This is the title of the email
Supplemento n. 10 alla Rivista Edilizia Urbanistica                  del 27/01/2023
Il permesso di costruire convenzionato
IN QUESTO NUMERO
- L'Approfondimento: Il permesso di costruire convenzionato: nozione, titolo edilizio necessario e casistica;
- La giurisprudenza commentata: Sentenza TAR Lazio, Latina, del 14 gennaio 2023, n. 6;
- FAQ: L'esperto risponde sulla questione della possibile necessità, in caso di permesso di costruire convenzionato, della restituzione degli oneri concessori;
- Volume consigliato: Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni.
permesso di costruire convenzionato: nozione, titolo edilizio necessario e casistica
L'APPROFONDIMENTO

L’art. 28 bis del Testo Unico Edilizia prevede la possibilità di rilascio di un permesso di costruire convenzionato, non preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio, per tutte le situazioni nella quali “le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata”.

Il legislatore, recependo una prassi ampiamente diffusa, ed anche sulla scorta di talune previsioni della legislazione regionale, ha introdotto una nuova figura di titolo edilizio suscettibile di trovare spazio laddove, al di fuori della pianificazione attuativa, si renda comunque necessaria la strutturazione di un rapporto giuridico tra la parte privata e l'amministrazione pubblica relativamente a profili collaterali al contenuto abilitativo del permesso di costruire.

La norma fissa un limite di ordine generale, finalizzato a distinguere lo spazio riservato all'istituto di nuovo conio rispetto agli spazi tuttora necessariamente riservati alla pianificazione attuativa.

Il ruolo del dirigente dell’ufficio tecnico comunale nel caso di istanza di un permesso di costruire convenzionato
La giurisprudenza commentata

La recente sent. 14 gennaio 2023, n. 6, del TAR Lazio, Latina, merita di essere segnalata perché contribuisce a chiarire le competenze del responsabile dell’ufficio tecnico comunale e del Consiglio Comunale dinanzi ad una istanza di rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

I giudici hanno evidenziato che l’art. 28 bis del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), si riferisce a un procedimento edilizio “concreto” di rilascio del permesso di costruire legato alle condizioni di compatibilità con le esigenze di urbanizzazione dell’area; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al capo II, titolo II, del Testo Unico Edilizia, ivi compreso l’art. 20 che attribuisce al dirigente l’adozione del provvedimento, il quale resta la fonte di regolamentazione degli interessi; mentre al Consiglio Comunale è riservato solo il potere di approvazione della convenzione accessiva al provvedimento, relativa gli impegni assunti dal privato, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico

L'esperto risponde sulla questione della possibile necessità, in caso di permesso di costruire convenzionato, della restituzione degli oneri concessori
FAQ

Si chiede se anche nel caso di permesso di costruire convenzionato gli oneri concessori vanno restituiti se manca l’edificazione.

La risposta al quesito è positiva, come ricordato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 26 novembre 2021, n. 990.

Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni
VOLUME CONSIGLIATO

Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo. Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo? Queste le tematiche affrontate nel volume di Mario Petrulli, edito Maggioli Editore.

Questa email viene inviata automaticamente, le risposte a questo indirizzo email area.newsletter@newsmaggioli.it e a no-reply@newsmaggioli.it non verranno lette.

Per qualsiasi richiesta o informazione può contattare clienti.editore@maggioli.it.

Riceve questa mail all'indirizzo  in quanto iscritto al circuito del Gruppo Maggioli.
Se non desidera ricevere altre comunicazioni, la preghiamo di cancellare il Suo nominativo dai nostri archivi cliccando QUI.