This is the title of the email
Supplemento n. 11 alla Rivista Edilizia Urbanistica                  del 10/02/2023
La prova della data di realizzazione di un immobile: le indicazioni della giurisprudenza
IN QUESTO NUMERO
La prova della data di realizzazione di un immobile
L'APPROFONDIMENTO

Nella prassi dell’ufficio tecnico non è infrequente doversi occupare della prova della data di realizzazione di un immobile; normalmente, tale attività istruttoria si pone, ad esempio:

  • nel caso della gestione delle pratiche del condono, laddove sia necessario dimostrare di aver concluso i lavori entro una certa data;
  • nel caso di immobile costruito in epoca risalente e si voglia invocare, ai fini della legittima realizzazione, l’art. 31 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, intitolato “Licenza di costruzione” (secondo cui: “Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco”), che aveva introdotto l’obbligo di richiedere detta licenza per realizzare nuove edificazioni esclusivamente per gli immobili situati nei centri urbani;
  • nell’ipotesi di un immobile realizzato fuori dal centro urbano prima dell'entrata in vigore della c.d. legge ponte 6 agosto 1967, n. 765 (legge che ha esteso tale obbligo di munirsi del titolo abilitativo ad edificare all'intero territorio comunale, con la conseguenza che è legittimo un immobile privo di titolo abilitativo realizzato al di fuori del centro urbano in epoca anteriore al 1° settembre 1967).
L’eccezione alla regola generale circa l’onere probatorio relativo alla data di realizzazione di un immobile
La giurisprudenza commentata

Nella recente sent. 30 gennaio 2023, n. 695, il TAR Campania, Napoli, sez. IV, è stato ribadito l’orientamento consolidato secondo cui grava esclusivamente sul privato l’onere della prova relativa all’epoca di realizzazione dell’opera, al fine di escludere la necessità del previo rilascio del titolo edilizio. La regola discende dall’art. 2697 c.c. e, nel processo amministrativo, dagli artt. 63, c. 1, e 64, c. 1, cod. proc. amm., in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità.

La pronuncia presenta, però, una peculiarità: i giudici, infatti, hanno ricordato che il suddetto orientamento ammette un temperamento secondo ragionevolezza nei casi in cui, da un lato, il privato fornisca, a comprova della data di realizzazione del manufatto, elementi non implausibili (aerofotogrammetrie o dichiarazioni sostitutive) e, dall’altro, l’Amministrazione fornisca, a sua volta, elementi incerti a comprova di una diversa epoca di realizzazione.

L'esperto risponde in ordine alla data di realizzazione dell'opera edilizia l'onere della prova grava sul privato
FAQ

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ribadito di recente, ex multis, dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 27 gennaio 2023, n. 109, L'onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'opera edilizia — sia al fine di poter fruire del beneficio del condono edilizio sia al fine di poterne escludere la necessità di tiolo abilitativo per essere realizzata al di fuori del centro abitato in epoca antecedente alla legge “ponte” n. 765 del 1967 — grava sul privato » (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016 n. 2179)…”.

I bonus casa 2023: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia
VOLUME CONSIGLIATO

Le agevolazioni fiscali e le detrazioni in edilizia per il 2023 presentano moltissime novità e cambiamenti rilevanti. Dal Superbonus "ristretto" al 90% con nuove regole d'ingaggio alla conferma con modifiche di diversi bonus e l'eliminazione di altri. Queste le tematiche affrontate nell'ebook di Antonella Donati, edito Maggioli Editore.

Questa email viene inviata automaticamente, le risposte a questo indirizzo email area.newsletter@newsmaggioli.it e a no-reply@newsmaggioli.it non verranno lette.

Per qualsiasi richiesta o informazione può contattare clienti.editore@maggioli.it.

Riceve questa mail all'indirizzo  in quanto iscritto al circuito del Gruppo Maggioli.
Se non desidera ricevere altre comunicazioni, la preghiamo di cancellare il Suo nominativo dai nostri archivi cliccando QUI.