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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 17             11/07/2023

TARI: le riduzioni tecniche correlate al servizio non necessitano della denuncia

IN QUESTO NUMERO

- Premessa. TARI: le riduzioni “tecniche”, quelle previste in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio.
- L'Approfondimento/1:
Il caso esaminato dalla Corte.
- Corso:
La gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) - Modalità operative.
- Approfondimento/2: Il parere della Cassazione.
- Approfondimento/3: Presupposti da applicare e riduzione della tariffa.

TARI: le riduzioni “tecniche”, quelle previste in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio

premessa

Con la decisione n. 18239 del 26/6/2023 la Cassazione ha affermato che le riduzioni “tecniche”, cioè quelle previste in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio, non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi. 
 

Il caso esaminato dalla Corte

Approfondimento/1

Nel caso in esame un’associazione impugnava un avviso di accertamento TARI per gli anni dal 2013 al 2017 eccependo la violazione dei commi 656 e 657 dell'art. 1 della legge istitutiva della TARI (L 27.12.2013, n. 147).

All’esito del giudizio di merito la CTR aveva escluso l'applicabilità delle riduzioni tariffarie tecniche previste dalle citate disposizioni sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto chiederle in sede di denuncia originaria o di variazione.


Il parere della Cassazione

Approfondimento/2

La Cassazione premette che la TARI, che dal 2014 ha sostituito altri prelievi (TARSU, TARES, TIA), è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Vengono inoltre richiamati i principi di diritto affermati dalla Corte secondo cui le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste, in tema di TARI, dai commi 656 e 657, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano ope legis, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi.
In particolare, la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40%, dal comma 657 della legge n. 147/2013, spetta, in particolare, per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga, poi, concretamente svolto in una determinata zona municipale, purchè abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi e tale zona (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata) non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio.

La gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP)

Modalità operative

CORSO
Dal 2021 è entrato in vigore il Canone unico patrimoniale che ha riunito in un solo prelievo le entrate locali relative a: occupazione suolo pubblico, Canone pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e occupazioni aree mercatali.

La difficoltà più rilevante per i Comuni è stata quella di conciliare i differenti presupposti normativi delle varie entrate, oltre al fatto di dover garantire l’invarianza di gettito.

A queste criticità si aggiungono le problematiche relative alle necessità della gestione quotidiana dello sportello CUP in ragione del fatto che, pur all’interno di un nuovo quadro normativo, mantiene una forte continuità con le situazioni pregresse.

Il corso si pone l’obiettivo di costruire un anello di congiunzione fra la precedente gestione e quella che occorre adottare oggi, nell’intento di individuare modalità operative adeguate al nuovo contesto.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti ai docenti.

Presupposti da applicare e riduzione della tariffa
APPROFONDIMENTO/3

L'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta (sebbene istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua riduzione entro i limiti di legge in quanto i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti ed il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate.

Inoltre, in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che, quindi, la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile;
Risulta, quindi, evidente che le riduzioni non sono collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi.
 

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