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Supplemento al quotidiano Bilancio e Contabilità n. 11                28/02/2023

Revisori dei conti e riaccertamento dei residui

IN QUESTO NUMERO

- L'Approfondimento/1: Cosa si intende per riaccertamento dei residui.
- Volume: Il manuale del ragioniere comunale 2023.
- Sintesi: Le caratteristiche del riaccertamento dei residui.
- L'approfondimento/2: Ruolo e alla responsabilità dell'Organo di revisione.

Cosa si intende per riaccertamento dei residui

Approfondimento/1

Prima di entrare nel merito del ruolo dei revisori dei conti, riepiloghiamo cosa si intende per riaccertamento dei residui.

Innanzitutto, il riaccertamento dei residui è una operazione ragionieristico-amministrativa che deve essere effettuata dopo il termine dell’esercizio annuale (1 gennaio – 31 dicembre) e prima dell’approvazione del rendiconto generale della gestione da parte dell’Organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.

L’art. 228, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 detta le regole generali:

“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio…”.

Le modalità della suddetta operazione sono indicate nell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e attuano il Principio della competenza finanziaria (punto 16 dei Principi generali o postulati, all. 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

Il riaccertamento dei residui consiste nella verifica delle ragioni per il mantenimento dei residui attivi e passivi ai fini della loro iscrizione nel conto dl bilancio e quindi nel rendiconto generale.

Manuale del ragioniere comunale.
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Il presente manuale, di 1.368 pagine, tratta in modo completo ed esaustivo la disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dal punto di vista di chi lo applica quotidianamente, il Responsabile del servizio finanziario.

Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetizzati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del “Ragioniere”, privilegiando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici, suggerimenti o approfondimenti finalizzati ad una migliore comprensione del contesto, dell’evoluzione normativa e delle criticità del quadro di riferimento attuale.

Il manuale è stato aggiornato alla Legge di Bilancio 2023, PNRR, PIAO, norme Covid-19, Riforma 1.15 PNRR - contabilità Accrual, ecc.

Al fine di semplificare la lettura, nel testo è inserito un indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta una guida trasversale di lettura con collegamenti, riferimenti normativi, riflessioni e consigli.

Le caratteristiche del riaccertamento dei residui

SINTESI
Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto". 
 
 Sintetizzando, il riaccertamento dei residui:

- è obbligatorio,
- è annuale,
- si effettua prima del rendiconto,
- è un atto gestionale complesso, 
- riguarda tutti i residui attivi e tutti i residui passivi,
- è esplicitato negli schemi del conto del bilancio, distinto per ciascuna tipologia di entrata e programma di spesa,
- si effettua con apposita delibera di Giunta prima del rendiconto, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione. 
Ruolo e responsabilità dell'Organo di revisione
APPROFONDIMENTO/2
In merito al ruolo e alla responsabilità dell'Organo di revisione (che deve dare il proprio parere sulla delibera di Giunta che approva il riaccertamento dei residui) si veda la seguente giurisprudenza:
 
- In merito all'accertamento dei residui, la Corte dei Conti per la Basilicata, con deliberazione n.3/2021, estende le proprie verifiche ad "appurare se l’Organo di revisione abbia effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito e in ordine all’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno (cfr. allegato 4/2, punto 9.1, del D. Lgs. n. 118/2011); accertare se, acquisito l’elenco dei crediti per anno di formazione, l’Organo di revisione abbia accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota con motivate tecniche di campionamento.".  
 
- La successiva deliberazione 16/6/2021, n. 54, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Basilicata, precisa:
"La Sezione, ... vista anche la notevole incidenza di residui vetusti, ritiene necessario che l’ente provveda a verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011) .... Risulta, inoltre, necessario che l’Organo di revisione – effettuate tutte le necessarie e rigorose verifiche previste, preliminarmente al rilascio del parere sul riaccertamento ordinario dei residui, in ottemperanza ai vigenti principi contabili e nel rispetto dei principi di vigilanza e controllo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili – riferisca dettagliatamente a questa Sezione.".

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