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Supplemento al quotidiano Bilancio e Contabilità n. 20             18/07/2023

La salvaguardia degli equilibri di bilancio: norme e regole

IN QUESTO NUMERO

- Introduzione. La delibera:  "Salvaguardia degli equilibri di bilancio".
- Volume: Il manuale del ragioniere comunale 2023.
- Approfondimento/1: Il provvedimento del Consiglio dell'Ente.
- Approfondimento/2: Mancata approvazione e prefetture competenti.
- Approfondimento/3: Il ruolo di garante degli equilibri.

La delibera:  "Salvaguardia degli equilibri di bilancio"

INTRODUZIONE

L'art. 193, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio dell'Ente deve provvedere, con apposita delibera, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente i provvedimenti necessari per il loro ripristino.
 
Tale delibera è denominata "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" dal citato art. 193. Entrando nel merito, l'art.193, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) prevede che la delibera di "Salvaguardia degli equilibri di bilancio":
 
1. dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, se, ovviamente, ricorre la fattispecie;
 
2. in caso di accertamento negativo (ovvero se non si riscontrano gli equilibri di bilancio), il Consiglio adotta contestualmente: 
 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio nelle modalità indicate dall'art. 194 del Tuel;
 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
 
Il regolamento di contabilità può stabilire periodicità diverse, fissando comunque almeno una delibera di salvaguardia degli equilibri entro il 31 luglio di ciascun anno (art. 192, comma 2, Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267), nonchè modalità operative ulteriori, rispetto a quelle fissate dalla legge.
  a deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo (art. 192, comma 2, Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267). 

Manuale del ragioniere comunale.
Come si applica e come funziona la contabilità dell’ente locale
Volume

Il presente manuale, di 1.368 pagine, tratta in modo completo ed esaustivo la disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dal punto di vista di chi lo applica quotidianamente, il Responsabile del servizio finanziario.

Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetizzati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del “Ragioniere”, privilegiando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici, suggerimenti o approfondimenti finalizzati ad una migliore comprensione del contesto, dell’evoluzione normativa e delle criticità del quadro di riferimento attuale.

Il manuale è stato aggiornato alla Legge di Bilancio 2023, PNRR, PIAO, norme Covid-19, Riforma 1.15 PNRR - contabilità Accrual, ecc.

Al fine di semplificare la lettura, nel testo è inserito un indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta una guida trasversale di lettura con collegamenti, riferimenti normativi, riflessioni e consigli.

Il provvedimento del Consiglio dell'Ente

APPROFONDIMENTO/1
Il provvedimento del Consiglio dell'Ente di salvaguardia degli equilibri di bilancio riveste una notevole importanza non solo sotto l’aspetto dei rapporti interorganici tra consiglio e giunta, ma anche sotto l’aspetto gestionale, che vede i responsabili dei servizi coinvolti in prima persona in un check-up dell’andamento gestionale dei singoli servizi di cui sono responsabili.
 
In tale sede i singoli responsabili dei servizi attestano il regolare (o meno) svolgimento dei propri servizi e l'eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio.
Infatti, con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del Tuel o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 194, comma 1, Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
In sede di assestamento di bilancio (e in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio) occorre altresì verificare l’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, al fine di accertarne l’effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (Punto 5.3.10 e punto 5.3.11, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
 
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 9.2).
 
N.B. La sanzione di scioglimento degli organi dell'Ente e l'avvio dell'iter di nuove elezioni, ex art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica anche nel caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria ex art. 193, comma 4, del Tuel (a seguito l'art. 1 bis del DL 30 dicembre 2004, n. 314).
Mancata approvazione e prefetture competenti
APPROFONDIMENTO/2
Riteniamo opportuno riportare un estratto della Circolare del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI n. 23/2005:
"2a) Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005.
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, ha previsto l’ulteriore differimento – al 31 maggio 2005 – del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2005. Il termine, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, era stato già differito al 31 marzo u.s., con decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 recante proroga dei termini e convertito con modificazioni in legge 1° marzo 2005, n. 26. Per quanto riguarda l’articolo 1, comma 2 del decreto legge viene prevista anche per l’anno in corso l’applicazione della procedura sostitutiva stabilita dall’articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge e di mancata adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio di bilancio, da parte degli enti locali. La predetta procedura è evocata indirettamente con il rinvio operato dall’art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140. Quest’ultimo decreto disponeva a sua volta il ricorso, nell’anno 2004, alla procedura sostitutiva prevista dall’art. 1 del decreto legge n. 13/2002 per ovviare sia alla mancata approvazione del bilancio sia alla mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del testo unico degli enti locali (T.U.E.L.).
Pertanto, nel caso in cui i Consigli degli enti locali non abbiano approvato il bilancio entro il 31 maggio 2005 e qualora gli statuti degli enti locali non abbiano previsto l’organo deputato a intervenire in via sostitutiva, le prefetture competenti dovranno provvedere:
- ad assegnare al consiglio, con atto notificato ai consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione, nel caso in cui lo schema di bilancio sia stato già predisposto dalla giunta;
- a nominare un commissario per la predisposizione dell’atto e quindi assegnare al Consiglio un termine per la sua deliberazione, nell’ipotesi di mancata predispo- sizione dello schema di bilancio da parte della giunta. 
In tutte e due le circostanze, la diffida deve comunque recare l’esplicita avvertenza che in caso di omissione dell’adempimento, si procederà in via sostitutiva. 
Trascorso infruttuosamente il termine assegnato senza che il Consiglio abbia approvato il bilancio, il commissario ad acta si sostituirà all’amministrazione inadempiente nell’approvazione del fondamentale atto contabile e verrà avviata la procedura di scioglimento del Consiglio. 
Qualora la procedura sostitutiva sia stata condotta dal commissario ad acta individuato dallo statuto dell’ente locale, l’ente dovrà dare tempestiva comunicazione della conclusione dell’intervento sostitutivo interno alla Prefettura, che avvierà la procedura di scioglimento del Consiglio. 
La stessa procedura, con le modalità di intervento sopra esposte, dovrà essere seguita, nell’anno in corso, nel caso in cui, accertata la mancanza degli equilibri generali del bilancio, l’organo consiliare non abbia assunto i provvedimenti necessari mediante l’approvazione della deliberazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. ..............."
 
Non è sufficiente la mancata verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ma serve anche l’effettiva presenza del disequilibrio per poter procedere allo scioglimento del consiglio comunale. Vedasi TAR Basilicata (Sez. I) sent. 31/5/2021, n. 406.
 
Il ruolo di garante degli equilibri
APPROFONDIMENTO/3
La verifica degli equilibri di bilancio non può prescindere dalla situazione dell'Ente evidenziata dall'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali.
 
Occorre sottolineare che al Ragioniere, quale Responsabile del servizio finanziario ex art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 spetta il controllo degli equilibri finanziari.
 
Il ruolo di garante degli equilibri deriva anche:
 
- dall'art. 147 (Tipologia dei controlli interni), comma 2, del Tuel "Il sistema di controllo interno è diretto a: ... c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ... mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;". 
 
- dall'art. 147 quinquies del Tuel (Controllo sugli equilibri finanziari) "1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità..... 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.".

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