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Supplemento n. 13 alla Rivista Edilizia Urbanistica                 del 10/03/2023
Mancata ottemperanza all’ordine di demolizione: le sanzioni previste
IN QUESTO NUMERO
La sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione
L'APPROFONDIMENTO

L’art. 31, comma 4 bis, del Testo Unico Edilizia prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, che si aggiunge all’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

La sanzione è sempre irrogata nella misura massima, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, ossia solo su quelle “aree” e su quegli “edifici” ricadenti nelle tipologie vincolistiche specificamente e tassativamente indicate nella summenzionata disposizione.

La sanzione massima si giustifica perché in tali casi ciò che viene sanzionato non è la realizzazione dell’abuso edilizio in sé considerato (nel qual caso, evidentemente, rileverebbe la consistenza e l’entità dello stesso), bensì (unicamente) la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate in zona vincolata, che è condotta (omissiva) identica, sia nel caso di abusi edilizi macroscopici, sia nell’ipotesi di più modesti abusi edilizi: il disvalore (ex se rilevante) “colpito” è l’inottemperanza all’ingiunzione di ripristino (legittimamente impartita dalla P.A.) inerente agli abusi in quelle particolari (e circoscritte) “aree” ed in quei particolari (e circoscritti) “edifici” specificamente indicati nell’art. 27, comma 2, del Testo Unico Edilizia.

La sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione relativa ad abusi risalenti non viola il principio di legalità
La giurisprudenza commentata

Il TAR Campania, Napoli, sez. III, nella recente sent. 2 marzo 2023, n. 1364, si è soffermata sulla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), conseguente all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, nell’importo compreso fra 2.000 e 20.000 euro. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

I giudici partenopei hanno ricordato che, secondo la giurisprudenza, l’applicazione di detta sanzione amministrativa pecuniaria, sebbene riferita ad abusi anteriori al 12.11.2014 (data di entrata in vigore della disposizione), non viola il principio di legalità né può essere considerata come retroattiva, a condizione che l’inottemperanza all’ingiunzione posta a base della sanzione venga accertata successivamente al decorso di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge che ha introdotto tale sanzione.

L'esperto risponde sull'efficacia della sanzione qualora l’ordinanza di demolizione venga annullata
FAQ

Ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del Testo Unico Edilizia, “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria […] salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”. L’inottemperanza da constatarsi è quella riferita alla mancata esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione a demolire, come disciplinata ai commi precedenti.

Ciò stante, essendo intervenuto annullamento in sede giurisdizionale dell’ordinanza di demolizione (atto presupposto), la conseguente ordinanza-ingiunzione del pagamento della somma, quale sanzione pecuniaria, tamquam non esset (cfr., in tal senso, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 28 febbraio 2023, n. 1299).

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