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Supplemento alla Rivista Edilizia Urbanistica n. 2      del 23/09/2022
La manutenzione straordinaria: nozione, titoli edilizi necessari e breve casistica
IN QUESTO NUMERO
- L'Approfondimento: La nozione di manutenzione straordinaria secondo la giurisprudenza.
- La giurisprudenza commentata: TAR Sicilia, Palermo, sez.
II, nella sent. 23 agosto 2022, n. 2516..
- FAQ: Ci si chiede quale sia la qualificazione di un lucernario, con accesso al lastrico solare solo tramite scala provvisoria?
La nozione di manutenzione straordinaria secondo la giurisprudenza
L'APPROFONDIMENTO
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b)[1], del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), gli interventi di manutenzione straordinaria:
  • presuppongono l’esistenza di un immobile;
  • possono riguardare anche le parti strutturali dell’edificio (ad esempio, la copertura);
  • consentono di realizzare o integrare i servizi igienici dell’edificio;
  • non consentono di modificare la volumetria complessiva dell’edificio né mutamenti della destinazione d’uso implicanti un incremento del carico urbanistico;
  • comprendono il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliare, a condizione che vengano rispettate la volumetria complessiva dell’edificio e l’originaria destinazione d’uso;
  • nel caso di immobili non vincolati, consentono di modificare i prospetti solo se tali modifiche siano necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso e purché non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio.

Secondo la giurisprudenza:
“affinché possa qualificarsi come di manutenzione straordinaria, l’intervento incontra due limiti: uno di ordine funzionale e uno di ordine strutturale. Essi consistono, rispettivamente, nella necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al rinnovo di parti del manufatto esistente; e nel divieto di alterare i volumi e le superfici dell’opera o di mutarne la destinazione. In ogni caso, gli interventi devono essere effettuati nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali della originaria edificazione”;
“Ciò che contraddistingue la manutenzione straordinaria rispetto alla ristrutturazione edilizia è il fatto che, mentre la prima ha una finalità meramente conservativa riguardante il ripristino o il rinnovamento di elementi dell’edificio lasciandone inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della superficie, la seconda, invece, determina un'alterazione dell'originaria fisionomia e/o della consistenza fisica dell'immobile. In particolare, appare incompatibile con il concetto di manutenzione straordinaria la realizzazione di un intervento di ampliamento di un immobile, comportando questo una inevitabile alterazione della volumetria complessiva dell’edificio, in contrasto con la definizione di cui al citato art. 3 comma 1 lett. b) del T.U. Edilizia”[3].

Tematiche collegate:

La sostituzione delle vasche in eternit non può qualificarsi come intervento di risanamento conservativo
La giurisprudenza commentata

La sostituzione delle preesistenti vasche in eternit con quelle in P.V.C. non può qualificarsi come intervento di risanamento conservativo, poiché non comportante l’inserimento ex novo di elementi accessori e di impianti necessari per l’uso (art. 3, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001) ma di manutenzione straordinaria poiché implicanti la mera rinnovazione e la sostituzione di una parte dell’impianto idrico per renderlo idoneo all’uso: è quanto affermato dal TAR Sicilia, Palermo, sez. II, nella sent. 23 agosto 2022, n. 2516.

L' esperto risponde sulla qualificazione del lucernario
FAQ

Ci si chiede quale sia la qualificazione di un lucernario, con accesso al lastrico solare solo tramite scala provvisoria?

Si chiede come qualificare la realizzazione di un lucernario, con accesso al lastrico solare solo tramite scala provvisoria, per fini di pulizia e di cura dello stesso e degli impianti ivi presenti di condizionamento e dell’antenna satellitare, con inserimento a scopo di protezione, trovandosi al piano 4° dell’edificio, di un’unica ringhiera sul lato strada.
Siamo dinanzi ad un intervento di manutenzione straordinaria, come evidenziato dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 12 febbraio 2021, n. 1779.
Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni
VOLUME CONSIGLIATO
Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo.
Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo?
La presente guida, aggiornata con le ultime novità normative e giurisprudenziali, si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni.
Lo stile agile e veloce, l’utilizzo di un linguaggio chiaro, unitamente alle immagini e alla rassegna della casistica più interessante rappresentano le caratteristiche del presente volume, utile per professionisti e operatori del diritto, oltreché per tutti coloro che hanno la legittima aspirazione di migliorare i propri spazi esterni.
La presente edizione contiene anche una trattazione degli interventi in regime di edilizia libera nelle regioni italiane a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano.

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