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Newsletter n. 18 del 12 ottobre 2016
 
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Unioni civili  - Approvati in esame preliminare i tre decreti legislativi di attuazione della legge n. 76/2016

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 ottobre, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 28, lettere a), b) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il governo ad adottare:
  • disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;

  • disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;

  • disposizioni di coordinamento in materia penale.

Tra le altre cose, i decreti prevedono che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine. Rispetto al decreto ponte, con tali norme non è necessario produrre alcuna modifica anagrafica.

Sotto il profilo del diritto internazionale, queste norme evitano le possibili elusioni della disciplina italiana quando non esistono profili oggettivi di transnazionalità, come per esempio quando si tratta di un’unione civile contratta all’estero da cittadini italiani che abitualmente vivono in Italia. Anche in questo caso l’unione civile è regolata dalla legge italiana.

Infine, sono state apportate alcune modifiche al codice penale per consentire, anche in questo ambito, l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge. Si consente così che possa operare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; che possa applicarsi al reato di omicidio l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile.

Atto n. 344  –  Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Atto n. 345  –  Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Atto n. 346  –  Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale.

Gli adempimenti dell'ufficiale di stato
civile e anagrafe

L’acquisto del volume include
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ENTI.IT - LE CIRCOLARI OPERATIVE PER GLI ENTI LOCALI
Direttamente in posta elettronica due circolari a settimana con tutti gli aggiornamenti e le novità per i servizi demografici fino al 31/12/2016.
anagrafe

La revisione post-censuaria delle anagrafi

L’Istat ha pubblicato il volume “La revisione post censuaria delle anagrafi 2012- 2014” nel quale viene descritto  il Sistema di revisione delle anagrafi nei suoi molteplici aspetti.

Dopo un inquadramento storico del fenomeno,  sviluppato cogliendo i rapporti tra anagrafe e censimento, vengono descritti l’impianto normativo e quello tecnico informatico, nonché gli aspetti e i risultati relativi al calcolo della popolazione residente per concludere con gli effetti prodotti sull’Anagrafe virtuale statistica.

Nel volume viene anche presentato il lavoro sul campo, che ha coinvolto per oltre due anni tutti i comuni d’Italia, settori e uffici diversi dell’Istituto, le Prefetture e il Ministero dell’Interno. Infine, si analizzano i risultati raggiunti, a livello nazionale e con un focus regionale, per evidenziare l’importanza dei dati raccolti ai fini di un’analisi micro-territoriale.

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

di Alessandro Francioni – Catia Cecchini – William Damiani – Barbara Gori

1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
2. L'organizzazione di un Ufficio Anagrafe Comunale
3. I Presupposti oggettivi e soggettivi per l'archiviazione dei dati anagrafici
4. Iscrizioni e mutazioni nell'anagrafe
5. I procedimenti di cancellazione anagrafica
6. La popolazione temporanea
7. La gestione anagrafica degli stranieri e dei comunitari
8. L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
9. L'accesso al dato anagrafico: certificazione, visure, elenchi e consultazioni telematiche
10. Adempimenti topografici ed ecografici
11. I censimenti e le statistiche demografiche

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documenti amministrativi
Accesso ai documenti amministrativi - Documenti richiesti – principio di strumentalità – collegamento specifico con l’interesse del richiedente – deve sussistere – controllo generalizzato sull’attività della p.a. – inammissibilità – va dichiarata

L’ordinamento prevede che l’esibizione dei documenti sia strumentale alla tutela di un interesse concreto e meritevole di tutela e la necessità di un collegamento specifico e concreto con un interesse rilevante impedisce che l’accesso possa essere utilizzato per conseguire improprie finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti della pubblica amministrazione.

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Funzionario responsabile del procedimento - Mancata indicazione del nominativo nel provvedimento – mera irregolarità – sussiste

La mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento, per prevalente giurisprudenza, costituisce una mera irregolarità del provvedimento ad effetti non invalidanti (ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, sentenza 18 giugno 2015, n. 3259; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza 29 dicembre 2009, n. 6271).

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PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO

LA REDAZIONE CONSIGLIA


 
Commento sistematico al D.Lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.  97

Il regime Foia: l’accesso generalizzato e i suoi  limiti
La pubblicità sostitutiva mediante banche dati centralizzate La trasparenza sull’uso delle risorse
L’accesso ai dati statistici elementari

Con indicazioni operative su utilizzo, accessibilità e design dei siti web delle   P.A.


elettorale

Referendum  costituzionale 4 dicembre 2016

Convocazione dei comizi elettorali

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 sono stati convocati per domenica 4 dicembre 2016 i comizi elettorali per il REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO avente ad oggetto il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.


I principali adempimenti per gli uffici elettorali

Il Ministero dell’Interno ha diffuso la circolare n. 41/2016 “Indizione del referendum costituzionale ex art.138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. D.P.R. 27 settembre 2016 di convocazione dei comizi per domenica 4 dicembre 2016″.


Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l’arredamento dei seggi

La Prefettura di Avellino, con Circolare 3 ottobre 2016 rammenta che entro giovedì 13 otobre, gli  assessore delegati, con l’assistenza del segretari comunali, dovranno procedere, ad accertare l’esistenza ed il buono stato delle urne, della cabine e di tutto il materiale occorrente per l’arredamento delle sezioni elettorali nonchè a revisionare i locali destinati a sede degli uffici elettorali di sezione, al fine di garantirne la piena funzionalità.

Spese per l’attuazione della consultazione referendaria

Il Ministero dell’ Interno pubblica la circolare F.L.10/2016 avente ad oggetto “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016”.
Nella circolare si informano i Comuni sulla competenza delle spese ritenute indispensabili per l’attuazione delle consultazioni elettorali e ci si raccomanda di contenerle nei limiti strettamente indispensabili, in quanto le eventuali spese eccedenti le assegnazioni definite nella circolare, non saranno rimborsabili.

Propaganda elettorale e comunicazione politica

l Ministero dell’Interno con circolare n. 42 del 7 ottobre 2016 richiama le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.


Regolamento referendum costituzionale 2016

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del 4 ottobre, ha approvato il regolamento attuativo
della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (par condicio) che specifica le regole cui devono uniformarsi la comunicazione politica e l’informazione radiotelevisiva nel corso della campagna referendaria


PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO

LA REDAZIONE CONSIGLIA

 

MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE
di  Vincenzo Mercurio - Sereno Scolaro

- Disciplina dell’elettorato attivo 
- Tenuta e revisione delle liste
- Organi del servizio elettorale
- Incandidabilità e ineleggibilità
- Elezioni del Parlamento nazionale
- Elezioni europee
- Elezioni regionali e comunali

personale

Orientamento applicativo ARAN - Eccedenze orarie fine anno

DOMANDA

Eventuali eccedenze orarie rilevate al 31 dicembre di ogni anno e non derivanti dal lavoro straordinario regolarmente autorizzato, ma solo dall’accumulo di prestazioni comunque rese al di fuori dell’orario di lavoro, per pochi minuti giornalieri, nel corso dell’anno come devono essere valutate? Possono essere riportate come prestazioni a credito del lavoratore nell’anno successivo.

 RISPOSTA

In materia, la scrivente Agenzia non può che richiamare le seguenti indicazioni di carattere generale.

Il D.Lgs.n.66/2003, ai fini della verifica e del rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali in materia, ha introdotto la suddistinzione dell’orario di lavoro nelle due sole categorie dell’orario di lavoro ordinario e straordinario.

In proposito, poi, si deve anche ricordare che, sulla base della disciplina contrattuale (art.38, comma 2, del CCNL del 14.9.2000) le prestazioni di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal dirigente, ovviamente anche nella misura, al fine di consentire un effettivo rispetto dei vincoli quantitativi e di spesa in materia.

Senza tale autorizzazione nessuna prestazione ulteriore, rispetto all’orario di lavoro ordinario, può essere considerata come prestazione di lavoro straordinario, in quanto manca la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze organizzative dell’ente che deriva appunto dall’autorizzazione.

Pertanto, se il dipendente è stato autorizzato, ad esempio, per due ore di lavoro straordinario, ulteriori prestazioni (anche di pochi minuti) risultanti dal sistema di rilevazione dell’orario di lavoro, non possono essere in alcun modo conteggiate e compensate a tale titolo.

Se non possono essere considerate prestazioni di lavoro straordinario, tali periodi non solo non possono essere remunerate, ma, evidentemente, non possono neppure dare luogo a riposi compensativi (si tratta di una modalità di remunerazione alternativa al pagamento monetario).

Relativamente alla diversa situazione dei titolari di posizione organizzativa, si rinvia alle indicazioni ricavabili dall’orientamento applicativo RAL1383 (consultabile sul sito: www.arnagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Sistema di classificazione posizioni organizzative, orario di lavoro e assenze).


Permessi Legge 104 - La sentenza della Corte di Cassazione sulla loro corretta fruizione

L’assistenza alle persone con handicap in situazione di gravità, certificate dalle competenti strutture sanitarie, da parte dei titolari di rapporto di lavoro pubblici o privati, sono trasfuse nelle disposizioni nellarticolo 33 della legge 104/92, così come modificato legge n. 53 del 2000.

La Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza 27/09/2016 n.18950, ha affermato che non é possibile estendere il permesso ad ore ai familiari o agli affidatari di una persona con handicap in situazione di gravità, mentre ciò è consentito esclusivamente per i genitori o l’affidatario del minore con handicap.

Tali conclusioni impongono a tutti gli enti di verificare in modo puntuale i permessi attribuiti ai propri dipendenti che assistono persone con handicap gravi, effettuando le opportune ed obbligatorie distinzioni a seconda della persona a cui gli stessi sono destinati a portare la relativa assistenza.

PRIVACY

APP per timbrare l’ingresso al lavoro

Il Garante della Privacy con provvedimento n. 350 dell’8 settembre 2016 analizza la posizione di una Società che utilizza un applicativo da installare sui dispositivi smartphone di proprietà dei dipendenti, finalizzato alla rilevazione di inizio e fine dell’attività lavorativa  la cui attivazione comporta l’individuazione e memorizzazione della posizione geografica.

Il Garante, nel provvedimento citato, evidenzia le misure e gli accorgimenti necessari per tutelare i diritti degli interessati.


polizia mortuaria

Rinvenimenti di cadaveri non identificati

La prefettura di Avellino, con nota del 28 settembre, ricorda ai Sindaci l’adempimento bimestrale di aggiornamento delle informazioni relative ai cadaveri non identificati ed allega la nuova scheda da utilizzare in occasione delle rilevazioni o comunicazioni inerenti a rinvenimenti di cadaveri non identificati.

>>Vedi nota e scheda di rilevazione

FORMAZIONE

Dalla carta al digitale dopo il Decreto Legislativo n. 179/2016

Giulianova Lido (TE) 10 novembre 2016

Verona 17 novembre 2016

Firenze 22 novembre 2016

Gli acquisti di beni e servizi informatici
tra Legge di stabilità 2016, Codice dei contratti pubblici e CAD

Roma 10 novembre 2016

Milano 1 dicembre 2016

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale

Cagliari 18 ottobre 2016

Bologna 25 ottobre 2016

Roma 8 novembre 2016

Per informazioni:

MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA
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