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Supplemento alla Rivista Edilizia Urbanistica n. 4      del 21/10/2022
Il permesso di costruire condizionato
IN QUESTO NUMERO
- L'Approfondimento: L’ammissibilità dell’apposizione di una condizione al permesso di costruire e i relativi limiti.
- La giurisprudenza commentata: Sentenza del 6 ottobre 2022, n. 1509, del TAR Veneto, sez. II.
- FAQ: Ci si chiede se sia legittimo che l’ufficio tecnico comunale, nel rilasciare un permesso di costruire per l’ampliamento volumetrico di un edificio residenziale e alla realizzazione di un’autorimessa, indichi una relazione univoca sulla fattibilità dell’intervento.
L’ammissibilità dell’apposizione di una condizione al permesso di costruire e i relativi limiti
L'APPROFONDIMENTO

La possibilità di sottoporre un provvedimento amministrativo, quale è il provvedimento di rilascio di un permesso di costruire, ad una condizione civilisticamente intesa è stata riconosciuta legittima dalla giurisprudenza[1], sia pur con alcune precisazioni.

Con particolare riferimento all’apposizione di condizioni ad un titolo edilizio, è stato chiarito che:

Non è di per sé vietato, anzi è ammissibile, inserire nel provvedimento di concessione edilizia, in via generale ed in mancanza di specifiche disposizioni di legge contrarie, prescrizioni a tutela sia dell'ambiente, sia del tessuto e del decoro abitativo, in quanto tali clausole, che esattamente sono dette "prescrizioni", semplificano la procedura, giacché senza di esse occorrerebbe respingere l'istanza del privato (spiegando i punti del progetto che devono essere rivisti), ripresentare il progetto e, poi, riapprovare il progetto emendato”[2];
la modalità procedurale di rilasciare permessi di costruire condizionati deve considerarsi legittima, avuto riguardo alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché per l'effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell'atto”[3].

Il titolo edilizio contenente condizioni legittime
La giurisprudenza commentata

Note a: TAR Veneto, sez. II, sentenza del 6 ottobre 2022, n. 1509

Nella recente sentenza il TAR Veneto, sez. II, ha analizzato il caso di un permesso di costruire che prescriveva, rispetto al progetto presentato dagli interessati, la rimozione, di tutte le fasce marcapiano e degli ornati floreali sui prospetti e l’impossibilità di realizzare elementi decorativi ad angolo al piano terra per motivi di viabilità, dovendosi invece proseguire con il decoro a conci d'angolo come ai piani superiori, considerata la collocazione dell’edificio in area storica ed in ossequio alle NTA contenute negli strumenti urbanistici.
Secondo i giudici, l’esigenza di rispettare la viabilità è sicuramente apprezzabile e può giustificare la condizione, al pari del divieto di una decorazione troppo carica, che mal si concilia con le caratteristiche della zona del centro storico e non appare coerente con i valori architettonici pertinenti all’area oggetto dell’intervento e con le caratteristiche di pregio della zona, rispetto alla quale, come opportunamente ricordato dal Comune, gli strumenti urbanistici si sono fatti carico di definire una serie di canoni estetici di massima relativi alle “facciate e coloriture esterne”, diretti ad evitare proprio la proliferazione di elementi tipologici incoerenti con l’assetto caratteristico in essere.

L' esperto risponde sul permesso di costruire per l’ampliamento volumetrico di un edificio residenziale
FAQ

Si chiede se sia legittimo che l’ufficio tecnico comunale, nel rilasciare un permesso di costruire per l’ampliamento volumetrico di un edificio residenziale e alla realizzazione di un’autorimessa, sviluppantesi su cinque livelli interrati, per un totale di 40 box auto, indichi, quale condizione apposta al titolo edilizio, l’acquisizione, prima dell’avvio dei lavori, di una relazione univoca sulla fattibilità dell’intervento sotto il profilo strutturale concordata con i condomini confinanti. 

Si tratta di una condizione illegittima, di caratteri sospensivo incerto, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 19 aprile 2018, n. 2366, visto che:

la prescrizione, nel caso di specie, subordinava il permesso all’esecuzione di lavori da effettuarsi secondo modalità non determinate preventivamente, ma, al contrario, determinabili solo in un momento successivo;
la scelta dell’Amministrazione di prevedere la condizione de qua in sostanza assegnava il potere decisorio sulla concreta operatività del permesso a soggetti esterni, finendo sostanzialmente per abdicare all’esercizio della funzione pubblica e, conseguentemente, per dismettere la titolarità del procedimento di cui è investita ex lege;
l’efficacia del permesso risultava in tal modo permeata da incertezza, essendo subordinata alla conclusione di un accordo futuro (ed eventuale) avente ad oggetto le modalità esecutive dell’intervento;

l’efficacia del permesso di costruire veniva rimessa alla decisione, se non all’arbitrio, di soggetti terzi controinteressati, in quanto la conclusione dell’accordo dipende dal consenso dei proprietari confinanti in ordine alla fattibilità dell’intervento

Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni
VOLUME CONSIGLIATO
Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo.
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