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Supplemento n. 6 alla Rivista online IlPersonale.it                    11/01/2023
CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021: l’attuazione dell’ordinamento nelle progressioni verticali
IN QUESTO NUMERO
- L'Approfondimento: L’applicazione del nuovo ordinamento professionale: le progressioni verticali.
- L'Approfondimento/2: Le tipologie di progressioni verticali.
- FAQ: L'esperto risponde sulle questioni di maggior rilievo aventi ad oggetto le progressioni verticali.
- L'Aforisma: “Fare le cose vecchie in modo nuovo, anche questa è innovazione” Joseph Alois Schumpeter.
- Il Volume consigliato: "La disciplina delle assenze negli Enti Locali dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali".
L’applicazione del nuovo ordinamento professionale: le progressioni verticali
L'APPROFONDIMENTO

Continuiamo ad esaminare il nuovo ordinamento professionale, riassumendo la disciplina delle progressioni verticali, partendo dai principi alla base delle stesse e proseguendo con il panorama normativo entro cui gli operatori degli enti locali debbono muoversi.

Ma ancor prima di addentrarci nella materia, chiariamo la differenza tra la progressione economica o differenziale stipendiale - che “paga” il miglioramento della propria prestazione individuale, attraverso l’acquisizione di migliori conoscenze e capacità che determinano il raggiungimento di una qualità migliore dell’output richiesto dal proprio ruolo – e la progressione verticale, che costituisce, invece, un avanzamento in termini di assunzione di responsabilità amministrative, di risultato e di relativa autonomia, di specializzazione delle conoscenze, di capacità gestionali e socio-relazionali, configurando tali elementi un ruolo diverso, con un output diverso, rispetto a quello richiesto nella categoria/area inferiore.

Le tipologie di progressioni verticali
L'approfondimento/2

Con l’entrata in vigore del CCNL 16.11.2022, gli enti locali possiedono due strumenti finalizzati alla valorizzazione delle professionalità interne all’ente:

a) le progressioni verticali ordinarie (o a regime), previste dall’articolo 15 del CCNL;

b) le c.d. progressioni verticali speciali (o transitorie), previste dalle norme di prima applicazione, all’art. 13, commi 6 e 7, del CCNL.

Analizziamo di seguito le due fattispecie.

L'esperto risponde sulle questioni di maggior rilievo aventi ad oggetto le progressioni verticali
FAQ
      1. Da quando si possono attivare le progressioni verticali?

      Le procedure transitorie (art. 13, comma 6 del CCNL vigente) si possono attivare in sede di prima applicazione dell’ordinamento professionale e fino al 31.12.2025, previo confronto con gli organismi sindacali sui criteri, come previsto dall’art.5, comma 3, lett. o), nonché specifica previsione nel piano dei fabbisogni del personale. A differenza dell’art. 18, comma 6, del CCNL 9.5.2022 delle Funzioni Centrali, il comma 6 dell’art. 13 prevede che tali procedure transitorie “possono” essere effettuate, consegnando agli enti una mera facoltà.

      Le procedure a regime, se previste nel piano dei fabbisogni e disciplinate dagli enti con regolamentazione interna, potevano essere effettuate fin dall’entrata in vigore del d.l. n. 80/2021.

      1. Il dipendente che vince una progressione verticale deve svolgere il periodo di prova? Cosa succede alle ferie?

“Fare le cose vecchie in modo nuovo, anche questa è innovazione” Joseph Alois Schumpeter
L'Aforisma

Quante volte nel corso della nostra vita lavorativa abbiamo sentito dire o ci siano noi stessi trovati a dire: “si è sempre fatto così”.  A quel punto, si apre un bivio di fronte a noi: continuiamo a fare così o, guardando con “nuovi occhi” la vecchia strada proviamo a migliorare qualcosa per renderla più scorrevole, più fluida, più veloce e confortevole?

La risposta che ci forniamo ci qualifica tra la platea dei conservatori o tra quella degli innovatori.

La disciplina delle assenze negli Enti Locali dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali
Volume consigliato
Il Volume, edito da Maggioli Editore (2022) e firmato da Livio Boiero, si struttura come una guida rapida con casi pratici sul tema.
Grazie alla sua organizzazione interna, il volume risulta essere un pratico vademecum – aggiornato anche ai più recenti pareri ARAN – utile sia a chi deve autorizzare le assenze, sia ai dipendenti e ai dirigenti che ne devono usufruire.

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