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Supplemento n. 11 alla Rivista online IlPersonale.it                   22/03/2023
Il periodo di prova: finalità e disciplina contrattuale
IN QUESTO NUMERO
Il periodo di prova: finalità e disciplina contrattuale
L'APPROFONDIMENTO

Affrontiamo in questo articolo il periodo di prova, attualmente disciplinato dall’art. 25 del CCNL 16.11.2022, che sostituisce l’art. 20 del CCNL 21.5.2018.

La finalità del periodo di prova

Benché il periodo di prova venga quasi sempre associato al vantaggio del datore di lavoro di verificare la capacità lavorativa del prestatore di lavoro, tale istituto presenta la finalità di sondare la reciproca convenienza delle parti alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Anche il lavoratore, infatti, può, in tale periodo, verificare se entità della prestazione lavorativa e condizioni di svolgimento del rapporto soddisfano le proprie esigenze ed aspettative.

Si tratta, pertanto, di un periodo finalizzato a sperimentare la reciproca soddisfazione della collaborazione instaurata che, se giudicata positiva da entrambe le parti, conduce al consolidamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

La durata del periodo di prova è contenuta nel contratto individuale di lavoro come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del CCNL 16.11.2022.

La classificazione del personale nel nuovo CCNL Funzioni Locali (triennio 2019-2021)
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L'esperto risponde sulle principali questioni legate al periodo di prova
FAQ
  • Che differenza c’è tra la ricostituzione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 26 e la riammissione in servizio per non superamento/completo svolgimento del periodo di prova di cui all’art. 25, comma 10?

Si tratta di due istituti diversi. La ricostituzione del rapporto di lavoro conferisce al dipendente la possibilità di richiedere, nel quinquennio successivo alle dimissioni, la riammissione in servizio, ma non gli conferisce il diritto ad essere assunto, la cui decisione è affidata alla discrezionalità dell’ente.

Nel caso di cui all’art. 25, comma 10, invece, il dipendente ha un vero e proprio diritto alla riassunzione nel caso in cui sussistano le condizioni per la conservazione del posto.

Si veda il parere Aran RAL1958

  • E’ possibile trasferire ad altra amministrazione dipendenti con contratto a tempo indeterminato che non abbiano ancora superato il periodo di prova?

Sì, è possibile, in quanto il rapporto è comunque a tempo indeterminato anche se la stabilizzazione è condizionata al superamento del periodo di prova.

Il dipendente terminerà il periodo di prova presso l’amministrazione di destinazione.

Si veda parere Aran RAL428.

Modulistica richiesta per il periodo di prova
MODULISTICA

E’ prassi consolidata che, nel caso in cui la valutazione del periodo di prova è positiva, non viene redatta e consegnata al dipendente alcuna scheda di valutazione. Tuttavia, sarebbe, invece, opportuno restituire comunque anche il feedback positivo al dipendente che ha superato il periodo di prova, per almeno due buoni motivi:

  • Il datore di lavoro mostra, fin dall’inizio del rapporto di lavoro, un interesse nei confronti del lavoratore e delle sue competenze;
  • Il feedback sulla valutazione positiva, da restituire preferibilmente attraverso un colloquio, rappresenta un momento di approfondimento sui punti di forza e sui punti di maggior debolezza emersi nei primi mesi del rapporto di lavoro, i primi da valorizzare e i secondi da migliorare nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.
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