Regolamento sulla circolazione dei documenti pubblici
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L200/1 del 26.7.2016 il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica
il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Il regolamento dà vita ad un sistema di esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione o formalità analoghe e di semplificazione di altre formalità.
Il regolamento riguarda soltanto l’autenticità dei documenti pubblici. Gli Stati membri continueranno dunque ad applicare le norme nazionali sul riconoscimento del contenuto e degli effetti dei documenti pubblici provenienti da un altro paese dell’Unione.
Fra i documenti pubblici destinati a beneficiare del nuovo regime ci sono le certificazioni di nascita, di esistenza in vita, di decesso, gli atti dello stato civile relativi al matrimonio, al divorzio, alla filiazione, e i certificati del casellario giudiziale.
Per effetto della nuova misura, che sarà applicabile nella sua interezza solo a decorrere dal 16 febbraio 2019, i documenti pubblici rilasciati in uno Stato membro dell’Unione dovranno essere accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di legalizzazione.
Inoltre, verrà meno l’obbligo di fornire in tutti i casi una copia autenticata e una traduzione asseverata dei documenti pubblici, potendo essere utilizzato un modulo standard multilingue da presentare come ausilio alla traduzione, allegato al documento pubblico per evitare l’obbligo di traduzione.
Unioni civili - Le FAQ del Ministero dell’InternoIl Ministero dell’Interno ha diffuso alcune FAQ sul DPCM n. 144/2016
1. Qual è il formato dei fogli del registro provvisorio delle unioni civili?
Il DPCM n. 144/2016 non contiene specifiche disposizioni, per cui il formato è quello stabilito in via generale per gli altri registri dello stato civile.
2. I fogli del registro provvisorio delle unioni civili devono essere vidimati dalla Prefettura?
Il DPCM n. 144/2016 non contiene specifiche disposizioni, per cui si applicano le generali disposizioni dettate dall’art. 1, comma 1, del D.M. 27/2/2001 (“1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 – successivamente denominato D.P.R. – quando occorra porre in uso nuovi registri dello stato civile, questi devono essere formati ed utilizzati conformemente a quanto stabilito per i registri precedentemente in uso, e vidimati dal prefetto o da un suo delegato, in applicazione dell’articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo le modalità già stabilite dall’articolo 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, – successivamente denominato R.D. -, come modificato dall’articolo 235, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.”)
3. La richiesta di costituzione dell’unione civile e gli altri atti previsti nelle formule devono farsi su specifici modelli o su fogli in bianco?
In assenza dell’approvazione di specifici modelli nel D.M. del 28/7/2016, gli atti previsti dalle formule approvate dal citato decreto devono essere scritti su fogli in bianco, così come previsto dal D.M. 5/4/2002 il cui titolo II è rubricato “Formule per gli atti da scrivere integralmente su fogli in bianco”
Unioni civili - Formule in lingua tedesca per le unioni civili tra persone dello stesso sesso
Il ministero dell’Interno ha emanato il decreto 10 agosto 2016 con le formule per le unioni civili tra persone dello stesso sesso in lingua tedesca.
Unioni civili - Rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare
Il ministero dell’Interno ha diffuso la circolare n.3511 del 5 agosto 2016 che fornisce indicazioni operative agli Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Ai sensi della recente legge n.76/2016 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto, sarà possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partener unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare potrà essere presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia secondo i medesimi requisiti previsti dagli artt. 29 e seguenti del T.U. Immigrazione.
PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO
LA REDAZIONE CONSIGLIA