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Supplemento al quotidiano Bilancio e Contabilità n. 17               06/06/2023

La natura del fondo di solidarietà comunale (FSC) e l'illegittima presenza di vincoli di destinazione

IN QUESTO NUMERO

- Introduzione: Il fondo di solidarietà comunale (FSC).
- Volume: Il manuale del ragioniere comunale 2023.
- Approfondimento/1: Il FSC consiste in un trasferimento perequativo senza vincoli di destinazione.
- Approfondimento/2: La recentissima pronuncia della Corte Costituzionale.
- Formazione: Il responsabile del servizio finanziario degli Enti locali.

Il fondo di solidarietà comunale

INTRODUZIONE

Il fondo di solidarietà comunale (FSC) è un trasferimento dello Stato ai Comuni, di parte corrente, annuale e ripetitivo.

Il FSC è alimentato dai Comuni stessi con una parte di gettito dell'IMU e della TASI; in pratica i Cittadini versano ogni anno allo Stato l'IMU e la TASI tramite i propri pagamenti con modello F24.
Quindi, tutto il gettito confluisce nel bilancio dello Stato, che lo ridistribuisce ai Comuni, in parte direttamente (accrediti diretti dall'Agenzia delle Entrate) e in parte indirettamente tramite il FSC.

Il FSC è destinato a scopi di solidarietà: i Comuni con minore capacità fiscale ricevono più risorse dal FSC.

Il FSC è ripartito con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato, sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.
I criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, sono basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, come stabilito dall’art. 119, terzo comma, Cost., e come declinato dal legislatore ordinario nella regola generale di cui all’art. 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La perequazione prevede l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2030.

Manuale del ragioniere comunale.
Come si applica e come funziona la contabilità dell’ente locale
Volume

Il presente manuale, di 1.368 pagine, tratta in modo completo ed esaustivo la disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dal punto di vista di chi lo applica quotidianamente, il Responsabile del servizio finanziario.

Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetizzati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del “Ragioniere”, privilegiando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici, suggerimenti o approfondimenti finalizzati ad una migliore comprensione del contesto, dell’evoluzione normativa e delle criticità del quadro di riferimento attuale.

Il manuale è stato aggiornato alla Legge di Bilancio 2023, PNRR, PIAO, norme Covid-19, Riforma 1.15 PNRR - contabilità Accrual, ecc.

Al fine di semplificare la lettura, nel testo è inserito un indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta una guida trasversale di lettura con collegamenti, riferimenti normativi, riflessioni e consigli.

Il FSC consiste in un trasferimento perequativo senza vincoli di destinazione

APPROFONDIMENTO/1
La legge delega sul federalismo, all'art. 13, comma 1, lettera a), L. 42 del 2009, prevedeva che l’ammontare del fondo perequativo degli enti locali per le funzioni fondamentali avrebbe dovuto essere determinato senza «introdurre vincoli di destinazione di sorta» e fissato «in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province».

Anche la Corte Costituzionale ha più volte ribadito il divieto di istituire fondi generali di finanziamento dei Comuni a carattere vincolato, nonché affermato la necessità del finanziamento integrale delle funzioni attribuite agli stessi, sottolineando il principio della tipicità degli strumenti perequativi di cui al terzo e al quinto comma dell’art. 119 della Costituzione.
 Tuttavia, con la legge di bilancio dell'anno 2021, L. 30/12/20, n. 178 e con la successiva legge di bilancio dell'anno 2022, L. 30/12/21, n 234, si rileva un cambio di rotta del Legislatore in quanto, seppur inizialmente in minima parte, prevede, all'interno del FSC, vincoli di destinazione specifici e apposite certificazioni annuali rivolte a verificare il raggiungimento degli obiettivi.
 Trattasi quindi di un profondo cambio di strategia governativa che, un po' alla volta, è in grado di minare la natura stessa del FSC, inteso fin dall'origine, quale trasferimento erariale generico rivolto a finanziare indistintamente le spese correnti dei Comuni.  Infatti, così facendo sempre più quote del FSC vengono "agganciate" a obiettivi specifici di potenziamento di taluni servizi, con la sanzione del recupero forsozo in caso di inadempienza. 
Aumenta peraltro la complessità gestionale e, di conseguenza, diminuisce l'autonomia di bilancio degli enti territoriali.
La recentissima pronuncia della Corte Costituzionale
APPROFONDIMENTO/2
Il suddetto cambio di rotta del Legislatore, con l'introduzione di quote vincolate all'interno del FSC, è stato dichiarato non coerente con l’articolo 119 della Costituzione, dalla Corte Costituzione, sent. 71 del 14/4/23, sulla base di varie considerazioni:
- il FSC potrebbe essere «strumentalizzato per dirigere in maniera sempre più vincolante la spesa degli enti locali», anziché, secondo la previsione costituzionale, essere utilizzato per rimediare alle divaricazioni territoriali nel rispetto del principio di autonomia finanziaria.
- allo Stato spetta la definizione dei LEP e la quantificazione di un ammontare di risorse tali da garantire l’esercizio delle funzioni assegnate agli enti locali; questi ultimi, entro i confini di tali risorse complessive e senza vincoli di destinazione, avrebbero la responsabilità di garantire l’osservanza di siffatti livelli, dandone anche evidenza contabile.
- l’imposizione di continui puntuali vincoli di destinazione a discapito di strumenti generali di finanziamento degli enti locali, costituirebbe una surrettizia modalità di elusione della garanzia costituzionale dell’autonomia finanziaria locale. Infatti, in base all’art. 119 Cost., le risorse derivanti da «tributi ed entrate propri», «compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio», e quote di «un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale», devono essere sufficienti a consentire agli enti territoriali «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, secondo, terzo e quarto comma), senza che residuino spazi per forme ordinarie di finanziamento statale con minor grado di autonomia, quali, appunto, i fondi vincolati (Corte Cost. sent. n. 40 del 2022).
- il funzionamento del FSC è stato notevolmente complicato nel corso degli anni rendendolo farraginoso e sempre meno trasparente, fino a generare «criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani» (Corte Cost. sent. n. 220 del 2021).
- l'ibridazione delle forme perequative collocate all’interno del FSC hs prodotto effetti distorsivi perchè non assistite da coerenti meccanismi per l’effettivo raggiungimento dei LEP.
Nell’unico fondo perequativo relativo ai comuni storicamente esistente ai sensi dell’art. 119, terzo comma, Cost., non possono innestarsi componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali.
- in conclusione, la Corte Costituzionale rinvia necessariamente la soluzione al Legislatore, chiamandolo però a intervenire tempestivamente per superare, in particolare, una soluzione perequativa ibrida che non è coerente con il disegno costituzionale dell’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost.
Il responsabile del servizio finanziario degli Enti locali
Corso
Il responsabile del servizio finanziario ha assunto un ruolo fondamentale all’interno dell’Ente Locale, come peraltro confermato dal Decreto Legislativo n. 267/2000 (cd. TUEL), che ne disciplina una molteplicità di aspetti.
Il corso illustra compiti, obblighi e adempimenti che spettano a tale figura e le modalità attraverso le quali, in concreto, questo ruolo deve essere svolto. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

Prima parte (martedì 13 giugno 2023, ore 14.30-17.30)

• Il rapporto con gli organi esecutivi e gli organi di indirizzo.
• Il ruolo del responsabile del servizio finanziario nei rapporti con la Corte dei conti e con il Revisore dei conti.
• Il controllo degli equilibri di bilancio.
• I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

Seconda parte (martedì 27 giugno 2023, ore 14.30-17.30)

• La costruzione degli strumenti di programmazione: dal DUP al Bilancio consolidato. Tempistiche e comunicazioni con i vari uffici dell’Ente.
• La verifica degli equilibri: strumenti di costante monitoraggio dell’azione amministrativa.
• Gli adempimenti annuali del responsabile del servizio finanziario: trasmissioni telematiche e certificazioni.

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