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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 18             12/09/2023

IMU: omessa dichiarazione, doppie abitazioni e immobili del servizio sanitario nazionale

IN QUESTO NUMERO

- L'Approfondimento/1: Dichiarazione IMU, ravvedimento operoso entro il 28 settembre.
- Corso:
La gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) - Modalità operative.
- Approfondimento/2: IMU, esonero per le doppie abitazioni principali, dopo l’intervento della Consulta.
- Approfondimento/3: IMU: immobili del SSN esenti se destinati a fini istituzionali, anche se inutilizzati.

Dichiarazione IMU: ravvedimento operoso entro il 28 settembre

APPROFONDIMENTO/1

I contribuenti che non hanno provveduto a trasmettere la dichiarazione in commento entro il 30 giugno 2023, sia IMU quanto IMU/ENC, hanno la possibilità di sanare l’inadempimento mediante l’adozione dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, quando la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dal termine di legge, ossia entro il 28 settembre prossimo. In virtù di tale strumento, il contribuente che ha dimenticato il solo invio della dichiarazione, ma ha versato correttamente l’IMU dovuta, può regolarizzare la propria posizione procedendo alla sua presentazione versando, contestualmente, la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo edittale. In sostanza, poiché la sanzione stabilita per l’omessa dichiarazione, in assenza di violazioni inerenti al versamento del tributo, è fissata nella misura fissa di euro 50,00 (articolo 1, comma 775, della Legge n. 160/2019), l’importo da versare, in occasione della procedura tesa ad avvalersi del ravvedimento operoso sarà pari ad euro 5,00.

Come illustrato, il contribuente dovrà trasmettere la dichiarazione entro il prossimo 28 settembre, per sanare l’omessa dichiarazione, da effettuarsi entro lo scorso 30 giugno. Si rammenta che entro tale termine doveva essere presentata sia la dichiarazione IMU dell’anno d’imposta 2022, quanto quella relativa all’anno d’imposta 2021 i cui termini sono stati differiti dal decreto Milleproroghe (art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022). Ciò in quanto, a norma dell’art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019 il MEF ha approvato con decreto ministeriale del 29 luglio 2022 (G.U. dell’8 agosto 2022), il nuovo modello dichiarativo destinato alla “nuova” IMU ed all’IMPi (Imposta Municipale sulla Piattaforma Marine). Dal 7 settembre 2022, inoltre, è disponibile un modulo software di controllo, quale modulo integrato con l’applicativo Desktop Telematico, in modo da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli. Da segnalare che, nella dichiarazione IMU da presentare avvalendosi del ravvedimento operoso, occorre indicare l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione e nelle Annotazioni si deve riportare la dicitura “ravvedimento operoso per tardiva dichiarazione”, allegando copia della ricevuta di versamento, eseguita con modello di delega F24.
 

IMU, esonero per le doppie abitazioni principali, dopo l’intervento della Consulta

Approfondimento/2

Con la decisione n. 19788 dell’11/7/2023 la Cassazione è tornata sulla questione relativa alla definizione di abitazione principale ai fini IMU dopo l’intervento della Corte Costituzionale, chiarendo che spetta l’esonero per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile, ma la dichiarazione di illegittimità costituzionale non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.

Ebbene, la Cassazione spiega la reale portata applicativa della sentenza n. 209 del 13/10/2022 della Corte Costituzionale, con la quale la Consulta, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove, parlando di «nucleo familiare», finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. 
In particolare, la Consulta ha stabilito quanto segue
a) nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile; 
b) in quest’ottica, l’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del dl 146/2021); 
c) quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile». 
La Consulta ha chiarito che quest’ultimo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in «un contesto come quello attuale», «caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale». 

IMU: immobili del SSN esenti se destinati a fini istituzionali, anche se inutilizzati

Approfondimento/3

Con la sentenza n. 2210 del 12/7/2023 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha affermato che gli immobili degli enti del servizio sanitario nazionale sono esenti dall’IMU anche se inutilizzati, purché destinati esclusivamente a fini istituzionali. 

Si tratta di una pronuncia di notevole interesse che interviene sul presupposto oggettivo per usufruire dell’esonero dall’IMU, costituito dalla "destinazione" anche potenziale dell'immobile e non dal suo concreto "utilizzo".
Sulla questione si segnala che la Cassazione con la sentenza n. 27242 del 15/9/2022 ha chiarito che l'effettività e la concretezza dell’attività devono investire non tanto l'utilizzo", inteso quale svolgimento attuale e diretto delle attività previste dalla norma (che può anche venir meno per ragioni transitorie e contingenti), bensì la "destinazione" impressa all'immobile dal soggetto che lo "utilizza". Ciò che rileva, dunque, è la circostanza che l'immobile sia effettivamente ed attualmente "destinato" allo svolgimento di una delle attività esenti, secondo le concrete possibilità contingenti, le quali possono anche richiedere dei tempi strumentali per costruire o ristrutturare gli edifici in cui svolgere l'attività, nonché per compiere le necessarie pratiche burocratiche. Pertanto, pur essendo vero che la destinazione dell'immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene. 

La gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP)

Modalità operative

CORSO
Dal 2021 è entrato in vigore il Canone unico patrimoniale che ha riunito in un solo prelievo le entrate locali relative a: occupazione suolo pubblico, Canone pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e occupazioni aree mercatali.

La difficoltà più rilevante per i Comuni è stata quella di conciliare i differenti presupposti normativi delle varie entrate, oltre al fatto di dover garantire l’invarianza di gettito.

A queste criticità si aggiungono le problematiche relative alle necessità della gestione quotidiana dello sportello CUP in ragione del fatto che, pur all’interno di un nuovo quadro normativo, mantiene una forte continuità con le situazioni pregresse.

Il corso si pone l’obiettivo di costruire un anello di congiunzione fra la precedente gestione e quella che occorre adottare oggi, nell’intento di individuare modalità operative adeguate al nuovo contesto.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti ai docenti.

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