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Newsletter n. 19 del 26 ottobre 2016
 
in evidenza

Unioni civili  - Dossier di coordinamento delle disposizioni in materia di stato civile con la legge sulle unioni civili

Il Servizio studi del Senato ha pubblicato alcuni dossier esplicativi dei decreti di attuazione della legge n. 76/2016.

Dosier n. 387 – Coordinamento delle disposizioni di diritto internazionale privato con la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso  – schema di decreto legislativo n. 345.

Dossier n. 388 – Coordinamento di disposizioni penali e processuali penali con la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso – schema di decreto legislativo n. 346

Dossier n. 389 
-
Coordinamento  delle disposizioni in materia di stato civile con la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare , n. 344

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

Gli adempimenti dell'ufficiale di stato
civile e anagrafe

L’acquisto del volume include
l'accesso al servizio on line

ENTI.IT - LE CIRCOLARI OPERATIVE PER GLI ENTI LOCALI
Direttamente in posta elettronica due circolari a settimana con tutti gli aggiornamenti e le novità per i servizi demografici fino al 31/12/2016.
anagrafe

Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Il Ministero dell’Interno ha diffuso la Circolare 3/10/2016, prot. 4084 ad oggetto “Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto dall’art 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286″

Nella circolare vengono fornite le indicazioni circa la possibilità di procedere ad un eventuale rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Accertmenti anagrafici - Controllo della Polizia Municipale – assenza della persona – cancellazione per irreperibilità – difetto di istruttoria – va dichiarato

Va dichiarato il difetto di istruttoria del provvedimento dell’Ufficio Anagrafe di cancellazione per irreperibilità, poiché dal fatto di non essere presente in occasione di un unico controllo eseguito dalla Polizia Municipale, non può desumersi univocamente l’irreperibilità della persona.

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PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

di Alessandro Francioni – Catia Cecchini – William Damiani – Barbara Gori

1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
2. L'organizzazione di un Ufficio Anagrafe Comunale
3. I Presupposti oggettivi e soggettivi per l'archiviazione dei dati anagrafici
4. Iscrizioni e mutazioni nell'anagrafe
5. I procedimenti di cancellazione anagrafica
6. La popolazione temporanea
7. La gestione anagrafica degli stranieri e dei comunitari
8. L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
9. L'accesso al dato anagrafico: certificazione, visure, elenchi e consultazioni telematiche
10. Adempimenti topografici ed ecografici
11. I censimenti e le statistiche demografiche

ACQUISTA ON LINE

ANPR
Documentazione tecnica  - Specifiche di interfaccia dei servizi di ANPR per i comuni

Sul sito ANPR, nella sezione della documentazione tecnica, sono state aggiornate le “Specifiche di interfaccia dei servizi di ANPR per i comuni – documentazione tecnica”

 

CIE

Nuova carta d’identità elettronica - Circolare n. 18/2016

Il ministero dell’interno ha emanato la circolare n. 18/2016 sulla nuova CIE.

Nella circolare si sensibilizzano i Comuni a compilare il questionario on line realizzato dalla direzione centrale per i servizi demografici, seguendo le istruzioni allegate (All.2) entro e non oltre il 7 novembre p.v., al fine di consentire l’acquisizione di tutti i dati necessari e propedeutici all’attività di dispiegamento delle postazioni per l’emissione della nuova CIE.

Il questionario “Sedi CIE è raggiungibile attraverso l’area privata dei Servizi Demografici al seguente indirizzo http://servizidemografici.interno.it/


Nuovo avviso CIE - Costo della CIE

A seguito dell’avviso pubblico sul portale della Direzione centrale per i servizi demografici in data 22 giugno 2016 concernente il costo della CIE, si richiama l’attenzione di tutti i Comuni emettitori della “NUOVA CIE” sulla necessità di osservare quanto indicato nella circolare n.11/2016.

In particolare:

– di effettuare il versamento del corrispettivo di € 16,79, per ciascuna carta d’identità elettronica emessa, secondo le disposizioni impartite con circolare 11/2016 – punto 1.2, al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale ( n. 348) codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00;
– di indicare all’atto del versamento suindicato sul sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) quale causale: “Comune di ……………. corrispettivo per il rilascio di n ……………… carte d’identità elettroniche periodo dal ………… al ………..” dandone comunicazione al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento.

Si precisa che i versamenti sopra indicati devono essere effettuati il 15° giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese tenendo conto dei tempi necessari per l’adempimento degli stessi;

– di adempiere ai fini della riassegnazione della quota di € 0,70 per ciascuna “nuova cie “ emessa, all’obbligo di trasmissione trimestrale a questa Direzione centrale, del prospetto riepilogativo delle stesse corredate dalle copie delle quietanze emesse.

cittadinanza

Concessione della cittadinanza italiana - Pericolo per la sicurezza della Repubblica – rigetto dell’istanza – esercizio del potere discrezionale del Ministero dell’Interno – legittimità – sussiste

L’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992 attribuisce un potere discrezionale al Ministero dell’Interno, che può negare la concessione della cittadinanza italiana quando sussista un pericolo per la sicurezza della Repubblica. Il provvedimento con cui si esercita un tale potere discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per i suoi eventuali profili di eccesso di potere (ad es. per travisamento dei fatti o inadeguata motivazione), ferma restando l’insindacabilità del merito della valutazione dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 11 marzo 2016, n. 1874; Sez. VI, sentenza 20 maggio 2011, n. 3006; Sez. VI, sentenza 3 ottobre 2007, n. 5103).

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documenti amministrativi

Semplificazione amministrativa - Procure rilasciate all’estero – autenticazione della firma – traduzione in lingua italiana – legalizzazione del documento da parte del Consolato italiano – necessità

Oltre all’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci), per le procure rilasciate all’estero si rende necessaria, oltre alla traduzione in lingua italiana, la legalizzazione del documento da parte dei competenti uffici consolari italiani (cfr. art. 33, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 445 del 2000) ovvero, qualora si tratti di Paese che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 1253 del 1966, quanto meno la formalità della c.d. apostille.

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Imposta di bollo - Sono esenti i certificati attestanti il riconoscimento dei danni di guerra

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 88/E del 4 ottobre 2016, ha confermato che sono esenti da Imposta di bollo, i documenti rilasciati da uffici italiani, attestanti fatti e status necessari ad ottenere l’indennizzo per danni di guerra secondo la normativa slovena.

Nella risoluzione si conferma che l’esenzione di cui all’articolo 12 della legge 593 del 1981 si debba applicare anche per tutti gli atti e i documenti relativi a procedure attinenti a “danni di guerra”, entro le quali deve senza dubbio ricondursi anche la procedura di liquidazione degli indennizzi di cui alla legge slovena “sulle riparazioni dei torti”.

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LA REDAZIONE CONSIGLIA

 

 
Commento sistematico al D.Lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.  97

Il regime Foia: l’accesso generalizzato e i suoi  limiti
La pubblicità sostitutiva mediante banche dati centralizzate La trasparenza sull’uso delle risorse
L’accesso ai dati statistici elementari

Con indicazioni operative su utilizzo, accessibilità e design dei siti web delle   P.A.


elettorale

Referendum  costituzionale 4 dicembre 2016

L’elenco dei paesi in cui non è possibile votare per corrispondenza

I cittadini italiani residenti all’estero sono elettori della circoscrizione Estero.  Hanno il diritto di elettorato attivo coloro che  non hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01.

La direzione centrale dei Servizi elettorali ha provveduto alla formazione dell’elenco provvisorio dei cittadini residenti all’estero aventi diritto al voto, che è stato trasmesso al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

I comuni dovranno controllare l’elenco provvisorio degli elettori, per problemi di natura amministrativa contattare l’ufficio elettorale della prefettura.

Elenco dei Paesi in cui non è possibile votare per corrispondenza ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/2001 (salvo per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 4-bis della stessa legge).

Bhutan, Burkina Faso, Comore, Costa d’Avorio, Cuba, Figi, Gabon, Indonesia, Iraq, Isole Salomone, Liberia, Libia, Myanmar, Niger, Papua Nuova Guinea, Repubblica del Sud Sudan, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Sierra Leone, Siria, Somalia, Stati Federati di Micronesia, Tanzania, Timor Orientale, Ucraina, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.

Nella circolare n. 44/2016 sono illustrati gli adempimenti per l’esercizio del diritto di voto degli elettori della circoscrizione estero.


Le domande e risposte del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno pubblica le FAQ sul referendum confermativo della Legge costituzionale.


Provvedimenti in materia di parità d’accesso ai mezzi d’informazione durante la campagna referendaria

Il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 46 concernente i provvedimenti in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione durante la campagna referendaria.

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il 4 dicembre 2016, nella circolare ricorda che :


Spese per l’organizzazione tecnica e per l’attuazione del referendum

La prefettura di Cremona con circolare 11/2016 ritiene opportuno richiamare alcuni punti importanti della circolare n. 10/2016 del ministero dell’Interno sulle spese per l’organizzazione tecnica del referendum costituzionale allo scopo di agevolare la corretta predisposizione della documentazione amministrativo contabile a corredo dei rendiconti delle spese sostenute per l’organizzazione della consultazione elettorale.


Propaganda elettorale e comunicazione politica

l Ministero dell’Interno con circolare n. 42 del 7 ottobre 2016 richiama le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.


Divieto concessione di sovvenzioni ed elargizioni

La prefettura di Avellino ha diffuso la circolare 21/10/2016 con la quale si dispone che, dalla settimana precedente  la data fissata per le consultazioni elettoralie fino al termine delle relative operazioni, dovrà essere sospesa la concessione di sovvenzioni ed elargizioni a favore dei singoli cittadini e di Enti pubblici e privati, ad eccezione delle ordinarie erogazioni di istituto.


Voto domiciliare per elettori affetti da infermità

La Prefettura di Reggio Calabria con circolare 24 ottobre 2016, n. 73 detta le disposizioni per l’esercizio di voto degli elettori non deambulanti, portatori di handicap o impossibilitati a lasciare l’abitazione.


Comunicazione dati con la procedura elettorale informatica

La Prefettura di Reggio Calabria con circolare n. 74 rende noto che, per la consultazione referendaria del 4 dicembre, l’acquisizione dei dati elettorali avverrà attraverso l’inserimento nella banca dati centrale elettorale.

Nella circolare si ricorda inoltre che per accedere all’applicativo è necessaria l’autenticazione al portale DAIT, servizio accessibile alla url https://daitweb.interno.gov.it

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LA REDAZIONE CONSIGLIA

 

MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE
di  Vincenzo Mercurio - Sereno Scolaro

- Disciplina dell’elettorato attivo 
- Tenuta e revisione delle liste
- Organi del servizio elettorale
- Incandidabilità e ineleggibilità
- Elezioni del Parlamento nazionale
- Elezioni europee
- Elezioni regionali e comunali

personale

Orientamento applicativo ARAN - Indennità per specifiche responsabilità

DOMANDA

E’ possibile riconoscere un’indennità di stato civile di € 300 ad un dipendente che fruisce già dell’indennità  per specifiche responsabilità di cui all’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999 (€ 2500).


RISPOSTA

Relativamente alla particolare problematica esposta del possibile cumulo in capo al medesimo lavoratore delle indennità previste dalla lett. f) e dalla lett. i) del comma 2 dell’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, introdotto dall’art.36, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, come evidenziato in altri orientamenti applicativi formulati in materia, la scrivente Agenzia ha già avuto modo di precisare che detta possibilità è necessariamente connessa, secondo il principio generale previsto  in materia, al presupposto delle diversità degli incarichi: se questi coincidono, allora deve escludersi ogni possibilità di cumulo (come ad esempio, nel caso in cui il dipendente, già titolare di un incarico di responsabilità complessiva concernente l’ufficio relazioni pubbliche, remunerata con l’indennità indennità prevista dall’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999 pretendesse di percepire anche il compenso di cui alla lett.i) del medesimo art.17).
Solo ove fosse possibile dimostrare la sussistenza effettiva di causali giustificative dell’erogazione dei due compensi diverse tra loro, il cumulo potrebbe ritenersi ammissibile.
Spetta all’ente, nella sua veste, di datore di lavoro, verificare la esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità dei due compensi.

Orientamento applicativo ARAN - Ferie e congedo straordinario

DOMANDA

Una dipendente con diritto a 32 giorni di ferie per anno, si avvale, in modo frazionato, del congedo straordinario retribuito di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001, fruendo di periodi di assenza distribuiti  su più mesi.

Poiché durante i suddetti periodi di congedo straordinario, le ferie non maturano. 

Si chiede come debba essere effettuata la decurtazione necessaria per determinare i giorni di ferie effettivamente spettanti alla lavoratrice.


RISPOSTA

Relativamente alla particolare problematica della determinazione dei giorni di ferie maturati mensilmente dal dipendente, in presenza nel mese di periodi di assenza dal lavoro non utili a tal fine, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, l’avviso della scrivente Agenzia, in generale, è nel senso che, in mancanza di una regola contrattuale espressa, una possibile soluzione, sulla base dei consueti principi di logica e ragionevolezza, potrebbe essere quella di applicare in materia un principio di stretta proporzionalità.

In altri termini, si dovrebbe procedere alla individuazione della quantità delle ferie spettanti per mese, tenendo conto dell’incidenza in ciascuno di essi degli eventuali periodi di assenza che non danno luogo a maturazione di ferie.

I valori di riferimento delle ferie rapportate a mese ordinariamente sono:

a) 2.66 giorni di ferie mensili in regime di settimana lunga;
b) 2.33 giorni di ferie mensili in regime di settimana corta.

Poiché dalla vostra nota sembra venire in considerazione una lavoratrice con orario articolato su sei giorni, per calcolare i giorni di ferie da decurtare, si potrebbe applicare il seguente metodo di calcolo proporzionale, tenendo presente che per ogni mese di servizio pieno si maturano 2,66 giorni di ferie, e cioè 2,66 : 30 = x : (30-y).

La y corrisponde al numero di giorni corrisponde al numero di giorni di congedo o di altro istituto non retribuiti del mese, compresi quelli eventualmente cadenti di domenica, ove previsto  nella disciplina dell’istituto (a tal fine si fa riferimento convenzionalmente ad un mese di 30 giorni).

La x , invece, rappresenta il minor numero di giorni di ferie maturati nel mese quale sono state effettuate le assenze.

Tale risultato potrà essere sommato, in seguito, a quelli eventuali concernenti altri mesi, ove siano intervenute analoghe assenze non utili a ferie, che hanno ugualmente determinato resti frazionari (soprattutto nei casi di assenze di pochi giorni), in modo da consentire al dipendente il recupero degli stessi, ove raggiungano l’unità, ai fini della conseguente maturazione di giorni di ferie in misura esattamente corrispondente al servizio prestato (evitandosi così anche un eccessivo ricorso agli arrotondamenti).

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LA REDAZIONE CONSIGLIA


di  Livio Boiero

Guida rapida con casi pratici
Congedo ordinario -  Permessi retribuiti - Permessi brevi
Riposi compensativi - Recupero straordinario e banca delle ore - Malattia - Congedo di maternità e di paternità
- Permessi e agevolazioni per l’assistenza ai portatori di handicap - Aspettativa per motivi personali - Diritto allo studio - Permessi sindacali
 
stato civile

Ordinamento dello stato civile - Vidimazione dei registri

La Prefettura di Avellino, con propria circolare del 19 ottobre fornisce ai Comuni della Provincia indicazioni per la vidimazione dei registri di stato civile.

Istanza di cambiamento nome - Valutazione dell’amministrazione – discrezionalità – sussiste – adeguatezza della motivazione – necessità – va affermata

In ordine alle istanze di cambiamento del nome, il giudizio finale dell’Autorità amministrativa, espressione di discrezionalità, deve essere sorretto da una motivazione adeguata, che dia conto dei diversi valori in gioco nel caso concreto e dei criteri utilizzati per contemperarli adeguatamente, fermo restando che il nome, essendo un aspetto fondamentale della personalità di ciascun individuo, costituisce un elemento tendenzialmente modificabile su scelta dello stesso, a meno che sussistano puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26 aprile 2006, n. 2320).

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FORMAZIONE

Dalla carta al digitale dopo il Decreto Legislativo n. 179/2016

Giulianova Lido (TE) 10 novembre 2016

Verona 17 novembre 2016

Firenze 22 novembre 2016

Gli acquisti di beni e servizi informatici
tra Legge di stabilità 2016, Codice dei contratti pubblici e CAD

Roma 10 novembre 2016

Milano 1 dicembre 2016

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale

Cagliari 18 ottobre 2016

Bologna 25 ottobre 2016

Roma 8 novembre 2016

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