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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 13               29/05/2023

Cosa deve contenere l’atto con funzione impositiva ed esattiva

IN QUESTO NUMERO

- Premessa: Entrate locali verificabili con atto di accertamento esecutivo.
- L'Approfondimento/1:
Il contenuto di un atto che ha la funzione di
titolo esecutivo e quella di precetto.
- Corso:
La riscossione coattiva delle entrate locali - Questioni operative.
- Approfondimento/2: Gli  elementi tipici dell’atto di contestazione.

Entrate locali verificabili con atto di accertamento esecutivo

premessa

L’emissione degli avvisi di accertamento esecutivi è finalizzata a contestare violazioni in relazione alle entrate sia di natura tributaria (IMU, TARI, Tosap, imposta sulla pubblicità) che di natura patrimoniale (quali CUP, COSAP, servizio idrico).
Ad opera della La Legge n. 160/2019 definisce le modalità di contestazione delle entrate dell’ente prevedendo una medesima procedura per la notifica della violazione accertata, pur con aspetti differenti, in ragione della natura delle entrate medesime. Restano, tuttavia, escluse dalla procedura di cui al comma 792 le contestazioni relative al Codice della Strada, di cui al D.Lgs n. 285/1992, per le quali resta applicabile il precedente verbale di accertamento. 
In considerazione di quanto illustrato, le modalità introdotte sulla riscossione “potenziata” del comma 792 sono applicabili:
 - agli avvisi di accertamento emessi per violazioni in ambito di fiscalità locale;
 - agli avvisi di accertamento relativi agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali;
 - ai correlati provvedimenti di irrogazione della sanzione.

Il contenuto di un atto che ha la funzione sia di
titolo esecutivo che di precetto

Approfondimento/1

L’atto di accertamento esecutivo riunisce in un solo provvedimento
sia la funzione impositiva che quella esattiva.
Per questo gli avvisi di accertamento tributario e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a decorrere dal 2020 dagli enti locali e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione devono essere elaborati considerando la riforma portata dal comma 792 e seguenti. I nuovi atti devono riportare nuove informazioni:
- l’atto deve contenere l’intimazione ad adempiere e tale indicazione deve essere presente anche nei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- l’avviso deve poi l’indicazione di titolo esecutivo, ossia di titolo capace di attivare le procedure esecutive (pignoramento presso il debitore e pignoramento presso terzi) e cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati).
Questo perché in assenza di pagamento, l’atto consente di procedere con il
recupero coattivo delle somme dovute, pertanto è necessario individuare il soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione degli importi non versati, mediante le procedure di esecuzione forzata.

La riscossione coattiva delle entrate locali
Questioni operative

CORSO
L’attività di riscossione coattiva delle entrate locali è rimasta bloccata per un anno e mezzo (da marzo 2020 ad agosto 2021) e da poco più di un anno è gradualmente ripartita.

I Comuni, pertanto, hanno iniziato solo recentemente a verificare sul campo le nuove procedure previste in materia dalla Legge n. 160/2019. Nel frattempo il legislatore è intervenuto sulla governance e sulla remunerazione del servizio nazionale della riscossione (Legge n. 234/2021) prevedendo la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limitando l’impugnabilità del ruolo (Legge n. 215/2021), introducendo poi strumenti di tregua fiscale (stralcio parziale e rottamazione-quater), oltre a stabilire una nuova tempistica per le quote inesigibili (Legge n. 197/2022).
Occorre quindi fare i conti con una disciplina stratificata di complessa lettura per il susseguirsi di disposizioni settoriali e disposizioni di portata generale.

Il corso esamina le novità normative e giurisprudenziali in materia di riscossione coattiva, con particolare riferimento alle questioni operative ed alla figura del funzionario responsabile della riscossione.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
Gli  elementi tipici dell’atto di contestazione
APPROFONDIMENTO/2

Un atto di accertamento esecutivo deve contenere anche gli altri elementi tipici dell’atto di contestazione. Elemento essenziale dell’atto è la motivazione, considerato che il difetto di motivazione rende nullo l’atto. E' pertanto necessario che gli operatori dell’ufficio verifichino la completezza e la chiarezza della motivazione riportata negli atti.
Altro elemento rilevante è la sottoscrizione dell’atto, che deve essere coerente con la modalità di notifica: ad esempio, nel caso di notifica con pec, la firma deve essere apposta con modalità digitale.
Le altre indicazioni da riportare riguardano:
- le modalità di pagamento;
- la possibilità di presentare istanza di autotutela, precisando che tale richiesta non interrompe i termini per presentare ricorso;
 - l’applicazione dell’istituto del reclamo/mediazione;
-  le spese di notifica,
 - le modalità per presentare ricorso.
Va ricordato che in seguito delle modifiche apportate al processo tributario ad opera della Legge n. 130/2022, le Commissioni Tributarie hanno cambiato denominazione, per diventare Corte di Giustizia di I e II grado. Tale modifica deve essere recepita negli atti di accertamento esecutivo.
Relativamente alla spese di notifica che l’ente impositore può recuperare in occasione della notifica degli atti di accertamento esecutivi, si segnala il recente intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui sono stati aggiornati gli importi da recuperare: con il D.M. 14 aprile 2023 (G.U., Serie generale n. 100 del 19 aprile 2023), sono state aumentate da € 5,18 ad € 7,83 le spese ripetibili per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazioni delle sanzioni, quando la notifica avviene tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

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