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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 12               16/05/2023

Il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali

IN QUESTO NUMERO

- Premessa: Il nuovo modello di dichiarazione IMU.
- L'Approfondimento/1:
Termini, modalità di presentazione e versamento.
- Corso:
La riscossione coattiva delle entrate locali - Questioni operative.
- Approfondimento/2: Le modalità di compilazione della dichiarazione.

Il nuovo modello di dichiarazione IMU

premessa

Con decreto ministeriale del 4 maggio 2023 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), nonché le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. 
Si tratta del modello di dichiarazione previsto dall’art. 1 comma 770 della legge n. 160/2019, che sostituisce il vecchio modello di cui al Dm 26/6/2014 e completa il quadro dei modelli di dichiarazione della nuova IMU, dopo l’adozione del Dm 29/7/2022 riguardante le persone fisiche e gli enti commerciali.

Termini, modalità di presentazione e versamento

Approfondimento/1

Tra le novità previste dal nuovo modello di dichiarazione Imu Enc si segnala l’eliminazione dei riferimenti alla Tasi, trattandosi di un tributo soppresso dal 2020 e confluito nella nuova Imu. Rispetto al vecchio modello, nel nuovo è presente un frontespizio contenente l’informativa sulla privacy ed inoltre si dovrà indicare in alto l’anno di presentazione della dichiarazione (anziché l’anno a cui si riferisce la dichiarazione), mentre il periodo d’imposta va indicato al rigo sottostante. 
Un’altra particolarità è costituita, rispetto al modello del Dm 26/6/2014, dall’introduzione della tipologia di dichiarazione “sostitutiva”, nel caso in cui si deve procedere a una integrazione o rettifica di dati precedentemente dichiarati.

La riscossione coattiva delle entrate locali

Questioni operative

CORSO
 L’attività di riscossione coattiva delle entrate locali è rimasta bloccata per un anno e mezzo (da marzo 2020 ad agosto 2021) e da poco più di un anno è gradualmente ripartita.

I Comuni, pertanto, hanno iniziato solo recentemente a verificare sul campo le nuove procedure previste in materia dalla Legge n. 160/2019.

Nel frattempo il legislatore è intervenuto sulla governance e sulla remunerazione del servizio nazionale della riscossione (Legge n. 234/2021) prevedendo la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limitando l’impugnabilità del ruolo (Legge n. 215/2021), introducendo poi strumenti di tregua fiscale (stralcio parziale e rottamazione-quater), oltre a stabilire una nuova tempistica per le quote inesigibili (Legge n. 197/2022).

Occorre quindi fare i conti con una disciplina stratificata di complessa lettura per il susseguirsi di disposizioni settoriali e disposizioni di portata generale.

Il corso esamina le novità normative e giurisprudenziali in materia di riscossione coattiva, con particolare riferimento alle questioni operative ed alla figura del funzionario responsabile della riscossione.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

Le modalità di compilazione della dichiarazione
APPROFONDIMENTO/2

Occorre partire dalla compilazione del frontespizio del Modello IMU, nel quale indicare l’anno di presentazione della dichiarazione mentre al rigo sottostante il periodo di imposta per il quale si sta presentando la dichiarazione. Deve essere, altresì, indicato il comune al quale va presentata la dichiarazione stessa, in quanto soggetto attivo del tributo. 
Si ricorda che nel caso in cui l’immobile insiste sul territorio di comuni diversi, occorre tenere conto di quanto stabilito dal comma 742 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 secondo il quale soggetto attivo dell’IMU è il comune la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce. 

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