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Supplemento al quotidiano Ufficio Tributi n. 6               21/02/2023

Le misure di tregua fiscale
per gli enti locali

IN QUESTO NUMERO

- Premessa: Il 31 marzo 2023 scade il termine per adottare le delibere riguardanti alcune delle misure di “tregua fiscale” previste dalla legge di bilancio 2023.
- L'Approfondimento/1:
Lo stralcio dei ruoli sotto i mille euro.
- Formazione: 
Le novità 2023 per i tributi comunali. Gli ultimi interventi legislativi, giurisprudenziali e di prassi.
- L'Approfondimento/2:
La definizione agevolata delle liti pendenti.

Premessa

FOCUS

Il 31 marzo 2023 scade il termine per adottare le delibere riguardanti alcune delle misure di “tregua fiscale” previste dalla legge di bilancio 2023, ovvero lo stralcio dei ruoli sotto i mille euro e la definizione delle liti fiscali (o istituti alternativi).
Nel primo caso occorre deliberare per opporsi allo stralcio parziale oppure per aderire integralmente ad esso (misura introdotta dalla legge di conversione del D.L. 198/2022), nel secondo caso la delibera è necessaria per aderire alla definizione delle liti fiscali (o istituti alternativi).

Lo stralcio dei ruoli sotto i mille euro

Approfondimento/1

Com’è noto i commi da 222 a 230 della legge n. 197 del 29/12/2022 (legge di bilancio 2023) hanno introdotto lo stralcio dei debiti tributari fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Rispetto al testo originario, in sede di approvazione definitiva della legge di bilancio è stato introdotto un “doppio regime”, caratterizzato dall’annullamento totale (capitale, interessi e sanzioni) per le cartelle di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali e uno stralcio parziale (solo interessi e sanzioni) per gli altri enti, tra cui i Comuni.

Le novità 2023 per i tributi comunali

formazione
Corso on-line in diretta a cura di Luigi Lovecchio e Pasquale Mirto
                      Giovedì 9 marzo 2023 ore 9.30 – 12.30

Anche il 2023 riserva numerose novità in materia di tributi comunali: dalla definizione agevolata del contenzioso tributario a quella relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione.
Vari sono poi gli interventi settoriali, anche di prassi, come la nuova esenzione per gli immobili occupati, il prospetto delle aliquote IMU con la modifica del regime di efficacia delle delibere comunali e, da ultimo, il ritorno delle dichiarazioni IMU a pena di decadenza.
Nel 2023 entrano a regime anche diverse disposizioni del nuovo processo tributario, di cui alla Legge n. 130/2022.
Si registrano, infine, interventi sulla disciplina del CUP e della TARI, con la difficile convivenza con ARERA, almeno per quanto riguarda la parte ordinamentale del tributo.

Il corso analizza gli aspetti pratici connessi all’attuazione di questi provvedimenti normativi, nonchè le probabili novità recate dalla Legge di conversione del cosiddetto “Milleproroghe”. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti ai docenti.

Le misure di tregua fiscale per gli enti locali: La definizione agevolata delle liti pendenti

APPROFONDIMENTO/2

Tra le altre misure di c.d. tregua fiscale la legge di bilancio 2023 prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205), con percentuali che variano a seconda dell’esito del giudizio. In particolare, con riferimento alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e quelle per le quali sono intervenute sentenze non ancora definitive alla predetta data, il contribuente che vuole aderire alla definizione deve versare un importo pari al 90% del valore della controversia, se il ricorso è stato notificato ed iscritto nel primo grado e non ancora deciso; al 100% dello stesso, se è intervenuta una sentenza nell’ultimo grado di giudizio sfavorevole al contribuente; al 40% se la sentenza di primo grado favorevole al contribuente non è ancora definitiva; al 15% se la sentenza di secondo grado favorevole al contribuente non è ancora definitiva; al 5% se è pendente il ricorso in Cassazione e l’amministrazione finanziaria risulti soccombente in entrambi i precedenti gradi di giudizio. 

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