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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 15               13/06/2023

D.L. 61/2023 (zone alluvionate): sospeso il pagamento dell’acconto IMU 2023 e dell’attività di recupero

IN QUESTO NUMERO

- Premessa: Le sospensioni previste dal D.L. 61/2023 (zone alluvionate)
- L'Approfondimento/1:
Le sospensioni inerenti l'IMU.
- Corso:
La gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) - Modalità operative.
- Approfondimento/2: La sospensione dell’attività di riscossione.
- Approfondimento/3: La sospensione dei termini processuali.

Le sospensioni previste dal D.L. 61/2023 (zone alluvionate)

premessa

Il decreto-legge 1 giugno 2023 n. 61, rubricato “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza  provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (pubblicato in G.U. dell’1/6/2023) introduce la sospensione dei termini degli adempimenti tributari in favore dei soggetti che il 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'apposito allegato. Si tratta dei territori (parziali o totali) riferiti a 91 comuni dell’Emilia-Romagna e zone confinanti (7 comuni nella Marche, 4 in Toscana), colpiti dai recenti eventi alluvionali che hanno interessato un’ampia area della regione emiliano-romagnola comprendente oltre l’80% della popolazione residente. 

Le sospensioni inerenti l'IMU

Approfondimento/1

il D.L. 61/2023 dispone la sospensione dei “termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”, per cui anche la sospensione del pagamento dell’acconto Imu 2023, che andrà corrisposto entro il 20 novembre 2023, quasi a ridosso del saldo previsto per il 16 dicembre 2023. Il tutto comunque in attesa che il legislatore provveda ad introdurre l’esonero dall’Imu per gli immobili (fabbriche, magazzini, edifici) distrutti o resi inagibili dai fiumi esondati, in analogia a quanto previsto per il terremoto in Emilia del 2012 e del centro-Italia del 2016.
Fino al 31 agosto 2023 sono sospesi anche i termini per gli adempimenti tributari, tra cui la presentazione della dichiarazione IMU (in scadenza il 30 giugno 2023), che slitta al 20 novembre 2023. Si ricorda che con Dm del 29 luglio 2022 è stato approvato il nuovo modello della dichiarazione IMU per le persone fisiche e gli enti commerciali, mentre con recente Dm del 4 maggio 2023 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali. Il 30 giugno 2023 scadrebbe quindi il termine per presentare le dichiarazioni IMU di tutti i soggetti d’imposta (persone fisiche, società, enti non commerciali, ecc.) relativamente alle annualità 2021 e 2022 (il termine del 2021 è stato differito, da ultimo, al 30 giugno 2023, dal D.L. 198/2022).  

La gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP)

Modalità operative

CORSO
Dal 2021 è entrato in vigore il Canone unico patrimoniale che ha riunito in un solo prelievo le entrate locali relative a: occupazione suolo pubblico, Canone pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e occupazioni aree mercatali.

La difficoltà più rilevante per i Comuni è stata quella di conciliare i differenti presupposti normativi delle varie entrate, oltre al fatto di dover garantire l’invarianza di gettito.

A queste criticità si aggiungono le problematiche relative alle necessità della gestione quotidiana dello sportello CUP in ragione del fatto che, pur all’interno di un nuovo quadro normativo, mantiene una forte continuità con le situazioni pregresse.

Il corso si pone l’obiettivo di costruire un anello di congiunzione fra la precedente gestione e quella che occorre adottare oggi, nell’intento di individuare modalità operative adeguate al nuovo contesto.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti ai docenti.

La sospensione dell’attività di riscossione 
APPROFONDIMENTO/2

Sospesa fino al 31 agosto 2023 anche l’attività di riscossione coattiva effettuata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dai Comuni e dai loro concessionari privati. Il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 61/2023 fa infatti riferimento alle “cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”, nonché alle “ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali  o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446” e agli “atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” (cioè agli avvisi di accertamento-esecutivi). Per questi atti, i termini di versamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, cioè dal 1° settembre 2023. E’ inoltre disposta l’applicazione dell’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 159/2015: ciò vuol dire che i termini di prescrizione e di decadenza vengono prorogati di quattro mesi (pari al periodo di sospensione) e che viene inibita la possibilità di procedere alla notifica degli atti durante il periodo di sospensione, cioè fino al 31 agosto 2023.

La sospensione dei termini processuali 
APPROFONDIMENTO/3

Un’altra sospensione di interesse per i tributi locali riguarda i termini processuali dei giudizi tributari, anch’essi sospesi dal 1° maggio al 31 luglio 2023, ivi compresi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori interessati. La sospensione dei termini si applica anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Inoltre, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio  2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori interessati ovvero dal  difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, salvo quelle  che  si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

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