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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 7                7/03/2023

 Novità per il comodato gratuito

IN QUESTO NUMERO

- Premessa.
- L'Approfondimento:
Il comodato grauito dalla modifica del 2016.
- Il Volume: 
I tributi locali nel 2023.
- FAQ: Applicabilità e funzioni del comodato.

Premessa

focus

Abbiamo deciso di trattare la materia del comodato d'uso perché la Cassazione con una nuova pronuncia ha fornito nuovi elementi per valutare la corretta imponibilità degli immobili soggetti appunto a comodato.
Sia l'IMU che la TARI risultano applicabili con non poche restrizioni ed eccezioni. Per questo ci pare opportuno riassumerne gli elemeni distintivi e la relativa applicabilità prevista dalla normativa.

Come accennato anticipiamo che l'ordinanza n. 37346 del 20 dicembre 2022, seppur con riferimento all’ICI,  interviene per la prima volta sul dibattuto tema dell’applicabilità del c.d. “comodato incrociato”, ovvero tra comproprietari. Per la Corte la concessione in comodato da parte del comproprietario non residente è del tutto superflua, poiché il
godimento esclusivo dell’intero bene trova giustificazione nella sola spettanza della quota di comproprietà, proprio ai sensi di quanto previsto dall’art. 1102, comma 1, del codice civile.

Il comodato grauito dalla modifica del 2016

Approfondimento

La legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) ha rivisto l'imposizione fiscale ai fini IMU/TASI nel caso di comodati gratuiti. In particolare è stato previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2016, all’art. 13 del D.L. 201/2011 è stata inserita la lettera a), che prevedeva la riduzione del 50% della base imponibile “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione.
E' stata poi eliminata la facoltà di assimilare gli immobili in comodato all’abitazione principale.

I tributi locali nel 2023
Nuova edizione aggiornata alla Legge di Bilancio 2023 e alla legge di conversione del Decreto Milleproroghe
volume
 Il volume tratta i seguenti temi:
• La normativa emergenziale ha inciso sia sull’attività di accertamento sia sulla riscossione coattiva, mentre la Legge di Bilancio 2023 ha riproposto l’ennesima edizione della rottamazione dei ruoli oltre a prevedere lo stralcio dei mini ruoli; nel 2022 è stata inoltre approvata la riforma del contenzioso tributario con rilevanti novità sulla disciplina procedurale;
• In materia di IMU si registrano poi diverse novità normative e giurisprudenziali, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 con la quale è stata riscritta la definizione di abitazione principale producendo rilevanti effetti nella gestione dell’imposta;
• Sul fronte della TARI dal 2023 è entrata in vigore la delibera n. 15/2022 dell’Arera sulla qualità del servizio rifiuti, destinata ad incidere sensibilmente sulla gestione del tributo, invero già interessata da molteplici provvedimenti adottati dall’Arera negli ultimi anni (tra cui il MTR-2);
• Le novità normative hanno inciso profondamente anche sull’applicazione dell’imposta di soggiorno dove i gestori delle strutture ricettive sono passati da un ruolo ausiliario, con compiti strumentali, al ruolo di responsabili del versamento dell’imposta (D.L. 34/2020); è inoltre stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta con relative istruzioni;
• È stata particolarmente difficoltosa anche la partenza del nuovo canone unico patrimoniale che ha sostituito il comparto dei tributi “minori” (Icp, Tosap, affissioni, ecc.) con un impianto normativo che presenta diversi dubbi interpretativi, nonostante i recenti interventi normativi. 

Applicabilità e funzioni del comodato
FAQ

Nuova IMU
L’art. 1, comma 747, della Legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile IMU è ridotta al 50% per alcune categorie immobiliari: in particolare la lett. c) fa riferimento agli immobili, esclusi quelli “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, ponendo però alcune condizioni:
il contratto deve essere registrato; il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia; deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Dichiarazione IMU
IFEL (FAQ del 6/3/2020) ha precisato che “per i fabbricati concessi in comodato non è previsto alcun esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione. Dal 2020  è necessario presentare la dichiarazione, la stessa non ha valore costitutivo, sicché in caso di omessa presentazione la riduzione dell’imposta non può essere negata, se sussistono tutte le condizioni previste dalla normativa, ma l’ente potrà irrogare la sanzione di 50 euro”.

Riconoscimento dell'agevolazione
Con la circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016 il MEF sancisce che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, non solo l’immobile concesso in comodato, ma anche quello destinato dal comodante a propria abitazione principale non devono in nessun caso essere classificati nelle categorie catastali che individuano le abitazioni di lusso.

Le verfiche dell'ente
L’Ufficio Tributi potrà verificare l’esistenza di eventuali contratti di comodato utilizzando il portale di Siatel v.2.0 PuntoFisco.

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