This is the title of the email
Supplemento al quotidiano Bilancio e Contabilità n. 21             05/09/2023

Procedure e verifiche per il legittimo conferimento di incarichi legali a professionisti esterni

IN QUESTO NUMERO

- Introduzione. Le corrette procedure.
- Volume: Il manuale del ragioniere comunale 2023.
- Approfondimento/1: Il duplice controllo della Corte dei conti.
- Approfondimento/2: Incarichi legali tra codice degli appalti e incarico autonomo.
- Approfondimento/3: Il corretto iter procedurale.
- Corso: Le nuove regole per la redazione del bilancio di previsione degli Enti Locali

Le corrette procedure

INTRODUZIONE

La giurisprudenza contabile, oltre che a quella di legittimità, è intervenuta in diversi casi al fine di evidenziare la corretta procedura per  il conferimento di incarichi professionali esterni.
La presente nota, pertanto, cercherà di fornire tutti gli elementi utili in caso di affidamento di un incarico legale all’esterno, al fine di evitare errori, suggerendo anche al responsabile finanziario, che appone il proprio parere contabile, di fare attenzione alla rispondenza dei documenti alle norme di legge, ovvero alle procedure richieste dal proprio regolamento sugli incarichi esterni, evitando le possibili criticità.

Manuale del ragioniere comunale.
Come si applica e come funziona la contabilità dell’ente locale
Volume

Il presente manuale, di 1.368 pagine, tratta in modo completo ed esaustivo la disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dal punto di vista di chi lo applica quotidianamente, il Responsabile del servizio finanziario.

Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetizzati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del “Ragioniere”, privilegiando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici, suggerimenti o approfondimenti finalizzati ad una migliore comprensione del contesto, dell’evoluzione normativa e delle criticità del quadro di riferimento attuale.

Il manuale è stato aggiornato alla Legge di Bilancio 2023, PNRR, PIAO, norme Covid-19, Riforma 1.15 PNRR - contabilità Accrual, ecc.

Al fine di semplificare la lettura, nel testo è inserito un indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta una guida trasversale di lettura con collegamenti, riferimenti normativi, riflessioni e consigli.

Il duplice controllo della Corte dei conti

APPROFONDIMENTO/1
I giudici contabili, in merito alla verifica della legittimità degli affidamenti di incarichi professionali esterni, procedono da un lato alla verifica sulla corretta procedura attuata dall’ente locale nel conferimento rispetto alla normativa, e dall’altro lato, procedono al controllo sui regolamenti emanati dagli enti locali per il conferimento di incarichi a soggetti esterni. 

Avuto riguardo ai regolamenti, gli enti hanno l’obbligo di inviare i medesimi alla Corte regionale di controllo entro 30 giorni dalla loro adozione (art. 3, c. 56 e 57, L. n. 244/2007, sostituito ora dall’art. 46, c. 3, del D.L. n. 25 giugno 2008, n. 112). Nelle more della verifica, il regolamento spiega, comunque, i propri effetti.

Si tratta, infatti, di un controllo di tipo collaborativo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive da parte degli enti locali. 

La seconda tipologia di controllo concerne, invece, gli atti puntuali di spesa relativi a studi e incarichi di consulenza, accomunati, ai fini dell’obbligatorio invio alla Corte, a quelli in materia di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. 

  
Incarichi legali tra codice degli appalti e incarico autonomo
APPROFONDIMENTO/2
Gli incarichi professionali esterni, sono disciplinati dall’art.7, comma 6, del d.lgs. 165/01 e, se di importo superiore ai 5.000 euro (art. 1 comma 173 della L. n. 266/2005), dovranno essere inviati alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti solamente qualora afferenti a studi e/o consulenze.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n.6/2005) hanno distinto:

a) gli incarichi di studio, da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5, d.P.R. n. 338/1994, si caratterizzano per la consegna, da parte dell’incaricato, dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico (…) I risultati dell’incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e del prodotto finale della stessa”;

b) le consulenze vere e proprie, sono da intendersi come richieste di pareri ad esperti e con esse l’amministrazione intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l’azione dei propri organi.

Per completezza, si indica anche il contenuto degli c) gli incarichi di ricerca, i quali si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione affidante l’incarico e sono la raccolta organica di materiale che consente agli organi dell’amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell’incaricato. In definitiva, è orientamento prevalente che il contenuto delle tre descritte categorie coincida e concretizzi un contratto di prestazione d’opera intellettuale (artt. 2229-2238 del cod. civ.), riconducibile alla locatio operis, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Cosicché, la nozione appena descritta resta concettualmente distinta dalla nozione di appalto di servizi, caratterizzato da una prestazione resa da un operatore economico con organizzazione strutturata, priva di caratterizzazione personale (…).”
La giurisprudenza contabile ha definito gli incarichi di “consulenza legale” quelli in cui la prestazione del professionista sia volta a supportare l’amministrazione nell’adottare accorgimenti, provvedimenti e prassi, ovvero a rafforzare il patrimonio conoscitivo-esperienziale giuridico del decisore pubblico. 
Sono, invece, soggetti al codice degli appalti, gli incarichi conferiti al legale esterno per la trattazione di una singola controversia o questione. 
Sulla questione degli incarichi professionali affidati ai legali, è di recente intervenuta anche la Cassazione (Ordinanza n.21434/2023), dove ha confermato le indicazioni del Tribunale civile in merito alla nullità del contratto, integrante una condotta penalmente rilevante (abuso di ufficio).
Il corretto iter procedurale
APPROFONDIMENTO/3
In ragione del principio di autosufficienza delle pubbliche amministrazioni, ossia svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale il conferimento di incarichi professionali esterni è piuttosto restrittivo. Al fine di non incorrere in eventuali danni erariali la corretta procedura è la seguente:
l’ente procedente deve aver previamente accertato l’impossibilità di utilizzo delle strutture organizzative e delle risorse umane ad esso interne. La verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce un procedimento necessario, da rispettare ad opera dell’amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l’incarico. In tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere al momento dell’adozione dell’atto, senza possibilità di integrazioni postume;
Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l’incarico dev’essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell’organo di revisione economico – finanziaria dell’ente. L’affidamento di incarichi da parte degli enti locali in violazione del previo parere del revisore “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale” (art. 1, c. 42, L. 30 dicembre 2004, n. 311);
L’incarico deve essere, inoltre, conferito sulla base di procedure comparative che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti (art. 7, c. 6-bis, D. Lgs. 165/2001).
È possibile l’affidamento diretto unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza dovuta a un evento eccezionale. Una volta selezionato il contraente, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire in forma scritta e contenere i seguenti elementi: adeguata motivazione in relazione alla descrizione dell’esigenza transitoria e imprevista da soddisfare, avuto riguardo all'obiettivo che l’ente intende perseguire nell’ambito della propria discrezionalità;
L’oggetto della prestazione dev’essere determinato, dovendo corrispondere a obiettivi o progetti specifici e determinati. Sono pertanto illegittimi gli incarichi il cui oggetto sia indeterminato o generico e anche il compenso deve avere le medesime caratteristiche non potendo essere demandato a un successivo provvedimento che integri un rinvio in bianco a un futuro atto di liquidazione, determinandosi altrimenti assoluta incertezza sulla spesa ed essendo da considerare carente - e pertanto illegittimo - un incarico a tale stregua conferito;
L’oggetto della prestazione deve rientrare tra le competenze istituzionali attribuite dalla legge all’ente o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, c. 2, del TUEL, ma non possono rientrare, tra le prestazioni conferibili, funzioni ordinarie attribuibili al personale di ruolo;
La prestazione richiesta all’incaricato deve essere “altamente qualificata”, potendosi prescindere dal requisito della comprovata specializzazione anche universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge;
Il ricorso a personale esterno, essendo eccezionale, comporta che i conferimenti disposti abbiano sempre il carattere della temporaneità e non siano prorogabili se non nei limiti del completamento di un’attività già avviata;
L’atto di conferimento dell’incarico (completo dell’indicazione dell’incaricato, della ragione dell’incarico, del compenso, del curriculum vitae dell’interessato e della durata dell’incarico stesso) deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente “entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso”, comportando, l’omessa pubblicazione, l’irrogazione di sanzioni a carico dell’ente e costituendo, la stessa, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. In presenza di incarico conferito ad un dipendente pubblico, è necessario da parte dell’ente e prima della sottoscrizione del contratto di richiedere la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, pena, in caso contrario, le conseguenze sanzionatorie e disciplinari sancite all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Le nuove regole per la redazione del bilancio di previsione degli Enti Locali
Corso
                    Corso on line in diretta a cura di Vincenzo Giannotti
                             Giovedì 5 ottobre 2023 ore 15.00 -17.00

Dopo le modifiche approvate dalla Commissione Arconet nella seduta del 10 maggio 2023, il Decreto Ministeriale 25 luglio 2023 ha inserito, nel Principio contabile applicato n. 4/1, i nuovi paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6, oltre ad all'Appendice tecnica di cui all’esempio n. 2.

Il provvedimento detta le regole per l’approvazione del bilancio di previsione, attribuendo al dirigente finanziario maggiori responsabilità per quanto riguarda l’elaborazione del bilancio tecnico; inoltre stabilisce le nuove tempistiche per l’approvazione dei documenti contabili e introduce nuove regole della gestione del bilancio provvisorio.

Il corso esamina l’impatto operativo del Decreto sulle attività di competenza del servizio finanziario degli Enti Locali.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

Questa email viene inviata automaticamente, le risposte a questo indirizzo email area.newsletter@newsmaggioli.it e a no-reply@newsmaggioli.it non verranno lette.

Per qualsiasi richiesta o informazione può contattare clienti.editore@maggioli.it.

Riceve questa mail all'indirizzo  in quanto abbonato al servizio.