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Supplemento n. 12 alla Rivista online IlPersonale.it                   05/04/2023
Nuovo CCNL Funzioni Locali: il principio di equivalenza delle mansioni
IN QUESTO NUMERO
Il principio di equivalenza delle mansioni: dall'equivalenza sostanziale all'equivalenza formale
L'APPROFONDIMENTO

Nel momento in cui molti enti sono ancora impegnati nella revisione dei profili professionali, ci sembra utile “rispolverare” il significato dell’equivalenza delle mansioni nella normativa del pubblico impiego ed, in particolare, nel contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali, ripercorrendone l’evoluzione interpretativa.

Al momento, per gli enti locali, le principali disposizioni normative di riferimento che hanno recepito l’approdo della giurisprudenza al concetto di equivalenza formale delle mansioni sono le seguenti: 

  1. l’articolo 52, comma 1, del d.lgs. 165/2001, che prevede che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
La variabilità del principio di equivalenza delle mansioni tra accesso e gestione del rapporto di lavoro
l'approfondimento

Con la sentenza n. 7089 del 21 ottobre 2021, il Consiglio di Stato sancisce che il principio di equivalenza formale operante nella fase privatistica di gestione del rapporto di lavoro non può, invece, operare nella fase pubblicistica di accesso al pubblico impiego, nel momento in cui la pubblica amministrazione, in presenza di una graduatoria valida per l’assunzione di un determinato profilo professionale, deve scegliere se scorrere la medesima o ricorrere all’indizione di un nuovo concorso

In tal caso, il criterio di riferimento deve essere quello della professionalità specifica richiesta per il ruolo da ricoprire e non la categoria di appartenenza, non solo quando la figura professionale prevede il possesso di particolari abilitazioni professionali che non erano state richieste ai candidati risultati idonei ed in graduatoria, ma anche qualora le differenze in termini di requisiti di accesso e di competenze richieste (sapere e/o saper fare e/o comportamenti) oggetto di verifica da parte della pubblica amministrazione non corrispondano per le due figure.

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L'esperto risponde alle principali questioni legate al profili professionali
FAQ
E’ possibile variare il profilo professionale al dipendente nell’ambito della medesima area professionale?

Sì, è possibile, purché il profilo di destinazione non richieda particolari abilitazioni professionali; la possibilità di impiego in mansioni equivalenti rappresenta, infatti, il legittimo esercizio del potere dello ius variandi del datore di lavoro pubblico, attraverso l’adozione di un atto gestionale di tipo unilaterale (inserire link al fac simile sotto riportato), ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. 

In tal caso, essendo il profilo professionale un elemento essenziale del contratto individuale di lavoro, il dipendente è tenuto a sottoscrivere la modifica contrattuale per l’attribuzione delle nuove mansioni, pena la violazione degli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà che gravano sul prestatore di lavoro pubblico, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Modulistica relativa al principio di equivalenza
MODULISTICA

Riportiamo, a puro titolo esemplificativo e come documento di lavoro adeguabile alle specifiche situazioni in cui possono trovarsi gli enti, un fac simile di determinazione dirigenziale per la modifica di profilo professionale ad un dipendente.

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