0.07 circa; inoltre, era dotato di canale di gronda e di una tenda oscurante, nonché da altre tende intese ad oscurare all'occorrenza. 
Edilizia libera è ammissibile per un pergolato aperto sui lati
FAQ

Si chiede se sia possibile considerare una pertinenza, rientrante nell’alveo dell’attività edilizi libera, un pergolato aperto sui lati, costituito da quattro pilastrini (di dimensioni 15x15) in legno lamellare appoggiati sul terrazzo e sormontati da piccole travi, sempre in legno lamellare, su cui è destinato ad essere installato un impianto fotovoltaico di modeste dimensioni finalizzato a produrre energia elettrica per uso domestico a servizio esclusivo dell’abitazione.

La risposta al quesito è positiva, come affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. III, nella sent. 23 aprile 2020, n. 531, secondo cui, trattandosi di una pertinenza, la sua realizzazione non richiede permesso di costruire essendo riconducibile al concetto di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del T.U. Edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001.

Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni
VOLUME CONSIGLIATO
Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni
A cura di Mario Petrulli

Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo.

Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo?

La presente guida, aggiornata con le ultime novità normative e giurisprudenziali, si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni.

 

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