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Newsletter n. 15 del 31 agosto 2016
 


TUTTE LE SCADENZE DI SETTEMBRE

per l'ufficio Servizi Demografici

Amministrazione digitale

Via libera al taglio delle partecipate e alla cittadinanza digitale

Il Consiglio dei ministri, riunitosi il 10 agosto 2016, ha approvato in via definitiva tre decreti attuativi della legge di riforma della Pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124).

I tre decreti riguardano

le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni

– le modifiche al codice dell’amministrazione digitale (CAD)

– la riforma del processo contabile.

Sono undici, finora, i decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione approvati definitivamente.

Per quanto riguarda la riforma  dell’amministrazione digitale, dal 31 dicembre del 2017 sarà rivoluzionato il rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche.

I cittadini potranno accedere ai servizi pubblici con un unico nome utente e un’unica password e potranno avere un domicilio digitale con cui inviare e ricevere dalle pubbliche amministrazioni comunicazioni e documenti per via digitale.

E’ quanto previsto dal decreto sul codice dell’amministrazione digitale attuativo dell’art. 1 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare il 20 gennaio 2016 e poi in via definitiva il 10 agosto 2016.

Con la carta della cittadinanza digitale ogni cittadino avrà diritto all’identità digitale (Spid) e al domicilio digitale. Alla prima si accede con Pin unico e consentirà di utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Dal primo gennaio 2018 tutti i servizi online delle Pa saranno accessibili tramite Spid.


cittadinanza

Concessione della cittadinanza per matrimonio - Domanda di concessione della cittadinanza italiana

Le questioni attinenti alla concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5, della legge n. 91 del 1992, attenendo ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo, sono di regola attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo riservata alla cognizione del giudice amministrativo solo le controversie in cui la causa preclusiva alla concessione della cittadinanza sia quella di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), della medesima legge n. 91 del 1992, ossia la sussistenza di “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”, demandati appunto alla valutazione discrezionale della competente Amministrazione.

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Acquisto della cittdinanza italiana - Controversie – giurisdizione del giudice amministrativo – limitata alle situazioni in cui il diritto soggettivo degrada ad interesse legittimo

In materia d cittadinanza, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 marzo 2014 n. 1404) circoscrive la giurisdizione del G.A. alle fattispecie ampiamente discrezionali di cause preclusive, tali da risultare idonee a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad acquistare lo status di cittadino italiano, con conseguente tendenziale limitazione del sindacato giurisdizionale al vaglio di eventuali profili di eccesso di potere, che possono essere individuati qualora il diniego risulti illogico o contraddittorio, ovvero non giustificato anche attraverso gli atti a cui faccia richiamo per relationem (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1173).

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PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

 

di Alessandro Francioni – Catia Cecchini – William Damiani – Barbara Gori

1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
2. L'organizzazione di un Ufficio Anagrafe Comunale
3. I Presupposti oggettivi e soggettivi per l'archiviazione dei dati anagrafici
4. Iscrizioni e mutazioni nell'anagrafe
5. I procedimenti di cancellazione anagrafica
6. La popolazione temporanea
7. La gestione anagrafica degli stranieri e dei comunitari
8. L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
9. L'accesso al dato anagrafico: certificazione, visure, elenchi e consultazioni telematiche
10. Adempimenti topografici ed ecografici
11. I censimenti e le statistiche demografiche

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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riforma della dirigenza pubblica - Approvato dal cdm, in esame preliminare, il decreto di riforma

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, l’atteso decreto legislativo concernente la disciplina della dirigenza della Repubblica ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Giunge finalmente al traguardo pertanto (a soli tre giorni dalla scadenza della delega) la agognata riforma dei dirigenti centrali e locali (esclusi diplomatici, prefetti, magistrati, militari, authority, presidi e medici).

Ecco come recita il comunicato emesso da Palazzo Chigi: Nello specifico, il sistema della dirigenza è costituito dal ruolo dei dirigenti statali, dal ruolo dei dirigenti regionali e dal ruolo dei dirigenti locali. Ogni dirigente può ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale; la qualifica dirigenziale è infatti unica. Alla dirigenza si accede per corso-concorso o per concorso. Le graduatorie finali sono limitate ai vincitori e non comprendono gli idonei. La Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) è trasformata in Agenzia senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge funzione di reclutamento e formazione del personale della PA. Ha come obiettivo quello di assicurare una formazione omogenea della dirigenza.
Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituita la Commissione per la dirigenza statale (analogamente è istituita anche la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale). La Commissione, costituita entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. In particolare, preseleziona i candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali ed effettua la valutazione ex post delle scelte effettuate dalle amministrazioni per altri incarichi.

Gli incarichi dirigenziali hanno durata di 4 anni e possono essere rinnovati per altri 2 nel caso di valutazione positiva o per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico. I dirigenti privi di incarico, concluso il mandato, devono partecipare ad almeno 5 interpelli all’anno; in assenza di incarico, il primo anno percepiscono il trattamento economico fondamentale e il secondo anno lo stesso decurtato di un terzo. Successivamente il Dipartimento della funzione pubblica li può collocare d’ufficio in posti vacanti. Il dirigente a cui è revocato l’incarico per inadempienza ha un anno di tempo per avere un nuovo incarico altrimenti scatta la licenzi abilità.

Il testo ora dovrà ricevere il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, prima di essere approvato definitivamente dal Governo. L’iter dovrà concludersi entro il 27 novembre.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Relazione tecnica e la relazione illustrativa del provvedimento.


Calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2017

La Prefettura UTG di Avellino, con propria circolare Prot. n. 15184 /Area IV del 16 agosto 2016, pubblica il calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2017.


Piano Nazionale Anticorruzione - Pubblicato il testo definitivo

Pubblicato il testo definitivo del primo PNA adottato dall’Autorità a seguito della riforma del d.l. 90/2014.

Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ora ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. Al documento è allegata la Relazione AIR e le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica.

Delibera n. 831 del 3 agosto 2016
Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016

Relazione AIR

Osservazioni alla consultazione pubblica


PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA

di Luigi Oliveri

  • Accesso civico (FOIA)
  • Disciplina per i piccoli e i grandi Enti
  • Obblighi di pubblicazione
  • Responsabile per la trasparenza
  • Compiti degli Oiv
  • Compiti dell’Anac
  • Responsabilità

 
stato civile

Regolamento sulla circolazione dei documenti pubblici 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L200/1 del 26.7.2016 il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica
il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Il regolamento dà vita ad un sistema di esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione o formalità analoghe e di semplificazione di altre formalità.

Il regolamento riguarda soltanto l’autenticità dei documenti pubblici. Gli Stati membri continueranno dunque ad applicare le norme nazionali sul riconoscimento del contenuto e degli effetti dei documenti pubblici provenienti da un altro paese dell’Unione.

Fra i documenti pubblici destinati a beneficiare del nuovo regime ci sono le certificazioni di nascita, di esistenza in vita, di decesso, gli atti dello stato civile relativi al matrimonio, al divorzio, alla filiazione, e i certificati del casellario giudiziale.

Per effetto della nuova misura, che sarà applicabile nella sua interezza solo a decorrere dal 16 febbraio 2019,   i documenti pubblici rilasciati in uno Stato membro dell’Unione dovranno essere accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di legalizzazione.

Inoltre, verrà meno l’obbligo di fornire in tutti i casi una copia autenticata e una traduzione asseverata dei documenti pubblici, potendo essere utilizzato un modulo standard multilingue da presentare come ausilio alla traduzione, allegato al documento pubblico per evitare l’obbligo di traduzione.

Unioni civili - Le FAQ del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno ha diffuso alcune FAQ sul  DPCM n. 144/2016

1. Qual è il formato dei fogli del registro provvisorio delle unioni civili?

Il DPCM n. 144/2016 non contiene specifiche disposizioni, per cui il formato è quello stabilito in via generale per gli altri registri dello stato civile.

2.   I fogli del registro provvisorio delle unioni civili devono essere vidimati dalla Prefettura?

Il DPCM n. 144/2016 non contiene specifiche disposizioni, per cui si applicano le generali disposizioni dettate dall’art. 1, comma 1, del D.M. 27/2/2001 (“1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 – successivamente denominato D.P.R. – quando occorra porre in uso nuovi registri dello stato civile, questi devono essere formati ed utilizzati conformemente a quanto stabilito per i registri precedentemente in uso, e vidimati dal prefetto o da un suo delegato, in applicazione dell’articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo le modalità già stabilite dall’articolo 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, – successivamente denominato R.D. -, come modificato dall’articolo 235, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.”)

3. La richiesta di costituzione dell’unione civile e gli altri atti previsti nelle formule devono farsi su specifici modelli o su fogli in bianco?

In assenza dell’approvazione di specifici modelli nel D.M. del 28/7/2016, gli atti previsti dalle formule approvate dal citato decreto devono essere scritti su fogli in bianco, così come previsto dal D.M. 5/4/2002 il cui titolo II è rubricato “Formule per gli atti da scrivere integralmente su fogli in bianco

Unioni civili - Formule in lingua tedesca per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

Il ministero dell’Interno ha emanato il decreto 10 agosto 2016 con le formule per le unioni civili tra persone dello stesso sesso in lingua tedesca.


Unioni civili - Rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare

Il ministero dell’Interno ha diffuso la circolare n.3511 del 5 agosto 2016 che fornisce indicazioni operative agli Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Ai sensi della recente legge n.76/2016 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto, sarà possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partener unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare potrà essere presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia secondo i medesimi requisiti previsti dagli artt. 29 e seguenti del T.U. Immigrazione.


PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA


Renzo Calvigioni - Liliana Palmieri - Tiziana Piola

Gli adempimenti dell'Ufficiale di stato civile e anagrafe

L'acquisto del volume include l'accesso al Servizio on line "ENTI.IT AREA SERVIZI DEMOGRAFICI" fino al 31 dicembre 2016.

Direttamente in posta elettronica due circolari a settimana con tutti gli aggiornamenti e le novità di settore.

stranieri


Fondo nazionale per le politiche ed i servizi ddell'asilo - Accesso ai finanziamenti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27/8/2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Interno 10 agosto 2016 recente “Modalita’ di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonche’ approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”.

Il Provvedimento che si compone di 4 articoli dispone:

– le modalita’ di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le  politiche ed i servizi dell’asilo, di cui all’art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39

– la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario previsto dall’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

– l’approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all’art. 1-sexies del medesimo decreto-legge.

Avviso pubblico - Presentazione di proposte progettuali da realizzarsi in  Paesi terzi

Il ministero dell’interno ha  pubblicato l’invito a presentare proposte progettuali che prevedano collaborazioni internazionali e/o cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal capitolo di bilancio 2371 (“Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo, anche attraverso la partecipazione a programmi europei”), subordinatamente all’effettiva disponibilità delle necessarie risorse.

Di seguito il bando e gli allegati

ALLEGATI
Il bando
Modello A : domanda di ammissione al finanziamento
Modello B : precedenti esperienze del soggetto proponente
Modello C : proposta progettuale
Modello D : budget e cronogramma
Modello D1 : elenco spese ammissibili
FAQ

Richiesta del visto d’ingresso – requisiti per l’accoglimento della domanda – specificazione – obbligo della prova in capo al richiedente – sussiste

Lo straniero, allorché richiede il visto d’ingresso, deve fornire all’amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente riscontrare il suo interesse a fare rientro nel Paese d’origine, al fine di scongiurare il c.d. “rischio migratorio”.

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FORMAZIONE

Gli acquisti di beni e servizi informatici  tra Legge di stabilità 2016, Codice dei contratti pubblici e CAD

Bologna 11 ottobre 2016

Roma 10 novembre 2016

Milano 1 dicembre 2016


Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale

Milano 4 ottobre 2016

Cagliari 18 ottobre 2016

Bologna 25 ottobre 2016

Roma 8 novembre 2016


Per informazioni:

MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA
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