DECRETO SCIA
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13/7/2016 il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante ” Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita’ (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124″
Il decreto entrerà in vigore il 28 luglio prossimo.
Nello specifico
– Si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese.
– La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo.
– E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate.
– La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
– E’ stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni:la ricevuta – che costituisce comunicazione di avvio del procedimento – deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza;
– Il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.);
– Nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi;
– E’ introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.
TABELLA ESPLICATIVA
⇒Modifiche alla legge n. 241/1990 attuate dal DLGS n. 126/2016
CONFERENZA DI SERVIZI E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13/7/2016 il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 recante ”Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124″
Il decreto entrerà in vigore il 28 luglio prossimo.
Nello specifico
– Si abbattono i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica;
– La conferenza simultanea con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria;
– L’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito;
– Ciascun livello di governo parlerà con una sola voce;
– Il termine della conferenza, oggi di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi.
– E’ prevista in conferenza la facoltà di intervento dei privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento
– E’ stata prevista la possibilità di attivare direttamente la conferenza simultanea in modalità sincrona su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie, in tal caso la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni;
– Nei casi di conferenza simultanea sincrona che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è elevato a 90 giorni;
– Con riferimento alla disciplina del rappresentante unico, è stato precisato che vi è un rappresentante unico per ciascun ente territoriale;
– E’ stato meglio definito l’esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla decisione conclusiva della conferenza.
TABELLA ESPLICATIVA
⇒Tabella di confronto delle modifiche introdotte dal DLGS 127/2016 in materia di conferenza di servizi
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